In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 21/11/2014

c) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 aprile 1977, n. 181)
Regolamento di esecuzione della L.P. 19 gennaio 1976, n. 6, "Ordinamento dell'IPAI"

Visualizza documento intero
1)

Pubblicato nel B.U. 31 maggio 1977, n. 27.

Art. 3 (Permanenza delle gestanti e delle madri)  delibera sentenza

(1) L'istituto ha il compito, ai sensi dell'articolo 1 della L.P. 19 gennaio 1976, n. 6, di ospitare ed assistere gestanti e madri che si trovino in situazioni di particolare difficoltà e non possano risolvere altrimenti i loro problemi, a causa di difficoltà familiare, di mancanza d'alloggio ed altro.

  • 1)  Madri:

(2) La permanenza delle madri nell'IPAI deve essere considerata provvisoria, per casi eccezionali, per cui ogni madre è tenuta a provvedere alla propria diversa sistemazione entro congrui termini. Il ricovero avviene dietro autorizzazione dell'ufficio competente, su proposta dell'assistente sociale addetto al caso e di concerto con il direttore sanitario.

(3) La permanenza nell'IPAI della madre assieme al bambino non può di regola, superare la durata di tre mesi, salvo eventuali eccezioni, stabilito dal direttore dell'istituto, su proposta del servizio sociale, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 11 della L.P. 19 gennaio 1976, n. 6.

(4) Allo scopo di favorire il rapporto fra madre e bambino è necessario che la madre stessa si prenda cura del proprio figlio ed impari a trattarlo e curarlo, con l'aiuto del personale dell'istituto, prendendolo con sé nella propria stanza e vivendo con lui.

  • 2)  Gestanti:

(5) Le gestanti possono essere ospitate, indipendentemente dal mese di gravidanza, previa autorizzazione del competente ufficio della Provincia, su proposta dell'assistente addetto al caso, di concerto con il direttore dell'istituto.

(6) La retta per il ricovero delle gestanti e delle madri nell'IPAI viene determinata di anno in anno con deliberazione della Giunta provinciale, tenendo conto, in via preventiva, del numero delle persone assistibili nell'anno e della previsione della spesa complessiva che verrà prevedibilmente sostenuta, nell'anno, per questo servizio.

massimeDelibera N. 4678 del 09.12.2008 - Determinazione dei costi convenzionali giornalieri relativi all'anno 2009 per l'Istituto provinciale per l'Assistenza all'Infanzia
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionA Assistenza agli anziani
ActionActionB Servizio consultoriale per le famiglie
ActionActionC Asili nido - Assistenza domiciliare per l' infanzia
ActionActionD Famiglia, donne e gioventù
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 29 aprile 1975, n. 20
ActionActionb) Legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 6 
ActionActionc) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 aprile 1977, n. 18
ActionActionArt. 1 (Compiti dell'istituto)
ActionActionArt. 2 (Permanenza dei bambini)
ActionActionArt. 3 (Permanenza delle gestanti e delle madri)
ActionActionArt. 4 (Accettazione dei bambini)
ActionActionArt. 5 (Servizi dell'istituto e loro funzionamento)
ActionActionArt. 6 (Turni di lavoro)
ActionActionArt. 7 (Ferie)
ActionActionArt. 8 (Recuperi)
ActionActionArt. 9 (Pasti)
ActionActionArt. 10 (ommissione consultiva per il coordinamento dei servizi)
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 16 febbraio 1980, n. 4
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 1° agosto 1980, n. 28
ActionActionf) Legge provinciale 1° giugno 1983, n. 13 
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 21 dicembre 1987, n. 33 —
ActionActionh) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 agosto 1989, n. 19
ActionActioni) LEGGE PROVINCIALE 29 gennaio 2002, n. 2 —
ActionActionj) LEGGE PROVINCIALE 3 ottobre 2003, n. 15 —
ActionActionk) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 agosto 2004, n. 27
ActionActionl) Legge provinciale8 marzo 2010 , n. 5
ActionActionm) Decreto del Presidente della Provincia 5 marzo 2012, n. 6
ActionActionn) Legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8
ActionActionE Provvidenze per le persone disabili
ActionActionF Interventi in materia di dipendenze
ActionActionG Interventi per gli invalidi civili e le persone non autosufficienti
ActionActionH Assistenza economica di base
ActionActionI Cooperazione allo sviluppo
ActionActionJ Servizi sociali
ActionActionK Previdenza integrativa
ActionActionL Volontariato
ActionActionM Emigrati
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico