Pubblicato nel B.U. 10 maggio 1977, n. 24.
(1) La conduzione del focolare è affidata a determinati membri dell' équipe del Centro di salute mentale competente per territorio. Fra il personale del focolare viene designato, anno per anno, dal competente primario del Centro di salute mentale un coordinatore, che ha il compito di proporre i turni di lavoro, entro i limiti orari stabiliti in via generale per il personale provinciale, e mantenere i contatti con l'amministrazione.