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Normativa provinciale
Igiene e sanità
Salute mentale
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 marzo 1977, n. 11
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 6 (Compiti del Collegio tecnico)
b) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 marzo 1977, n. 11
1)
Regolamento di esecuzione della
legge provinciale 25 agosto 1976, n. 37
, sui servizi di salute mentale
Attendere, processo in corso!
1)
Pubblicato nel B.U. 10 maggio 1977, n. 24.
Art. 6 (Compiti del Collegio tecnico)
(1)
Sono compiti del Collegio tecnico:
1) dirigere il servizio nei suoi aspetti tecnicosanitari,
2) proporre all' Assessore competente gli indirizzi generali del servizio,
3) proporre l' eventuale acquisto di farmaci e precisare, in apposito prontuario, i farmaci d'uso e le relative composizioni,
4) proporre la destinazione alle varie équipes del personale neo assunto ed i trasferimenti dell' una all'altra équipe,
5) proporre il piano delle licenze ordinarie annuali,
6) curare la preparazione ed il perfezionamento tecnico-professionale del personale e promuovere le iniziative di ricerca scientifica e di statistica,
7) proporre l' istituzione dei corsi speciali teoricopratici per l'idoneità alle funzioni di infermiere psichiatrico ed il relativo piano programmatico ed organizzativo, designando l'operatore specificamente incaricato dell'organizzazione e conduzione,
8) assumere ogni altra decisione od iniziativa o proposta necessaria al buon andamento del servizio.
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II Lavoro
III Miniere
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V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
A Servizio sanitario
B Medicina preventiva-assistenza sanitaria
C Igiene
D Piano sanitario provinciale
E Salute mentale
a) LEGGE PROVINCIALE 25 agosto 1976, n. 37
b) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 marzo 1977, n. 11
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 (Persone che fruiscono del servizio)
Art. 2 (Settori territoriali)
Art. 3 (Collaborazione con altri servizi)
Art. 4 (Funzionamento delle équipes)
Art. 5 (Formazione del Collegio tecnico)
Art. 6 (Compiti del Collegio tecnico)
Art. 7 (Riunioni del Collegio tecnico)
Art. 8 (Sovrintendente)
Art. 9 (Primario psichiatra)
Art. 10 (Medici)
Art. 11 (Psicologi)
Art. 12 (Sociologo)
Art. 13 (Assistenti sociali)
Art. 14 (Infermieri psichiatrici)
Art. 15 (Operatori sociali)
CONCORSI PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE
FOCOLARI DI ASSISTENZA
F Accordi di lavoro
G - Emergenza sanitaria – COVID-19
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
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Indice cronologico