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In vigore al: 21/11/2014

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 2 settembre 1977, n. 401)
Regolamento di esecuzione del 4° comma dell'articolo 11 della L.P. 17 agosto 1976, n. 36, relativo al prolungamento dell'orario giornaliero per la frequenza da parte dei bambini nelle scuole materne provinciali.

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1)

Pubblicato nel B.U. 4 ottobre 1977, n. 49.

Art. 5

(1) Le insegnanti supplenti di scuola materna preposte alle sezioni ad orario prolungato iniziano il servizio 30 minuti prima del termine delle normali attività didattico-educative previste dagli articoli 11 e 38 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36.

(2) Le assistenti supplenti di scuola materna preposte alle sezioni ad orario prolungato terminano il servizio un'ora dopo il termine previsto dal servizio stesso in orario prolungato.