Pubblicato nel B.U. 22 agosto 1978, n. 41.
(1) In relazione all'articolo 26/bis della legge di riforma dell'edilizia abitativa le aree riservate all'edilizia abitativa agevolata non possono essere cedute ai proprietari espropriati i quali nel quinquennio precedente la domanda di assegnazione dispongono nel Comune di un'area edificabile sufficiente per la realizzazione di un alloggio adeguato al fabbisogno della propria famiglia.