Pubblicato nel B.U. 2 agosto 1977, n. 38.
(1) Ferma restando l'altezza minima interna di 2,60 m, salvo che per i comuni al di sopra dei 500 m sul livello del mare per i quali valgono le misure ridotte indicate all'articolo 1, l'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a 28 mq e non inferiore a 38 mq se per due persone.4)
L'art. 3 è stato sostituito dall'articolo unico del D.P.G.P. 14 luglio 1999, n. 40.