In vigore al

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In vigore al: 21/11/2014

c) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1977, n. 301)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61: Norme per la tutela del suolo da inquinamenti e per la disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi

1)

Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 2 al B.U. 6 settembre 1977, n. 44.

Art. 1

(1) La legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61: "Norme per la tutela del suolo da inquinamenti e per la disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi", è indicata nel presente regolamento con la denominazione di "legge provinciale".

Art. 2 (Classificazione, provenienza e composizione dei rifiuti di cui all'articolo 2 della legge provinciale)  delibera sentenza

(1) Si definiscono rifiuti urbani interni quelli aventi la provenienza di cui alla successiva lettera a), purché abbiano la composizione di cui alla successiva lettera b):

  • a)  provenienza:
  • -  abitazioni di qualsiasi tipo
  • -  alberghi, ristoranti e bar
  • -  campeggi
  • -  edifici pubblici
  • -  scuole ed istituti di insegnamento
  • -  fabbricati per uffici
  • -  negozi all' ingrosso ed al dettaglio
  • -  fiere e mercati
  • -  parcheggi, cortili, giardini, aiuole, piazzali recintati e pertinenti le voci sopraindicate
  • -  qualsiasi altro edificio o sue pertinenze, per la parte che produce rifiuti con composizione di cui alla successiva lettera b), con esclusione degli ospedali e dei luoghi di cura;
  • b)  composizione:
  • -  rifiuti di cucina e di tavola
  • -  carta, cartone, legno, plastica, tessuti, stracci, cuoio, gomma
  • -  scatole di prodotti conservati e metalli
  • -  vetri, bottiglie, ceramiche, cocci e simili
  • -  materiali di risulta dalla spazzatura degli edifici
  • -  residui della combustione del carbone, del legno e di altri combustibili usati per la cucina ed il riscaldamento, purché estinti.

(2) Si definiscono rifiuti urbani esterni quelli provenienti dalle aree e dai luoghi di uso pubblico elencati alla successiva voce c), purché abbiano la composizione di cui alla successiva voce d):

  • c)  provenienza:
    • -  trade in generale, marciapiedi ed aree di parcheggio
    • -  giardini ed aiuole pubbliche
    • -  campi-gioco ed attrezzature sportive all' aperto
    • -  spiagge.
  • d)  composizione:
    • -  materiale di risulta dalla spazzatura e pulizia
    • -  carta, cartone, legno, plastica, tessuti, stracci, cuoio, gomma
    • -  erba, foglie e residui di giardinaggio
    • -  bottiglie ed altri recipienti
    • -  rottami metallici
    • -  simili.

(3) Con riferimento alla classificazione di cui all'articolo 2, lettera a), della legge provinciale, vengono assimilati ai rifiuti urbani tutti quelli provenienti da attività industriali, artigianali, commerciali o agricole, aventi la composizione di cui al presente articolo 2, comma 1, lettera b), purché:

  • -  non siano contaminati, neppure in tracce, da sostanze che, avuto riguardo alle modalità di raccolta, trasporto e smaltimento, possano presentare pericolo per gli addetti al servizio, per terzi e loro pertinenze, per gli automezzi di raccolta, per gli impianti;
  • -  non eccedano in quantità la normale produzione di rifiuti domestici provenienti da un' eguale superficie abitativa.

(4) Con riferimento alla classificazione di cui all'articolo 2, lettera b), della legge provinciale, si definisce ingombrante qualsiasi rifiuto che non può essere conferito nei contenitori normotipo del pubblico servizio di raccolta.

(5) Con riferimento alla classificazione di cui all'articolo 2, lettera c), della legge provinciale, si definisce speciale qualsiasi rifiuto che non rientri nell'elencazione di cui al presente articolo 2, commi 3 e 4 del presente regolamento.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 5 del 15.01.2004 - Ambiente - rifiuti speciali - stallatico

Art. 3 (Possibilità di scarichi di rifiuti in fognatura; limiti e criteri di cui all'articolo 3 della legge provinciale)

(1) In relazione a quanto stabilito dall'articolo 3, lettera c), legge provinciale, si precisa che al divieto di effettuare scarichi di rifiuti nella rete di fognatura, è ammessa deroga in casi eccezionali o quando sussistano particolari impedimenti o difficoltà ad un regolare servizio di asporto dei rifiuti, ciò comunque limitatamente ai rifiuti organici dell'alimentazione, previa frantumazione negli appositi tritarifiuti.

(2) Tale deroga è subordinata all'autorizzazione da parte dell'Assessore competente su conforme parere della Il Sezione del Comitato provinciale per la tutela delle risorse naturali e solo nei casi in cui le caratteristiche della rete fognaria e dell'impianto di depurazione lo consentano,

(3) Può essere ammesso altresì lo scarico in fognatura di fanghi liquidi provenienti da impianti depurativi o spurgo di pozzi neri a condizione che ciò non comporti alcuna alterazione nè in fognatura, nè nell'impianto di depurazione finale. Nell'atto, di autorizzazione da parte dell'Assessore provinciale competente, su conforme parere della Il Sezione del Comitato provinciale per la tutela delle risorse naturali, saranno inoltre definite le modalità, i tempi ed i luoghi dello scarico.

Art. 4 (Delimitazione del servizio di raccolta relativo ai rifiuti urbani di cui all'articolo 4 della legge provinciale)

(1) Il servizio della raccolta al quale sono tenuti a provvedere i comuni ed i loro consorzi viene esteso:

  • a)  a tutte le zone residenziali e produttive come definite nel primo comma dell' articolo 34 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, rispettivamente nell'articolo 19 del decreto del Presidente della giunta provinciale 30 gennaio 1973, n. 2, e come tali delimitate dai relativi piani urbanistici comunali, e comunque a tutte le case di abitazioni distanti meno di 500 m, linea di strada, dalle zone stesse;
  • b)  a tutti gli aggruppamenti di edifici che consistano di almeno cinque case di abitazione o di alberghi, intendendo per aggruppamento un insediamento i cui edifici distano non più di 25 metri, linea di strada, l' uno dall'altro e purché il punto di raccolta sia servito da strada statale, provinciale o comunale, definita ai sensi di legge;
  • c)  a tutte le case di abitazioni ed alberghi sparsi lungo il percorso dei mezzi di trasporto dei rifiuti urbani, purché il punto di raccolta sia disposto sulla strada di percorso.

Art. 5 (Criteri e disposizioni relative alla cernita dei rifiuti urbani, caratteristiche dei contenitori, dei locali di raccolta e dei mezzi di trasporto; periodicità della raccolta e del travaso dei rifiuti, di cui all'articolo 5 della legge provinciale)

(1) I comuni o i loro consorzi possono disporre la raccolta differenziata della carta, degli stracci, dei metalli e dei vetri compresi nei rifiuti urbani, da avviare separatamente al ricircolo.

(2) Analogamente gli enti sopraddetti possono autorizzare singoli privati a raccogliere carta, stracci, foglie ed altri residui vegetali, vetri e metalli, purché essi vengano tenuti separati, fino al momento del loro deposito, dal resto dei rifiuti.

(3) Dalla raccolta differenziata, sia pubblica che privata, sono esclusi carta, vetri, metalli che siano imbrattati da materiale putrescibile o velenoso.

(4) In nessuno caso è ammessa, in fase di raccolta la cernita di materiali dall'insieme dei rifiuti.

(5) I contenitori normotipo da utilizzarsi per la raccolta dei rifiuti urbani, dovranno soddisfare alle seguenti prescrizioni:

  • a)  quando trattasi di bidoni o container, essi possono essere sia in metallo che in materiale plastico.

Devono in ogni caso essere realizzati in materiale non soggetto a corrosione o ad imbrattamento ed essere facilmente lavabili.

Ogni contenitore deve possedere un idoneo coperchio facilmente apribile che può essere anche in gomma.

Il lavaggio dei contenitori deve essere effettuato, di norma, a cura dell'utente, con frequenza e modalità da definire nei regolamenti locali, tali da rimuovere qualsiasi causa di odori ed inconvenienti igienici, mediante l'uso di detersivi appropriati e disinfettanti.

Se i contenitori vengono rivestiti internamente con fogli protettivi, che evitano il diretto contatto dei rifiuti con le pareti ed il fondo, la frequenza e le modalità di lavaggio, potranno essere convenientemente ridotte.

I comuni o loro consorzi possono stabilire convenzioni particolari con gli utenti, per disporre un servizio pubblico di lavaggio dei contenitori normotipo;

  • b)  quando trattasi di sacchi a perdere, essi possono essere sia in carta che in materiale plastico.

In ogni caso è escluso l'uso del Polivinilcloruro (PVC) o di qualsiasi altro materiale che dia prodotti di combustione tossici o dannosi all'impianto, qualora lo smaltimento finale preveda l'incenerimento dei rifiuti.

I sacchi devono essere di spessore e resistenza tali da evitare rotture, in condizioni di totale riempimento con normali rifiuti non taglienti.

Quando il sacco viene depositato al suolo esso deve essere chiuso a cura degli utenti, in modo da evitare qualsiasi fuoriuscita di rifiuti. Quando il sacco viene inserito in trespolo portasacchi, quest'ultimo deve essere dotato di idonea coperchio.

(6) I locali interni destinati a raccogliere i rifiuti devono avere le caratteristiche seguenti:

  • -  superficie non inferiore ai 2 m ²;
  • -  altezza non inferiore ai 2 m;
  • -  porta di accesso di tipo stagno, di dimensioni minime di 0,80 x 1,80 m, con apertura verso l' esterno;
  • -  pavimento e pareti rivestiti con materiale impermeabile e facilmente lavabili;
  • -  essere dotati di canna di esalazione di diametro non inferiore ai 10 cm, che termini sopra il tetto dello stabile;
  • -  essere dotati di bocchetta d' acqua e di pozzetto di scarico;
  • -  essere ubicati a distanza non superiore ai 30 m dal punto di sosta dell' autocarro addetto alla raccolta; l'itinerario di collegamento deve essere percorribile dai carrelli a ruota utilizzati dal servizio di raccolta e non avere pendenze superiori al 25%.

(7) I regolamenti locali possono modificare alcune delle prescrizioni sopra elencate, quando le dimensioni dei contenitori o le caratteristiche del servizio lo richiedono.

(8) Restano comunque fissi i valori minimi sopracitati.

(9) All'interno dei locali non possono essere depositati rifiuti che non siano già stati immessi nei contenitori normotipo.

(10) Nel caso di raccolta differenziata le dimensioni dei locali dovranno essere adeguate all'entità dell'accumulo ed alla frequenza dell'asporto dei materiali da recuperare.

(11) Gli spazi esterni destinati al deposito dei rifiuti, quando non esiste il locale di cui al precedente comma, devono avere le stesse caratteristiche dei locali suddetti, per quanto riguarda superficie, pavimentazione ed accessibilità.

(12) Su tali spazi, analogamente che per i locali, non possono essere depositati rifiuti che non siano immessi nei contenitori normotipo, anche nel caso di raccolta differenziata.

(13) Quando fosse prevista l'utilizzazione della canna di caduta per il convogliamento dei rifiuti al locale di raccolta, essa deve avere le caratteristiche seguenti:

  • -  essere costituita da materiale impermeabile facilmente lavabile;
  • -  avere andamento verticale, con curve e raccordi ad ampio raggio;
  • -  avere sezione rotonda o con spigoli arrotondati, di diametro o di lato non inferiore a 20 cm;
  • -  terminare, con uguale sezione, sopra il tetto dello stabile;
  • -  essere dotata, ad ogni piano, di bocchette di immissione con doppio portello ubicate all' esterno delle abitazioni e ad almeno 40 cm dal pavimento;
  • -  confluire nell' apposito apparecchio disposto nel locale di raccolta che consente la diretta immissione dei rifiuti nel contenitore normotipo.

(14) Il numero delle canne di caduta dovrà essere stabilito in modo che fra i turni d i prelievo non siano necessari interventi per la sostituzione del contenitore. È però ammessa l'installazione di canne di caduta a più contenitori.

(15) Gli automezzi adibiti alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti devono essere attrezzati in modo tale da ridurre al minimo disagi di ordine igienico e pericoli al personale di servizio, ed evitare in massimo grado la diffusione di rumori, polvere, odori e la dispersione dei rifiuti, durante le fasi di raccolta e trasporto.

(16) Devono pertanto essere dotati di attrezzature che consentano la facile immissione dei rifiuti nel cassone, nonché i mezzi di scarico e vuotatura rapidi ed agevoli.

(17) Il cassone e tutte le parti mobili devono essere realizzate con materiali resistenti all'usura e non soggetti ad imbrattamento.

(18) Quando si ricorra a mezzi ordinari, essi devono essere dotati di cassone con sponde tali da consentire la piena utilizzazione della capacità di carico.

(19) Il livello dei rifiuti su tali automezzi non deve superare l'altezza delle sponde. Occorre inoltre disporre di teloni o di altre coperture, onde evitare qualsiasi disperdimento d i rifiuti durante il percorso.

(20) Al termine d i ogni giornata tutti gli automezzi devono essere lavati con cura, nelle stagioni calde occorre inoltre provvedere al trattamento dei cassoni con disinfettanti.

(21) Gli automezzi addetti al trasporto dei rifiuti non possono essere adibiti al trasporto di altri materiali, a meno che non siano stati preventivamente lavati ed efficacemente disinfettati.

(22) In particolare gli automezzi dotati di dispositivi di compressione, devono possedere i seguenti requisiti:

  • -  gli organi di avanzamento e costipazione devono essere in grado di consentire il pieno sfruttamento della capacità di carico del mezzo;
  • -  il dispositivo di compressione, così come i meccanismi di caricamento devono poter essere azionati dal retro, con intervento manuale da parte del personale di servizio, onde evitare possibili rischi per lo stesso; per lo stesso motivo deve essere presente un dispositivo di blocco dei meccanismi di compressione e caricamento, ed un dispositivo di inversione del movimento, essi pure azionabili dal retro, con comandi manuali ad azione istantanea, a leva o a pulsante;
  • -  deve essere presente un segnale acustico nel posto di guida, azionabile dal retro, per poter avvertire il guidatore con rapidità, in qualsiasi circostanza;
  • -  nella cabina di guida inoltre, deve essere prevista l' installazione di un tachigrafo o analoga apparecchiatura di registrazione;
  • -  la bocca di carico deve essere di capacità e forma tali da poter accogliere i rifiuti direttamente sversativi, anche per svuotamento di contenitori o di cassoni di grandi dimensioni, senza che vi sia dispersione di rifiuti o di polvere all' esterno; analogamente la bocca di carico dovrà essere dotata di un sistema di chiusura, che deve essere utilizzato sempre durante le fasi di trasposto;
  • -  tutti i veicoli destinati a restare per determinati periodi fermi, col motore acceso e quindi tutti quelli destinati ad operare la raccolta dei rifiuti, devono predisporre l' uscita dei gas di scarico verso l'alto, in corrispondenza del tetto del veicolo.

(23) La frequenza del servizio di raccolta non può, di norma, essere inferiore a due volte alla settimana.

(24) Per i piccoli centri con difficoltà di collegamento, tale frequenza può essere stabilita in una volta alla settimana.

(25) I centri di raccolta dei rifiuti, quando essi non facciano direttamente parte degli impianti di smaltimento o delle discariche controllate, devono avere le caratteristiche seguenti:

  • -  tutta l' area interessata al movimento dei mezzi ed al deposito dei contenitori deve essere adeguatamente pavimentata ed eventualmente recintata, qualora l'entità delle strutture fisse o mobili o altre ragioni, lo rendessero necessario;
  • -  l' area deve essere dotata di idoneo accesso carraio e di collegamento agevole alla viabilità ordinaria;
  • -  i contenitori normotipo da utilizzarsi nei centri di raccolta devono rispondere alle caratteristiche già precisate nel precedente secondo comma; quando vi siano attrezzature fisse come tramogge di raccolta o similari, queste devono essere dotate di dispositivi di svuotamento rapidi e sicuri; devono essere costruite in materiale resistente alla corrosione ed all' usura e facilmente lavabili; devono essere realizzati in struttura completamente chiusa, con bocca di carico tale da consentire l'agevole immissione dei rifiuti, anche da parte di veicoli con cassone ribaltabile; anche la bocca di carico deve poter essere chiusa con appositi portelli, che impediscano la fuoriuscita di polvere ed odori, nonché, in caso di pioggia, l'ingresso di acqua nei rifiuti;
  • -  il lavaggio e la disinfezione dei contenitori devono essere effettuati a cura dell' ente che gestisce il servizio; nel caso di strutture fisse o comunque, quando il lavaggio viene effettuato sul posto, i relativi scarichi devono rispettare le disposizioni previste dalla legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63, e relativo regolamento di esecuzione.

(26) Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta provinciale provvederà con propria delibera a determinare le ulteriori caratteristiche tecniche ed estetiche (colori, iscrizioni, ecc.) dei contenitori normotipo da depositare sulle aree aperte al pubblico (strade, parchi e giardini, centri di raccolta, ecc.), le caratteristiche delle aree stesse e dei mezzi per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani e di quanto altro riguardi il pubblico servizio.

Art. 6 (Smaltimento dei rifiuti urbani, di cui all'articolo 6 della legge provinciale)

(1) La potenzialità degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani deve essere calcolata in base alla produzione del momento, maggiorata dell'incremento previsto per almeno 15 anni, del bacino di produzione al servizio del quale l'impianto viene destinato. L'impianto sarà, in quanto possibile, progettato su almeno due unità; la realizzazione del progetto potrà essere programmata in fasi successive.

(2) Gli impianti di smaltimento devono essere dotati di strade di accesso che consentano l'agevole transito dei mezzi addetti al servizio di raccolta o di trasferimento; il percorso dovrà essere tale da ridurre al minimo gli eventuali inconvenienti arrecati alla popolazione residente nelle zone circostanti.

(3) Tutti gli impianti di smaltimento devono essere dotati di apparecchiature per la pesatura dei quantitativi di rifiuti conferiti.

(4) La fossa di accumulo deve avere capacità sufficiente a contenere i rifiuti raccolti in non meno di tre giorni di produzione e deve essere conforme alle disposizioni contenute nella legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, sull'inquinamento atmosferico, e nel suo regolamento di esecuzione.

(5) È in ogni caso esclusa la cernita manuale.

(6) Se il sistema di trattamento richiede l'uso di acqua dovrà essere previsto, per quanto possibile, il suo riciclo.

(7) Quando lo smaltimento è previsto mediante incenerimento, totale o parziale, dovranno essere rispettate le norme previste dalla legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, e dal suo regolamento di esecuzione, ed inoltre le seguenti prescrizioni:

  • a)  il contenuto di incombusti nelle scorie non deve superare globalmente il 4% del loro peso totale e deve risultare inferiore al 2% per quanto riguarda gli incombusti putrescibili;
  • b)  il calore prodotto dall' incenerimento quando la potenzialità e l'ubicazione dell'impianto rendano economicamente conveniente la sua utilizzazione, dovrà essere recuperato, sia per uso tecnologico che per riscaldamento o/e, quando possibile, per produzione di energia elettrica.

(8) Quando lo smaltimento è previsto mediante trasformazione in compost, dovranno essere rispettate le norme seguenti:

  • -  la scelta del terreno destinato al deposito ed alla eventuale fermentazione del prodotto e lo scarico delle acque meteoriche che siano state contaminate dal compost, devono avvenire in conformità a quanto prescritto dalla legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63, e dal suo regolamento di esecuzione, per le attività di carattere industriale;
  • -  gli scarichi della lavorazione debbono essere inceneriti o smaltiti sul terreno nelle discariche controllate.

(9) Quando lo smaltimento è previsto con sistemi che consentano il recupero di parte dei materiali contenuti nei rifiuti, devono essere assicurate le migliori condizioni igieniche del ciclo operativo e dei prodotti ottenuti. Qualora venga prevista la produzione di mangimi zootecnici, devono essere rispettate le norme vigenti in materia.

(10) Quando lo smaltimento è previsto mediante compattazione, i liquami scaricati nella fase di compressione dei rifiuti devono essere raccolti e trattati in conformità a quanto prescritto dalla legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63, e dal suo regolamento di esecuzione, per le attività di carattere industriale.

(11) Si definisce scarico controllato il metodo di smaltimento dei rifiuti solidi o semisolidi sul terreno, condotto secondo tecniche che evitino l'insorgere di pericoli e di inconvenienti per la salute pubblica e che nel rispetto di tali esigenze, consentano la migliore utilizzazione della superficie a disposizione.

(12) Con riferimento alle esigenze di sicurezza e di tutela contro l'inquinamento, in relazione alle caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche ed ambientali, di cui all'articolo 6 secondo comma, della legge provinciale, dovranno essere rispettate le seguenti norme:

  • a)  La realizzazione di una discarica controllata è vietata:
    • 1.  su pendii potenzialmente franosi salvo la realizzazione di opportune opere di sistemazione;
    • 2.  nei laghi, negli stagni, nei corsi d' acqua perenni, nei fossati e nelle cave con presenza d'acqua, nonché nelle zone di inondazione ed esondazione di rivi, torrenti e fiumi ed in tutti gli altri casi previsti da leggi provinciali, a meno che non vengano predisposte adeguate opere di difesa contro le piene, le inondazioni e le infiltrazioni;
    • 3.  nella zone di rispetto dei punti di prelievo di acqua destinata prevalentemente ad uso potabile-domestico, definitivo del regolamento di esecuzione della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63;
    • 4.  in tutte le zone dove lo scarico dei rifiuti viene espressamente vietato dalle vigenti leggi.
  • b)  La realizzazione delle discariche controllate è ammessa:
    • 1.  in aree potenzialmente subsidenti (terreni comprensibili) solo previa verifica che i cedimenti temibili, in relazione alle caratteristiche meccaniche dei litotipo costituenti suolo e sottosuolo e sovraccarico dovuto ai rifiuti non rechino danno alle opere esistenti o previste;
    • 2.  per tempi limitati e definiti, in aree destinate a verde pubblico, per consentirne l' eventuale bonifica ed il recupero a parchi, giardini, ecc.;
    • 3.  nelle cave di sabbia, ghiaia, argilla ed a strati misti, asciutte, nelle cave di materiali litoidi e nelle coltivazioni minerarie esaurite, nonché nelle zone di subsidenza (sprofondamento) dovuta a lavori minerari abbandonati, previo accertamento del giacimento e della cessazione di ogni valore economico anche futuro.

In tutte queste aree la discarica è ammissibile, senza opere di impermeabilizzazione, solo se le caratteristiche idrogeologiche e l'ubicazione della cava in relazione alla rete idrografica ed alle falde, sono tali da garantire che la velocità di inquinamento, dovuto all'infiltrazione di acqua piovana, di fondo o sorgiva attraverso il deposito, sia inferiore alla capacità depurativa del sottosuolo;

  • 4.  nelle linee di impluvio e nei rivi temporanei e sulle rive dei corsi d' acqua perenni, solo se i lineamenti geomorfologici ed idrologici sono tali da garantire la stabilità della discarica, e se le acque di infiltrazione non raggiungono il reticolo idrografico permanente e la falda, prima di aver subito una sufficiente depurazione naturale;
  • 5.  nelle zone paludose che non hanno più utili qualità ecologiche, salvo controindicazioni di natura idrogeologica.
  • c)  Risultano particolarmente adatti alla realizzazione della discarica:
    • 1.  i terreni di scarso valore agricolo, incoltivabili e improduttivi. Nella scelta va tenuto conto delle esigenze di ordine paesaggistico e delle caratteristiche idrogeologiche ed ambientali della zona;
    • 2.  le aree rimaste libere dopo la costruzione, l' allargamento o la rettifica delle strade, gli avvallamenti (buche, fossati) asciutti ed i pendii stabili, quando non esistano controindicazioni di natura idorogeologica, paesaggistica ed ecologica.
  • d)  Per le aree di cui alle precedenti lettere b) e c), le acque di infiltrazione, inquinate dal contatto con i rifiuti, non debbono poter raggiungere, prima di aver subito una sufficiente depurazione naturale, una falda utilizzata ad uso potabile.

L'entità delle infiltrazioni va comunque ridotta al minimo, disponendo opere di drenaggio e deviando i piccoli corsi d'acqua che eventualmente attraversano l'area prescelta. Nel caso sussista il pericolo di inquinamento di acque non ricettive di scarichi, ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63 e del relativo regolamento di esecuzione, si devono adottare delle misure protettive, per impedire che l'acqua di percolazione possa raggiungere le suddette acque, quali l'impermeabilizzazione della discarica, la raccolta dell'acqua filtrata attraverso gli strati di rifiuti con un sistema di drenaggio ed allontanamento della stessa, prevedendone, se del caso, il riciclaggio mediante innaffiamento dei rifiuti, allo scopo di ripristinare l'umidità dello scarico.

La necessità di un trattamento di depurazione del percolato dipende esclusivamente dalla sua quantità e dal suo inquinamento; comunque lo smaltimento va effettuato nel rispetto dei limiti imposti dalla legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63, e suo regolamento di esecuzione.

  • e)  Nelle vicinanza dell' ubicazione della discarica deve essere disponibile materiale di copertura di natura omogenea, in grado di formare uno strato uniforme e tuttavia permeabile all'aria. Esso non deve contenere sostanze organiche in elevate percentuali, non deve screpolarsi nei mesi caldi, nè trasformarsi in fango nei periodi di pioggia. Particolarmente adatti risultano i materiali sabbiosi; da evitare quelli argillosi.

In mancanza di altro materiale idoneo, come materiale di copertura possono essere impiegati rifiuti solidi già mineralizzati, previa eliminazione delle parti più grossolane mediante vagliatura.

  • f)  La scelta dei terreni per l' ubicazione sia delle discariche controllate, sia degli impianti di trattamento, va subordinata all'elaborazione di una relazione geologica ed idrogeologica, onde appurare se esistono pericoli per l'inquinamento delle acque superficiali, e/o profonde, e se sia possibile il reperimento di adatto materiale di copertura.

Particolare cura dovrà essere posta nella sistemazione definitiva della discarica, che dovrà essere restituita all'ambiente opportunamente modellata e rinverdita.

  • g)  Nella scelta dell' area per la discarica e nella conduzione della stessa, deve essere tenuto in massimo conto il rispetto delle norme relative alla tutela del paesaggio.

In particolare dovranno essere evitate tutte le zone di rilevante interesse paesaggisticoambientale. Durante la conduzione della discarica dovranno essere adottate idonee misure (terrapieni riverditi, impianto di alberi o cespugli, ecc.) atte a togliere la diretta visuale dall'esterno sulla zona di scarico.

Particolare cura dovrà essere posta nella sistemazione definitiva della discarica che dovrà essere restituita all'ambiente opportunamente modellata e rinverdita.

  • h)  I confini dello scarico non devono essere a meno di 200 m da zone residenziali o produttive.
  • i)  Tutta l' area della discarica deve essere opportunamente recintata; l'accesso deve essere situato ad almeno 12 m dalla strada principale, essere realizzato con uno o più cancelli da chiudersi sempre in assenza del personale di sorveglianza.

Le strade interne al deposito devono essere rese transitabili in qualsiasi condizione, sistemandole con opportuno materiale, che dovrà essere disponibile presso il deposito stesso.

  • l)  Quando il deposito sia destinato ad essere utilizzato anche durante le ore di oscurità, l' entrata e le strade interne devono essere opportunamente illuminate.
  • m)  Per impedire durante le fasi di scarico, la dispersione dei materiali più leggeri, come carta o plastica, devono essere impiegati degli schermi mobili, da disporre opportunamente sul fronte di scarico.

Essi dovranno essere in rete metallica di altezza minima di 3 m e con maglia di 50 mm al massimo.

  • n)  Il personale addetto alla discarica deve poter disporre di adatti locali e servizi igienici e sanitari.

Per i mezzi mobili vanno previsti idonei ricoveri, nonché attrezzature per la manutenzione ordinaria.

Deve essere disponibile e mantenuta in perfetta efficienza una dotazione di pronto soccorso, completa di presidi medici contro eventuali avvelenamenti da disinfettanti; gli addetti allo scarico devono essere istruiti sulle norme di primo intervento sanitario.

  • o)  Occorre provvedere periodicamente al trattamento con disinfettanti del fronte di scarico, della superficie di ricoprimento appena ultimata, e delle zone interessate alla manovra degli automezzi. La frequenza di tali operazioni ed i periodi dell' anno in cui esse vanno condotte, devono essere stabiliti in funzione delle condizioni climatiche locali.

La derrattizzazione va eseguita secondo le prescrizioni stabilite dall'autorità sanitaria, da personale esperto, e deve interessare tutta l'area dello scarico.

  • p)  Nell' ambito dello scarico deve essere impedito il deposito di scorie non completamente estinte; è inoltre vietato l'incenerimento di materiali di rifiuto di qualsiasi tipo.

Nell'eventualità che si verifichino incendi devono essere sempre disponibili mezzi di rapido intervento; a tale scopo occorre poter sempre disporre di una riserva facilmente accessibile di idoneo materiale di ricoprimento ed inoltre si dovrà disporre di acqua proveniente dalla rete idrica pubblica o da un impianto autonomo ad uso antincendio.

  • q)  Per il deposito, la sistemazione ed il costipamento dei rifiuti, devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
    • 1.  il terreno a disposizione per lo scarico va suddiviso in un certo numero di settori, ognuno dei quali deve essere completato, prima che si dia inizio ai lavori su un altro settore;
    • 2.  l' accesso allo scarico è consentito solamente a personale ed automezzi autorizzati. Lo scarico può essere anche concesso a terzi, limitatamente ad un orario stabilito, da esporre al cancello di ingresso.
    •   Lo scarico degli automezzi deve sempre essere effettuato sotto il controllo del personale responsabile;
    • 3.  i rifiuti scaricati vanno sistemati e costipati mediante opportuni mezzi meccanici, in strati, di altezza non superiore ai 2 m;
    • 4.  la scarpata laterale del deposito deve presentare pendenza inferiore ai 30° sull' orizzontale, quando si tratti di una sistemazione definitiva, ed inferiore ai 45° quando sia previsto l'ampliamento successivo dello scarico;
    • 5.  al termine di ogni giornata lavorativa tutte le superfici del deposito esposte all' atmosfera devono essere ricoperte con uno spessore di materiale inerte non inferiore ai 15 cm per il fronte di avanzamento e non inferiore ai 20 cm per le scarpate laterali e per la parte superiore del deposito;
    • 6.  il materiale di ricoprimento nella superficie piana del deposito deve essere livellato con cura, onde ridurre al minimo la formazione di pozze di acqua nei periodi di pioggia.
    •   Alla superficie è anche opportuno assegnare una debole pendenza, almeno dell'1%, che favorisca lo scorrimento delle acque meteoriche. Tutte le superfici devono essere ispezionate frequentemente, onde individuare spaccature e/o erosioni eventuali e ripristinare lo strato di copertura;
    • 7.  la costituzione dello strato finale, per quanto riguarda lo spessore e le caratteristiche sarà definita in funzione dell' utilizzazione successiva della discarica.

(13) Nel caso di abitazioni agricole, non comprese nella delimitazione territoriale di cui all'articolo 4 del presente regolamento, è ammesso lo scarico dei rifiuti in idonei depositi da ubicarsi, in quanto possibile, nelle prossimità delle abitazioni medesime, da realizzarsi secondo le prescrizioni di seguito indicate o, limitatamente per i rifiuti urbani classificati tali ai sensi del precedente articolo 2, nei depositi di stallatico.

(14) Nel caso di modesti insediamenti residenziali o di alberghi, costituiti da singoli immobili con volume non superiore a 2.500 m³ e di rifugi alpini, sempre non compresi nella delimitazione territoriale di cui all'articolo 4 del presente regolamento, è ammesso lo scarico dei rifiuti in idonei depositi da ubicarsi in prossimità degli insediamenti da realizzarsi secondo le prescrizioni di seguito indicate, solo nel caso in cui gli insediamenti stessi si trovino ad una distanza superiore ai 3 km, in linea di strada, comunque transitabile con autoveicoli, dal centro di raccolta o dall'impianto e deposito pubblico.

(15) È pure ammesso lo scarico dei rifiuti urbani in idonei depositi come precedentemente indicato, in tutti i casi in cui gli insediamenti non compresi nella delimitazione territoriale di cui all'articolo 4 del presente regolamento non siano serviti da una strada di accesso transitabile con autoveicoli.

(16) In tutti gli altri casi è fatto obbligo agli interessati di trasportare i rifiuti ai centri di raccolta o agli impianti e depositi pubblici.

(17) Le caratteristiche dei depositi come sopra autorizzati devono corrispondere alle norme generali previste per le discariche controllate di cui alle lettere a), b), c), d), e), g) ed h) del precedente undicesimo comma.

(18) Alle disposizioni di cui ai precedenti commi può essere concessa deroga, da parte dell'Assessore provinciale competente, su conforme parere della terza Sezione del Comitato provinciale per la tutela delle risorse naturali, qualora le discariche controllate o i depositi particolari, di cui sopra, abbiano carattere di urgenza e provvisorietà.

(19) La deroga potrà essere concessa solo a tempo determinato e non può comunque riguardare le disposizioni concernenti la sicurezza per l'inquinamento delle acque e per l'igiene in generale.

Art. 7 (Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti ingombranti di cui all'articolo 7 della legge provinciale)

(1) Le carcasse di veicoli e di elettrodomestici, cui vengono assimilati tutti gli altri oggetti ingombranti di struttura prevalentemente metallica, sempre che non costituiscano rifiuti speciali, sono asportati a cura dell'Ufficio tutela risorse naturali della Provincia, quando raggiungono una circostanza tale da rendere economico il trasporto o comunque con frequenza almeno semestrale.

(2) Gli oggetti ingombranti di struttura non prevalentemente metallica, sempre che non costituiscano rifiuti speciali, sono avviati:

  • -  agli impianti di incenerimento, in quanto esistenti, purché le dimensioni degli oggetti siano tali da consentire l' immissione, senza inconvenienti nella trammoggia di carico del forno o nella bocca di carico dell'eventuale frantumatore, e purché siano prevalentemente costituiti da carte, cartone, legno, plastica, tessuti, stracci, cuoio, gomma e simili;
  • -  agli impianti di trasformazione in compost, in quanto esistenti, purché le dimensioni degli oggetti siano tali da consentire l' immissione nelle linee di trasformazione e purché siano prevalentemente costituiti da materiale organico o vegetale;
  • -  agli impianti di riciclaggio, in quanto esistenti, purché le dimensioni degli oggetti siano tali da consentire l' immissione nelle linee dell'impianto e purché la loro natura sia compatibile con i recuperi possibili.

(3) In tutti agli altri casi, tali oggetti sono direttamente avviati a cura del detentore alla discarica controllata.

Art. 8 (Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali di cui all'articolo 8 della legge provinciale)

(1) I rifiuti solidi e semisolidi provenienti da lavorazioni industriali, artigianali, commerciali, agricole o di altro genere possono depositarsi direttamente nelle discariche controllate purché:

  • -  non siano costituiti o non contengano residui di sostanze infiammabili, esplosive o radioattive;
  • -  non siano prevalentemente costituiti da residui oleosi;
  • -  se costituiti da materiali voluminosi, non abbiano struttura tale da essere causa di fenomeni di assestamento anomalo rispetto a quanto di norma si verifica in uno scarico di rifiuti solidi urbani. Tale preclusione non sussiste per i rifiuti che, prima del loro deposito nella discarica, possono essere convenientemente ridotti di volume mediante le attrezzature disponibili presso la discarica;
  • -  se costituiti da carcasse di animali, da rifiuti della macellazione o da partite di cibo avariato, vengano scaricati sul fondo dello strato del deposito ed immediatamente ricoperti con rifiuti o materiale inerte di un consistente spessore;
  • -  se costituiti da fanghi prodotti nei trattamenti di depurazione delle acque di rifiuto, soddisfino ai requisiti del regolamento di esecuzione della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63; - non inquinino le acque superficiali e sotterranee, nei casi dubbi l' accertamento al riguardo viene demandato all'Ufficio tutela risorse naturali della Provincia.

(2) I rifiuti solidi o semisolidi provenienti da lavorazioni industriali, artigianali, commerciali, agricole o di altro genere, possono essere avviati ad impianti di incenerimento, purché:

  • -  abbiano un potere calorifico compatibile con le condizioni di esercizio dell' impianto;
  • -  non producano emissioni in quantità e con caratteristiche non conformi alle norme contenute nella legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, nel relativo regolamento d' esecuzione, e residui solidi non compatibili con lo smaltimento nella discarica come stabilito al precedente comma;
  • -  non determinino corrosioni, abrasioni o imbrattamenti nelle diverse parti dell' impianto di trattamento;
  • -  non siano costituiti da sostanze esplodenti, infiammabili o radioattive;
  • -  se costituiti da oggetti ingombranti, ottemperino alle prescrizioni dell' articolo 7, secondo comma, del presente regolamento.

(3) I rifiuti solidi e semisolidi provenienti da lavorazioni industriali, artigianali, commerciali, agricole o di altro genere, possono essere avviati ad impianti di compostaggio, purché:

  • -  non determinino abrasioni, corrosioni o imbrattamenti nelle diverse parti dell' impianto di trattamento;
  • -  non siano costituiti da sostanze oleose, infiammabili, esplodenti o radioattive;
  • -  se costituiti da oggetti ingombranti, ottemperino alle prescrizioni dell' articolo 7, secondo comma, del presente regolamento;
  • -  non siano incompatibili con il ciclo tecnologico di compostaggio e di selezione.

(4) I depositi di stallatico e liquami provenienti da stalle di allevamento non industrializzato devono uniformarsi alle prescrizioni della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63 ed al relativo regolamento di esecuzione, nel caso che questi si trovino in zona di rispetto determinata ai sensi dell'articolo 2 della stessa legge provinciale e del relativo regolamento di esecuzione. L'adeguamento deve avvenire entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della giunta provinciale con il quale è stata determinata la zona di rispetto.

(5) Quando trattasi di depositi di stallatico e liquami provenienti da allevamenti industriali di bovini, equini, suini e pollame in generale, il progetto per l'adeguamento, così come quello relativo ad ogni nuovo deposito, deve essere trasmesso dal Sindaco all'Assessore provinciale competente, che si esprimerà su conforme parere della terza Sezione del Comitato provinciale per la tutela delle risorse naturali.

(6) I rifiuti provenienti da ospedali, da istituti di prevenzione e cura e simili, devono essere inceneriti in formi appositamente costruiti in modo tale da garantire l'osservanza delle disposizioni in materia di emissioni contenute nella legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, e nel relativo regolamento di esecuzione. Eventuali ceneri ed altri residui che si producono devono essere depositati in discariche controllate o smaltiti in impianti di compostaggio.

(7) I relativi progetti devono essere presentati al Sindaco del Comune territorialmente interessato che lì trasmette all'Assessore provinciale competente; questo si esprime entro 90 giorni su conforme parere della terza Sezione di cui alla legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6.

(8) Per la scelta dell'ubicazione delle discariche dei materiali di risulta di cave, miniere, opere stradali, ferroviarie, ecc. valgono le limitazioni di cui all'articolo 6, comma 11, lettere a), b), c), d), e), f) e g) del presente regolamento.

(9) Nel caso in cui i rifiuti di cui sopra non siano idrosolubili e non contengano elevate percentuali di materiale e granulometria fine o di argilla, possono essere scaricati anche in fossi, avvallamenti e cave piene d'acqua e nelle zone da bonificare, sempre che non esistano controindicazioni idrogeologiche e paesaggistiche. Le granulometrie fini e l'argilla sono ammessi come riempimento delle care d'argilla.

(10) Le carogne di animali ed i residui di macellazione che non vengono utilizzati industrialmente devono essere inceneriti in forni appositamente costruiti in modo tale da garantire il rispetto delle disposizioni contenute nella legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12, e nel relativo regolamento di esecuzione. Eventuali ceneri ed altri residui che si producono devono essere depositati in discariche controllate o smaltiti in impianti di compostaggio.

(11) I relativi progetti devono essere presentati al Sindaco del Comune territorialmente interessato che lì trasmette all'Assessore provinciale competente, su questi si esprime entro 90 giorni su conforme parere della terza Sezione di cui alla legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6.

(12) I fanghi provenienti da impianti di depurazione delle acque civili e delle acque di processi produttivi in quanto pretrattate, ed il materiale di spurgo dei pozzi neri devono essere depositati in discariche controllate o smaltiti in impianti di compostaggio, inceneriti in formi o usati come fertilizzanti dei terreni coltivati. Il contenuto di umidità dei fanghi deve corrispondere in ogni caso alle esigenze del metodo usato.

(13) Per il trasporto dei fanghi e del materiale di spurgo è fatto obbligo di usare veicoli all'uopo attrezzati per evitare molestie alla popolazione.

(14) Oli e residui di oli combustibili e di lubrificanti e sottoprodotti di oli minerali provenienti da autorimesse, officine, da disoleatori, complessi produttivi di ogni genere, come pure da impianti di riscaldamento in quanto non vengano sottoposti a processo di recupero, nonché materiale impreganto di oli minerali e di loro sottoprodotti, devono essere depositati in cavità naturali o artificiali impermeabili osservando le prescrizioni di cui all'articolo 8, comma 13, del presente regolamento o smaltiti in impianti speciali di incenerimento, i quali devono essere dotati di dispositivo atto ad evitare emissioni in quantità superiore ai limiti ammessi nel regolamento di esecuzione della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12.

(15) Tale dispositivo è costituito in alternativa:

  • a)  da un apparecchio di miscelazione che alimenta un bruciatore speciale con miscela composta da oli, acque e fanghi;
  • b)  da un apparecchio che ne separa i componenti; gli oli vengono inceneriti in un bruciatore normale, le acque immesse, previa disoleazione, in fognatura ed i fanghi smaltiti secondo le procedure di cui al precedente comma ottavo.

(16) Presso ogni impianto deve essere tenuto un registro, nel quale vengono annotate giornalmente le operazioni di esercizio e manutenzione, nonché le quantità e le caratteristiche del materiale smaltito. In caso di guasti e di funzionamento non normale degli impianti di responsabili di essi sono tenuti a darne tempestivamente comunicazione all'Ufficio tutela risorse naturali.

(17) I pneumatici devono essere smaltiti, brevia frantumazione, in impianti speciali di incenerimento dotati di quei dispositivi adatti a contenere le emissioni entro i limiti stabiliti dalla legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12 e dal relativo regolamento di esecuzione.

(18) Eventuali metodi nuovi per lo smaltimento di oli e residui di oli e loro sottoprodotti e dei pneumatici possono essere applicati, e dichiarati idonei dalla terza Sezione di cui alla legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6.

(19) I rifiuti chimicamente aggressivi, velenosi e radioattivi, nonché i fanghi provenienti da impianti di pretrattamento delle acque di processi produttivi, devono essere smaltiti in discariche speciali istituite appositamente in cavità naturali o artificiali del sottosuolo, o in forni di incenerimento.

(20) Le caratteristiche di questi impianti speciali e le modalità di smaltimento vengono stabilite dall'Assessore provinciale competente su conforme parere della terza Sezione di cui alla legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6.

(21) Gli impianti speciali devono comunque corrispondere alle seguenti caratteristiche:

  • -  in caso di forni di incenerimento, le emissioni che si producono devono essere contenute entro i limiti prescritti dalla legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12 e dal relativo regolamento di esecuzione; le ceneri ed i residui devono essere smaltiti comunque in discariche controllate speciali;
  • -  in caso di stoccaggio da effettuarsi in cavità naturali o artificiali devono essere osservate le prescrizioni di cui all' articolo 8, comma 13, del presente regolamento;
  • -  deve in ogni caso essere assicurata l' assoluta regolarità di funzionamento degli impianti; in caso di funzionamento irregolare o anomalo lo smaltimento dei rifiuti di cui sopra deve essere immediatamente sospeso per escludere qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente interno ed esterno;
  • -  deve essere tenuto un registro nel quale vengono annotate giornalmente tutte le operazioni di esercizio e di manutenzione ordinaria e straordinaria e le interruzioni nonché le quantità e le caratteristiche dei materiali depositati e trattati;
  • -  gli impianti devono essere revisionati per lo meno ogni anno verificando lo stato di manutenzione e l' osservanza delle prescrizioni impartite in sede di collaudo;
  • -  la terza Sezione di cui alla legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6 può in ogni caso stabilire ulteriori prescrizioni e condizioni quando queste siano ritenute necessarie.

(22) I rifiuti chimicamente aggressivi, velenosi e radioattivi, quando necessitino di un deposito provvisorio prima del loro trasferimento all'impianto di smaltimento devono essere collocati in contenitori speciali, preventivamente autorizzati dall'Assessore provinciale competente, su conforme parere della terza Sezione si cui alla legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6.

(23) È fatto obbligo di tenere un registro dove vengono annotate alla fine di ogni giornata lavorativa, le quantità e le caratteristiche dei rifiuti prodotti.

(24) Per il trasporto dei rifiuti di cui sopra è fatto obbligo di usare veicoli all'uopo attrezzati. I materiali durante il trasporto devono essere contenuti in contenitori appositi a perfetta tenuta e resistenza all'urto ed allo schiacciamento, quali possono verificarsi in caso di incidenti. I mezzi adibiti al trasporto dei rifiuti ed i contenitori prima del loro impiego devono essere autorizzati dall'Assessore provinciale competente, su conforme parere della III Sezione di cui alla legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6.

(25) I veicoli adibiti al trasporto devono essere dotati di libretto di viaggio, nel quale sono annotate le percorrenze effettuate, i materiali trasportati e loro peso e tutte le operazioni di carico e scarico.

(26) Il trattamento dei rifiuti esplodenti viene regolato dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, articoli 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55 e 56 e dal relativo regolamento - R.D. 6 maggio 1940, n. 635, articoli 81 - 110.

(27) I rifiuti infiammabili devono essere raccolti in appositi contenitori e smaltiti in appositi impianti di annichilamento da autorizzare dall'Ispettorato provinciale antincendi. Il trasporto deve avvenire tramite veicoli all'uopo attrezzati collaudati dall'Ispettorato provinciale antincendi. Il produttore, il trasportatore dei rifiuti infiammabili ed il gestore dell'impianto di smaltimento devono tenere un registro nel quale vengono annotati giornalmente la produzione dei rifiuti infiammabili ed i trasporti ogni volta che avvengono.

(28) Lo stoccaggio di sostanze di cui al comma 9, 10 e 12 del presente articolo in cavità naturali o artificiali sotterranee è consentito solo ove le condizioni geodinamiche garantiscano l'assoluta stabilità del massiccio roccioso, con esclusione delle aree sismiche.

(29) La roccia costituente la cavità deve assolutamente essere impermeabile, formare un corpo omogeneo dal punto di vista idrogeologico e la sua composizione petrografico-mineralogica deve essere inattaccabile dalle sostanze immesse.

(30) La cavità deve essere a profondità tale da garantire una completa protezione della superficie del suolo e delle falde da radiazioni e dai sismi derivanti da eventuali esplosioni.

(31) Lo stoccaggio in strati porosi è consentito solo ove questi costituiscono una struttura completamente isolata e separata dalle falde acquifere ad opera di strati impermeabili sufficientemente potenti. Inoltre la struttura deve essere ubicata in aree stabili; sono da escludere le zone potenzialmente subsidenti.

(32) I granuli componenti lo strato poroso devono essere inattaccabili dalle sostanze immesse.

(33) La profondità della struttura deve essere sufficiente per una completa protezione del suolo e delle falde dalle radiazioni e dai sismi derivanti da eventuali esplosioni, anche in relazione ai possibili futuri utilizzi.

(34) La scelta dell'area di stoccaggio sotterraneo deve essere preceduta da uno studio idrogeologico previsto all'articolo 6, comma 11, punto f) del presente regolamento, integrato ad analisi petrografico-mineralogiche, e da sondaggi stratigrafici necessari, a giudizio dell'Ufficio tutela risorse naturali, per una completa definizione dei parametri di cui ai commi precedenti.

Art. 9 (Domanda di autorizzazione per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 10 della legge provinciale)

(1) Alla domanda di autorizzazione dovranno essere allegati:

  • a)  le previsioni relative alla località ed alla modalità di scarico dei residui di lavorazione degli impianti di trattamento;
  • b)  le previsioni relative alla possibilità di scarico in caso di arresto dell' impianto quando non esistono linee di riserva;
  • c)  il piano di ammortamento di tutte le attività patrimoniali;
  • d)  il tipo di conduzione previsto: diretto in economia, con azienda municipalizzata o consorziale, o in appalto.

In quest'ultimo caso, dovranno essere precisati i termini previsti per la concessione in appalto;

  • e)  un bilancio di previsione per l' esercizio del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento. In tale bilancio deve essere indicato il gettito previsto per la tassa sulla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi interni, il presumibile ricavo per lo smaltimento dei rifiuti solidi industriali per conto terzi e la quota parte a carico del bilancio comunale o, in caso di consorzi di più comuni, dei bilanci dei comuni aderenti, per il servizio di pulizia delle strade, mercati ed aree pubbliche.

(2) L'autorizzazione per l'apertura di una discarica controllata potrà essere concessa sulla base di un progetto comprendente almeno i seguenti allegati:

  • a)  Relazione geologica ed idrogeologica da elaborarsi in base alle norme di cui al precedente articolo 6, corredata di carte e sezioni, con l' indicazione delle misure di protezione contro un possibile inquinamento delle acque superficiali e/o sottorranee, (opere di impermeabilizzazione, drenaggio, necessità di trattamento del percolato, ecc.), con la valutazione della possibilità di reperimento di adatto materiale di copertura ed osservazioni sulla stabilità della discarica in relazione alla previsione dei cedimenti ed al pericolo di alluvionamenti, erosioni e frane.
  • b)  Relazione tecnico-economica e relativi elaborati sull' ubicazione, area e confini della discarica, indicazioni della quantità stimata di rifiuti giornalieri, previsioni sulla durata della discarica e sul quantitativo totale di rifiuti e del materiale di copertura, descrizione dettagliata delle operazioni di scarico e conduzione della discarica, elenco degli impianti, delle opere complementari e del macchinario, misure di controllo igienico, indicazione sulle caratteristiche della sistemazione finale e considerazioni economiche sull'acquisizione dell'area (acquisto o contratto d'affitto), sui costi d'impianto, costi di trasporto per la raccolta dei rifiuti ed eventualmente per il materiale di copertura, sulle spese di esercizio e sui costi di recupero finale.
  • c)  Corografie in scala 1:10.000 e 1:25.000 o 1:100.000 con l' indicazione delle località servite dalla discarica.
  • d)  Planimetria della zona a scala non inferiore a 1:2.880 con l' indicazione di tutte le predisposizioni e gli impianti progettati sulla discarica.
  • e)  Una serie di sezioni in scala adeguata della discarica prima e dopo l' utilizzazione con precisate le quote di livello dei singoli strati.
  • f)  Disegni costruttivi degli impianti e delle opere complementari (schermi mobili di riparo per i rifiuti, cartelli informativi, recinzione, drenaggi, pozzetti di raccolta del percolato, eventuale impianto di depurazione del percolato, eventuali impianti di triturazione e di pressaggio).

(3) Il deposito di oli viene regolato dalla legge 6 settembre 1973, n. 63, e dal relativo regolamento di esecuzione.

(4) Con riferimento ai pneumatici, questi potranno essere depositati nelle discariche controllate, in mancanza di idonei impianti di smaltimento, purché vengano opportunamente distribuiti su tutta l'area della discarica, e quindi ricoperti. È in ogni caso vietata la loro combustione al di fuori degli impianti di incenerimento.

Art. 10 (Caratteristiche delle autorizzazioni all'esercizio, di cui all'articolo 11 della legge provinciale)

(1) Per quanto attiene ai servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ingombranti e speciali, approvati ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale, l'autorizzazione all'esercizio viene rilasciata ad accertamento della corrispondenza dei servizi medesimi alle caratteristiche dei progetti presentati ed autorizzati.

(2) Per quanto attiene alle discariche controllate, ai centri di raccolta, agli impianti di smaltimento di rifiuti sia urbani che speciali, approvati ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale, l'autorizzazione all'esercizio viene rilasciata:

  • a)  ad accertamento della corrispondenza dei depositi, delle discariche e degli impianti in generale, alle caratteristiche dei progetti approvati;
  • b)  ad accertamento, dopo un mese dall' entrata in funzione degli impianti, dell'osservanza delle condizioni di funzionamento fissate nei progetti approvati.

(3) Verificata la corrispondenza delle opere e degli impianti realizzati, alle caratteristiche del progetto, l'Assessore provinciale competente rilascia un'autorizzazione provvisoria all'attivazione, in modo che possa essere effettuato l'avviamento degli impianti e la loro messa a punto.

(4) La richiesta di attivazione provvisoria deve essere presentata dal Sindaco del Comune o dal Presidente dell'Ente Pubblico gestore interessato all'Assessore provinciale competente, che si esprimerà su conforme parere della terza Sezione di cui all'articolo 3 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6. Verificata la corrispondenza delle condizioni di funzionamento fissate nel progetto approvato, l'Assessore provinciale competente rilascia l'autorizzazione all'esercizio entro 30 giorni.

(5) L'autorizzazione di cui al precedente articolo 10, primo comma è da intendersi definitiva, senza ricorrere in precedenza al rilascio di quella provvisoria.

(6) Gli accertamenti, di cui al primo e secondo comma sono effettuati dai funzionari dell'ufficio competente in materia di gestione dei rifiuti. Per misurazioni e campionamenti l'ufficio può avvalersi dei laboratori chimici provinciali. 2)

2)

Il comma 6 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.G.P. 8 maggio 1998, n. 15.

Art. 11 (Vigilanza ed intervento del Laboratorio chimico provinciale di cui all'articolo 14 della legge provinciale)

(1) Il Laboratorio chimico provinciale, esperite le analisi richieste ai sensi dell'articolo 14, primo comma, della legge provinciale, nell'ipotesi che non venga riscontrato il superamento dei requisiti di ammissibilità dei rifiuti, fornisce diretta risposta al Sindaco del comune interessato, attraverso una comunicazione che precisi i valori delle analisi eseguite. Tale comunicazione deve essere in ogni caso trasmessa anche all'Assessore provinciale competente.

(2) Nel caso invece venga riscontrato il superamento dei requisiti di ammissibilità, fornisce pure diretta risposta al Sindaco del comune interessato, precisando i valori delle analisi eseguite ed invitando il Sindaco stesso a richiedere l'intervento per i necessari accertamenti, della terza Sezione del Comitato provinciale per la tutela delle risorse naturali.

(3) In accompagnamento alla copia della comunicazione rimessa al Sindaco deve essere trasmessa all'Assessore competente relazione dettagliata e circostanziata sulle analisi effettuate o, quando riscontrati, sui difetti di conduzione degli esercizi, sull'inefficiente funzionamento degli impianti e su qualsiasi altra trasgressione accertata.

(4) Nel caso in cui gli accertamenti vengano autonomamente eseguiti dal Laboratorio chimico, senza essere preceduti da una specifica richiesta, i risultati ai sensi di legge devono essere trasmessi unicamente all'Assessore competente, il quale comunicherà direttamente tali risultati agli interessati, qualora i requisiti di ammissibilità fossero contenuti entro i limiti previsti. In caso contrario i risultati delle analisi saranno esaminati dalla terza Sezione, di cui alla legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6, ed in conformità al parere espresso, l'Assessore comunicherà agli interessati, oltre agli esiti delle analisi, anche i provvedimenti da attuare per rimuovere gli inconvenienti registrati.

(5) Ogni altra richiesta che pervenisse da Uffici provinciali o statali e direttamente rivolta al Laboratorio chimico dovrà da quest'ultimo essere comunicata all'Assessore competente.

(6) La relativa risposta dovrà venire fornita esclusivamente dall'Assessore competente, sia nel caso che gli accertamenti eseguiti non riscontrino il superamento dei requisiti di ammissibilità, sia nel caso che i risultati delle analisi richiedano l'intervento della competente terza sezione, di cui alla legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6.

Art. 12 (Scarichi, depositi ed impianti di trattamenti esistenti, di cui all'articolo 15 della legge provinciale)

(1) Gli scarichi, i depositi e gli impianti di trattamento esistenti e relativi servizi di raccolta e di trasporto per i quali è fatto obbligo di presentare al Sindaco territorialmente interessato progetto e relazione, ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale, corrispondono al seguente elenco:

  • a)  impianti di incenerimento, di trasformazione in compost e riciclo di rifiuti solidi urbani, sia pubblici che privati;
  • b)  le discariche di rifiuti solidi urbani;
  • c)  le discariche non controllate e/o non autorizzate, di rifiuti di qualsiasi tipo;
  • d)  gli impianti di incenerimento per rifiuti di ospedali, case di cura, cimiteri, macelli; per oli e morchie;
  • e)  gli impianti di smaltimento ed i depositi i rifiuti industriali o rifiuti speciali;
  • f)  i depositi di fanghi provenienti da impianti di depurazione di acque, o pozzi neri, nonché ogni altro deposito di fanghi di qualsiasi tipo e provenienza;
  • g)  depositi di materiali di risulta di demolizione e scavi, cave e miniere;
  • h)  depositi di rottami e materiali di recupero;
  • i)  i depositi di liquame da aziende agricole industrializzate.

(2) I progetti e le relazioni dovranno essere presentati rispettando le procedure previste dagli articoli della legge provinciale, per l'autorizzazione sui nuovi servizi ed impianti.

(3) Il termine per la presentazione dei progetti è di 12 mesi dalla segnalazione fatta al Sindaco di cui all'ultimo comma dell'articolo 16 della legge provinciale.

(4) Il termine per l'adeguamento alle condizioni di esercizio volute dalla legge viene di volta in volta determinato nel parere espresso dall'Assessore competente di cui all'articolo 10 della legge provinciale.

Art. 13 (Rilevamento degli scarichi, dei depositi e degli impianti di trattamento, di cui all'articolo 16 della legge provinciale)

(1) Entro il termine di 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, dovranno essere rilevate tutte le carattristiche degli scarichi, dei depositi e degli impianti di trattamento, elencati nel precedente articolo, dalla lettera a) alla lettera h).

Art. 14 (Coordinamento con altre disposizioni di legge di cui all'articolo 23 della legge provinciale)

(1) Dalla data di entrata in vigore della legge provinciale nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano la tutela del suolo da inquinamento e la disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi si esercita unicamente attraverso le competenze e le procedure disposte dalla legge provinciale e dal presente regolamento di esecuzione.

(2) Tali competenze e procedure sostituiscono tutto quanto diversamente disposto, in ordine alla materia oggetto della legge provinciale, dalla legge 20 marzo 1941, n. 366, dal R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e da ogni altra disposizione di legge statale, regionale o provinciale.

(3) Restano salve le competenze dei sindaci in ordine ai provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di igiene e sanità pubblica, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modifiche.

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ActionActionArt. 6 (Smaltimento dei rifiuti urbani, di cui all'articolo 6 della legge provinciale)
ActionActionArt. 7 (Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti ingombranti di cui all'articolo 7 della legge provinciale)
ActionActionArt. 8 (Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali di cui all'articolo 8 della legge provinciale)
ActionActionArt. 9 (Domanda di autorizzazione per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 10 della legge provinciale)
ActionActionArt. 10 (Caratteristiche delle autorizzazioni all'esercizio, di cui all'articolo 11 della legge provinciale)
ActionActionArt. 11 (Vigilanza ed intervento del Laboratorio chimico provinciale di cui all'articolo 14 della legge provinciale)
ActionActionArt. 12 (Scarichi, depositi ed impianti di trattamenti esistenti, di cui all'articolo 15 della legge provinciale)
ActionActionArt. 13 (Rilevamento degli scarichi, dei depositi e degli impianti di trattamento, di cui all'articolo 16 della legge provinciale)
ActionActionArt. 14 (Coordinamento con altre disposizioni di legge di cui all'articolo 23 della legge provinciale)
ActionActiond) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 luglio 1999, n. 39
ActionActione) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 dicembre 1999, n. 69
ActionActionf) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 dicembre 2000, n. 50
ActionActiong) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 aprile 2003, n. 9
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45
ActionActioni) Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 11 giugno 2007, n. 35
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 11 luglio 2012, n. 23
ActionActionl) Decreto del Presidente della Provincia 11 settembre 2012, n. 29
ActionActionm) Decreto del Presidente della Provincia17
ActionActionB Tutela del paesaggio
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ActionActionD Inquinamento dell' aria
ActionActionE Tutela della flora e della fauna
ActionActionF Tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche
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