(1) I comuni o i loro consorzi possono disporre la raccolta differenziata della carta, degli stracci, dei metalli e dei vetri compresi nei rifiuti urbani, da avviare separatamente al ricircolo.
(2) Analogamente gli enti sopraddetti possono autorizzare singoli privati a raccogliere carta, stracci, foglie ed altri residui vegetali, vetri e metalli, purché essi vengano tenuti separati, fino al momento del loro deposito, dal resto dei rifiuti.
(3) Dalla raccolta differenziata, sia pubblica che privata, sono esclusi carta, vetri, metalli che siano imbrattati da materiale putrescibile o velenoso.
(4) In nessuno caso è ammessa, in fase di raccolta la cernita di materiali dall'insieme dei rifiuti.
(5) I contenitori normotipo da utilizzarsi per la raccolta dei rifiuti urbani, dovranno soddisfare alle seguenti prescrizioni:
- a) quando trattasi di bidoni o container, essi possono essere sia in metallo che in materiale plastico.
Devono in ogni caso essere realizzati in materiale non soggetto a corrosione o ad imbrattamento ed essere facilmente lavabili.
Ogni contenitore deve possedere un idoneo coperchio facilmente apribile che può essere anche in gomma.
Il lavaggio dei contenitori deve essere effettuato, di norma, a cura dell'utente, con frequenza e modalità da definire nei regolamenti locali, tali da rimuovere qualsiasi causa di odori ed inconvenienti igienici, mediante l'uso di detersivi appropriati e disinfettanti.
Se i contenitori vengono rivestiti internamente con fogli protettivi, che evitano il diretto contatto dei rifiuti con le pareti ed il fondo, la frequenza e le modalità di lavaggio, potranno essere convenientemente ridotte.
I comuni o loro consorzi possono stabilire convenzioni particolari con gli utenti, per disporre un servizio pubblico di lavaggio dei contenitori normotipo;
- b) quando trattasi di sacchi a perdere, essi possono essere sia in carta che in materiale plastico.
In ogni caso è escluso l'uso del Polivinilcloruro (PVC) o di qualsiasi altro materiale che dia prodotti di combustione tossici o dannosi all'impianto, qualora lo smaltimento finale preveda l'incenerimento dei rifiuti.
I sacchi devono essere di spessore e resistenza tali da evitare rotture, in condizioni di totale riempimento con normali rifiuti non taglienti.
Quando il sacco viene depositato al suolo esso deve essere chiuso a cura degli utenti, in modo da evitare qualsiasi fuoriuscita di rifiuti. Quando il sacco viene inserito in trespolo portasacchi, quest'ultimo deve essere dotato di idonea coperchio.
(6) I locali interni destinati a raccogliere i rifiuti devono avere le caratteristiche seguenti:
- - superficie non inferiore ai 2 m ²;
- - altezza non inferiore ai 2 m;
- - porta di accesso di tipo stagno, di dimensioni minime di 0,80 x 1,80 m, con apertura verso l' esterno;
- - pavimento e pareti rivestiti con materiale impermeabile e facilmente lavabili;
- - essere dotati di canna di esalazione di diametro non inferiore ai 10 cm, che termini sopra il tetto dello stabile;
- - essere dotati di bocchetta d' acqua e di pozzetto di scarico;
- - essere ubicati a distanza non superiore ai 30 m dal punto di sosta dell' autocarro addetto alla raccolta; l'itinerario di collegamento deve essere percorribile dai carrelli a ruota utilizzati dal servizio di raccolta e non avere pendenze superiori al 25%.
(7) I regolamenti locali possono modificare alcune delle prescrizioni sopra elencate, quando le dimensioni dei contenitori o le caratteristiche del servizio lo richiedono.
(8) Restano comunque fissi i valori minimi sopracitati.
(9) All'interno dei locali non possono essere depositati rifiuti che non siano già stati immessi nei contenitori normotipo.
(10) Nel caso di raccolta differenziata le dimensioni dei locali dovranno essere adeguate all'entità dell'accumulo ed alla frequenza dell'asporto dei materiali da recuperare.
(11) Gli spazi esterni destinati al deposito dei rifiuti, quando non esiste il locale di cui al precedente comma, devono avere le stesse caratteristiche dei locali suddetti, per quanto riguarda superficie, pavimentazione ed accessibilità.
(12) Su tali spazi, analogamente che per i locali, non possono essere depositati rifiuti che non siano immessi nei contenitori normotipo, anche nel caso di raccolta differenziata.
(13) Quando fosse prevista l'utilizzazione della canna di caduta per il convogliamento dei rifiuti al locale di raccolta, essa deve avere le caratteristiche seguenti:
- - essere costituita da materiale impermeabile facilmente lavabile;
- - avere andamento verticale, con curve e raccordi ad ampio raggio;
- - avere sezione rotonda o con spigoli arrotondati, di diametro o di lato non inferiore a 20 cm;
- - terminare, con uguale sezione, sopra il tetto dello stabile;
- - essere dotata, ad ogni piano, di bocchette di immissione con doppio portello ubicate all' esterno delle abitazioni e ad almeno 40 cm dal pavimento;
- - confluire nell' apposito apparecchio disposto nel locale di raccolta che consente la diretta immissione dei rifiuti nel contenitore normotipo.
(14) Il numero delle canne di caduta dovrà essere stabilito in modo che fra i turni d i prelievo non siano necessari interventi per la sostituzione del contenitore. È però ammessa l'installazione di canne di caduta a più contenitori.
(15) Gli automezzi adibiti alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti devono essere attrezzati in modo tale da ridurre al minimo disagi di ordine igienico e pericoli al personale di servizio, ed evitare in massimo grado la diffusione di rumori, polvere, odori e la dispersione dei rifiuti, durante le fasi di raccolta e trasporto.
(16) Devono pertanto essere dotati di attrezzature che consentano la facile immissione dei rifiuti nel cassone, nonché i mezzi di scarico e vuotatura rapidi ed agevoli.
(17) Il cassone e tutte le parti mobili devono essere realizzate con materiali resistenti all'usura e non soggetti ad imbrattamento.
(18) Quando si ricorra a mezzi ordinari, essi devono essere dotati di cassone con sponde tali da consentire la piena utilizzazione della capacità di carico.
(19) Il livello dei rifiuti su tali automezzi non deve superare l'altezza delle sponde. Occorre inoltre disporre di teloni o di altre coperture, onde evitare qualsiasi disperdimento d i rifiuti durante il percorso.
(20) Al termine d i ogni giornata tutti gli automezzi devono essere lavati con cura, nelle stagioni calde occorre inoltre provvedere al trattamento dei cassoni con disinfettanti.
(21) Gli automezzi addetti al trasporto dei rifiuti non possono essere adibiti al trasporto di altri materiali, a meno che non siano stati preventivamente lavati ed efficacemente disinfettati.
(22) In particolare gli automezzi dotati di dispositivi di compressione, devono possedere i seguenti requisiti:
- - gli organi di avanzamento e costipazione devono essere in grado di consentire il pieno sfruttamento della capacità di carico del mezzo;
- - il dispositivo di compressione, così come i meccanismi di caricamento devono poter essere azionati dal retro, con intervento manuale da parte del personale di servizio, onde evitare possibili rischi per lo stesso; per lo stesso motivo deve essere presente un dispositivo di blocco dei meccanismi di compressione e caricamento, ed un dispositivo di inversione del movimento, essi pure azionabili dal retro, con comandi manuali ad azione istantanea, a leva o a pulsante;
- - deve essere presente un segnale acustico nel posto di guida, azionabile dal retro, per poter avvertire il guidatore con rapidità, in qualsiasi circostanza;
- - nella cabina di guida inoltre, deve essere prevista l' installazione di un tachigrafo o analoga apparecchiatura di registrazione;
- - la bocca di carico deve essere di capacità e forma tali da poter accogliere i rifiuti direttamente sversativi, anche per svuotamento di contenitori o di cassoni di grandi dimensioni, senza che vi sia dispersione di rifiuti o di polvere all' esterno; analogamente la bocca di carico dovrà essere dotata di un sistema di chiusura, che deve essere utilizzato sempre durante le fasi di trasposto;
- - tutti i veicoli destinati a restare per determinati periodi fermi, col motore acceso e quindi tutti quelli destinati ad operare la raccolta dei rifiuti, devono predisporre l' uscita dei gas di scarico verso l'alto, in corrispondenza del tetto del veicolo.
(23) La frequenza del servizio di raccolta non può, di norma, essere inferiore a due volte alla settimana.
(24) Per i piccoli centri con difficoltà di collegamento, tale frequenza può essere stabilita in una volta alla settimana.
(25) I centri di raccolta dei rifiuti, quando essi non facciano direttamente parte degli impianti di smaltimento o delle discariche controllate, devono avere le caratteristiche seguenti:
- - tutta l' area interessata al movimento dei mezzi ed al deposito dei contenitori deve essere adeguatamente pavimentata ed eventualmente recintata, qualora l'entità delle strutture fisse o mobili o altre ragioni, lo rendessero necessario;
- - l' area deve essere dotata di idoneo accesso carraio e di collegamento agevole alla viabilità ordinaria;
- - i contenitori normotipo da utilizzarsi nei centri di raccolta devono rispondere alle caratteristiche già precisate nel precedente secondo comma; quando vi siano attrezzature fisse come tramogge di raccolta o similari, queste devono essere dotate di dispositivi di svuotamento rapidi e sicuri; devono essere costruite in materiale resistente alla corrosione ed all' usura e facilmente lavabili; devono essere realizzati in struttura completamente chiusa, con bocca di carico tale da consentire l'agevole immissione dei rifiuti, anche da parte di veicoli con cassone ribaltabile; anche la bocca di carico deve poter essere chiusa con appositi portelli, che impediscano la fuoriuscita di polvere ed odori, nonché, in caso di pioggia, l'ingresso di acqua nei rifiuti;
- - il lavaggio e la disinfezione dei contenitori devono essere effettuati a cura dell' ente che gestisce il servizio; nel caso di strutture fisse o comunque, quando il lavaggio viene effettuato sul posto, i relativi scarichi devono rispettare le disposizioni previste dalla legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63, e relativo regolamento di esecuzione.
(26) Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta provinciale provvederà con propria delibera a determinare le ulteriori caratteristiche tecniche ed estetiche (colori, iscrizioni, ecc.) dei contenitori normotipo da depositare sulle aree aperte al pubblico (strade, parchi e giardini, centri di raccolta, ecc.), le caratteristiche delle aree stesse e dei mezzi per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani e di quanto altro riguardi il pubblico servizio.