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In vigore al: 21/11/2014

b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 maggio 1978, n. 81)
Approvazione del testo unico delle leggi provinciali sulle Comunità montane

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1)

Pubblicato nel B.U. 4 luglio 1978, n. 33.

Art. 4 (Art 1, L.P. n. 43/1975 )

(1) Il contributo massimo del 50% per costruzioni aziendali previsto dall'articolo precedente va aumentato al 70% per la ricostruzione e per il riattamento di costruzioni aziendali distrutte o danneggiate da avversità atmosferiche, alluvioni, valanghe o smottamenti di terreno.

(2) Tra le costruzioni aziendali di cui al primo comma si intendono comprese anche le malghe ed i fienili ivi dislocati.

(5) I contributi di cui ai commi precedenti possono essere pure concessi, limitatamente per i fini previsti dagli stessi, a comuni, ad amministrazioni separate di beni di uso civico, a cooperative, a consorzi, ad altre associazioni ed a privati, sia proprietari che affittuari.