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In vigore al: 21/11/2014

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 2 settembre 1977, n. 401)
Regolamento di esecuzione del 4° comma dell'articolo 11 della L.P. 17 agosto 1976, n. 36, relativo al prolungamento dell'orario giornaliero per la frequenza da parte dei bambini nelle scuole materne provinciali.

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1)

Pubblicato nel B.U. 4 ottobre 1977, n. 49.

Art. 6

(1) La Giunta provinciale fissa annualmente con propria deliberazione la retta massima che gli enti gestori possono richiedere per la frequenza delle sezioni di scuola materna provinciale ad orario prolungato.

(2) L'ammontare della retta che può essere richiesta dall'ente gestore è in ogni caso proporzionalmente commisurata alla durata del prolungamento dell'orario di frequenza.