Pubblicato nel B.U. 31 maggio 1977, n. 27.
(1) Il congedo ordinario spettante di diritto deve essere usufruito dal personale in modo da permettere il buon funzionamento dei servizi dell'istituto.
(2) Il personale può usufruire di detto congedo, secondo quanto previsto dalle norme provinciali vigenti; nel periodo estivo, in linea di massima (1.6.-30.9.) non può godere di più di metà del congedo annuo spettante.
(3) Entro il mese di febbraio di ogni anno il dipendente è tenuto a fornire alla direzione dell'istituto indicazioni sul periodo nel quale intende assentarsi per le ferie ordinarie.
(4) L'autorizzazione al congedo ordinario viene data dalla direzione dell'istituto, tenuto conto del numero di persone che possono assentarsi contemporaneamente senza pregiudicare il buon funzionamento dei servizi dell'istituto, delle richieste presentate, nonché di altri elementi valutabili (richieste accolte nell'anno precedente, periodo di congedo fruito nell'anno stesso ecc.).