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In vigore al: 21/11/2014

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 settembre 1978, n. 171)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 30 luglio 1977, n. 28: Norme per la formazione, specializzazione, riqualificazione e aggiornamento del personale dei servizi sanitari

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1)

Pubblicato nel B.U. 7 novembre 1978, n. 56.

Art. 5

(1) Per ottenere l'assegno di studio di cui all'articolo 21 della legge provinciale, gli allievi frequentanti scuole in provincia devono presentare, tramite la direzione della scuola e quelli frequentanti scuole fuori provincia direttamente alla Giunta provinciale, Assessorato alle Attività Sociali e Sanità, apposita domanda di concessione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del comunicato dell'Assessorato competente relativo alle "Modalità per la concessione di assegni di studio per la formazione del personale sanitario non medico". 3)

(2) Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti:

  • a)  certificato di residenza stabile in un comune della provincia di Bolzano, intestato al nome dell' allievo;
  • b)  certificato rilasciato dal direttore della scuola o del corso ove l' allievo è iscritto comprovante l'iscrizione e la regolare frequenza di detta scuola o detto corso per l'anno scolastico cui la domanda si riferisce;
  • c)  stato di famiglia con specificazione della professione dei componenti il nucleo familiare;
  • d)  dichiarazione o certificato relativo all' ammontare del reddito. Le forme di dichiarazione a seconda delle varie ipotesi di stato di famiglia e secondo quanto sarà annualmente disposto dalla Giunta provinciale in attuazione dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, vengono stabilite con deliberazione della Giunta provinciale e rese note con apposita circolare;
  • e)  dichiarazione sull' ammontare presumibile delle spese a carico del richiedente, collegate con la frequenza scolastica durante l'anno scolastico cui la domanda si riferisce. Tale dichiarazione deve essere confermata dalla direzione della scuola;
  • f)  ogni altro documento attestante particolari situazioni degne di considerazione ai fini dell' accertamento dello stato di bisogno;
  • g)  dichiarazione che il richiedente non gode di altre borse di studio;
  • h)  dichiarazione, confermata dal direttore della scuola, attestante la natura e l' ammontare presumibile delle spese effettivamente a carico del richiedente;
  • i)  certificato rilasciato dalla direzione della scuola, attestante il merito scolastico risultante dal titolo di studio richiesto per l' ammissione alla scuola o al corso per gli allievi frequentanti il primo corso o corso annuale, o, per gli altri allievi, il merito scolastico riportato negli esami di passaggio.
3)

Il comma 1 è stato sostituito dal D.P.G.P. 19 dicembre 1985, n. 23.

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