Pubblicato nel B.U. 10 maggio 1977, n. 24.
(1) Il primario dirige l'attività di una o, provvisoriamente, più équipes operanti in uno o più settori territoriali, vigila sull'attività e sulla disciplina del personale tecnico-sanitario e ausiliario assegnato alla sua équipe, pratica anche direttamente gli esami ed i trattamenti dei pazienti, è responsabile della regolare compilazione dei registri nosologici e della loro conservazione.
(2) Esercita le altre attribuzioni previste dall'articolo 7 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128. 4)
Aggiunto dal D.P.G.P. 16 gennaio 1979, n. 3.