Pubblicato nel B.U. 22 agosto 1978, n. 41.
(1) In virtù del combinato disposto dell'articolo 2, lettera A), della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, e dell'articolo 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, l'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata può acquistare costruzioni anche fuori delle aree riservate all'edilizia abitativa agevolata a prezzi, non superiori a quelli calcolati in base al regolamento di esecuzione di cui all'articolo 2 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, per l'edilizia convenzionata.