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In vigore al: 21/11/2014

c) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1977, n. 301)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61: Norme per la tutela del suolo da inquinamenti e per la disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi

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1)

Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 2 al B.U. 6 settembre 1977, n. 44.

Art. 9 (Domanda di autorizzazione per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 10 della legge provinciale)

(1) Alla domanda di autorizzazione dovranno essere allegati:

  • a)  le previsioni relative alla località ed alla modalità di scarico dei residui di lavorazione degli impianti di trattamento;
  • b)  le previsioni relative alla possibilità di scarico in caso di arresto dell' impianto quando non esistono linee di riserva;
  • c)  il piano di ammortamento di tutte le attività patrimoniali;
  • d)  il tipo di conduzione previsto: diretto in economia, con azienda municipalizzata o consorziale, o in appalto.

In quest'ultimo caso, dovranno essere precisati i termini previsti per la concessione in appalto;

  • e)  un bilancio di previsione per l' esercizio del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento. In tale bilancio deve essere indicato il gettito previsto per la tassa sulla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi interni, il presumibile ricavo per lo smaltimento dei rifiuti solidi industriali per conto terzi e la quota parte a carico del bilancio comunale o, in caso di consorzi di più comuni, dei bilanci dei comuni aderenti, per il servizio di pulizia delle strade, mercati ed aree pubbliche.

(2) L'autorizzazione per l'apertura di una discarica controllata potrà essere concessa sulla base di un progetto comprendente almeno i seguenti allegati:

  • a)  Relazione geologica ed idrogeologica da elaborarsi in base alle norme di cui al precedente articolo 6, corredata di carte e sezioni, con l' indicazione delle misure di protezione contro un possibile inquinamento delle acque superficiali e/o sottorranee, (opere di impermeabilizzazione, drenaggio, necessità di trattamento del percolato, ecc.), con la valutazione della possibilità di reperimento di adatto materiale di copertura ed osservazioni sulla stabilità della discarica in relazione alla previsione dei cedimenti ed al pericolo di alluvionamenti, erosioni e frane.
  • b)  Relazione tecnico-economica e relativi elaborati sull' ubicazione, area e confini della discarica, indicazioni della quantità stimata di rifiuti giornalieri, previsioni sulla durata della discarica e sul quantitativo totale di rifiuti e del materiale di copertura, descrizione dettagliata delle operazioni di scarico e conduzione della discarica, elenco degli impianti, delle opere complementari e del macchinario, misure di controllo igienico, indicazione sulle caratteristiche della sistemazione finale e considerazioni economiche sull'acquisizione dell'area (acquisto o contratto d'affitto), sui costi d'impianto, costi di trasporto per la raccolta dei rifiuti ed eventualmente per il materiale di copertura, sulle spese di esercizio e sui costi di recupero finale.
  • c)  Corografie in scala 1:10.000 e 1:25.000 o 1:100.000 con l' indicazione delle località servite dalla discarica.
  • d)  Planimetria della zona a scala non inferiore a 1:2.880 con l' indicazione di tutte le predisposizioni e gli impianti progettati sulla discarica.
  • e)  Una serie di sezioni in scala adeguata della discarica prima e dopo l' utilizzazione con precisate le quote di livello dei singoli strati.
  • f)  Disegni costruttivi degli impianti e delle opere complementari (schermi mobili di riparo per i rifiuti, cartelli informativi, recinzione, drenaggi, pozzetti di raccolta del percolato, eventuale impianto di depurazione del percolato, eventuali impianti di triturazione e di pressaggio).

(3) Il deposito di oli viene regolato dalla legge 6 settembre 1973, n. 63, e dal relativo regolamento di esecuzione.

(4) Con riferimento ai pneumatici, questi potranno essere depositati nelle discariche controllate, in mancanza di idonei impianti di smaltimento, purché vengano opportunamente distribuiti su tutta l'area della discarica, e quindi ricoperti. È in ogni caso vietata la loro combustione al di fuori degli impianti di incenerimento.

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ActionActionArt. 9 (Domanda di autorizzazione per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 10 della legge provinciale)
ActionActionArt. 10 (Caratteristiche delle autorizzazioni all'esercizio, di cui all'articolo 11 della legge provinciale)
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ActionActionArt. 12 (Scarichi, depositi ed impianti di trattamenti esistenti, di cui all'articolo 15 della legge provinciale)
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