Pubblicato nel B.U. 26 ottobre 1976, n. 46.
(1) I pazienti sono tenuti alla buona conservazione ed al corretto uso di apparecchiature e materiali ricevuti, rispondono dei danni ad essi provocati per incuria e sono tenuti alla restituzione al termine della terapia e nei casi in cui cessi il rapporto con il Servizio di emodialisi che ha provveduto alla distribuzione.