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In vigore al: 21/11/2014

a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 febbraio 1977, n. 91)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40: "Esercizio da parte della Provincia autonoma di Bolzano delle funzioni amministrative in materia di utilizzazione di acque pubbliche ed in materia di impianti elettrici"

1)

Pubblicato nel B.U. 3 maggio 1977, n. 23.

Art. 1

(1) La legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, nel presente regolamento verrà indicata con la semplice parola "legge".

Art. 2

(1) Le spese d'istruttoria sono determinate in misura forfettaria, per le domande di derivazione di acque pubbliche e per le domande di autorizzazione all'estrazione di acque sotterranee in L. 30.000, per le domande di riconoscimento di antichi diritti di derivazione in L. 20.000.

(2) Gli importi di cui al comma precedente sono, a discrezione dell'Ufficio acque pubbliche, aumentabili fino al triplo quando in sede istruttoria si dovessero rendere necessarie misurazioni di portate da parte dell'ufficio idrografico o comunque sopralluoghi straordinari.

(3) Le spese d'istruttoria per domande di autorizzazione di linee elettriche sono determinate dall'Ufficio fonti di energia fra il minimo di L. 15.000 ed il massimo di L. 30.000; tale importo è, per l'autorizzazione di linee elettriche di una tensione superiore ai 60 KV, aumentabile fino a L. 70.000.

(4) Gli importi di cui al presente articolo non comprendono le spese per la pubblicazione delle domande sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione. Gli importi stessi possono essere modificati con delibera della Giunta provinciale.

(5) Gli importi di cui al presente articolo vengono versati mediante bollettino postale alla Tesoreria della Provincia autonoma.

Art. 3

(1) I titolari di concessioni per derivazione di acque pubbliche non devono fare la domanda di cui all'articolo 10 del D.P.G.P. 10 febbraio 1976, n. 8, all'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo. Viene invece richiesto da parte dell'Ufficio acque pubbliche in sede istruttoria sulle domande per concessioni di derivazioni di acque pubbliche il parere dell'Azienda speciale stessa, la quale viene inviata a partecipare alla visita d'istruttoria con un proprio rappresentante. Il parere dell'Azienda speciale si intende favorevolmente dato qualora la stessa non presenti entro 15 giorni dalla data della visita d'istruttoria eventuali obiezioni scritte all'accoglimento della domanda.

(2)  2)

(3) Per le opere derivatorie site su terreno del demanio idrico e abusivamente in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'Ufficio acque pubbliche può, sentita l'azienda speciale, procedere al rilascio di concessione in sanatoria.

(4) Le concessioni di cui ai due commi precedenti hanno la stessa durata delle concessioni per le derivazioni di cui fanno parte le opere derivatorie.

(5) Qualora una licenza di attingimento ai sensi dell'articolo 56 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 comporti l'occupazione temporanea di terreno del demanio idrico, l'Ufficio acque pubbliche, sentita l'Azienda speciale, procede secondo quanto previsto agli articoli 30 e seg. del D.P.G.P. 10 febbraio 1976, n. 8. Non si applica però il penultimo comma dell'articolo 35 del D.P.G.P. citato.

(6) I provvedimenti di cui al presente articolo sono emanati con decreto dell'assessore provinciale cui è affidata la materia.

2)

Comma abrogato dall'art. 14 del D.P.G.P. 10 aprile 1978, n. 5.

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