Pubblicato nel B.U. 9 marzo 1976, n. 10.
Vedi D.P.G.P. 17 maggio 1978, n. 8.
(1) Le opere pubbliche di bonifica montana possono essere eseguite direttamente a cura della Provincia anche tramite aziende speciali o essere affidate in concessione alle comunità. Nel caso di esecuzione a cura della Provincia la comunità integra l'importo non facente carico alla Provincia.
(2) Un apposito disciplinare regolamenta i rapporti tra Provincia e comunità.
(3) Le opere di miglioramento fondiario vengono eseguite direttamente dagli interessati singoli o associati ai quali vengono corrisposti i contributi ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 22 maggio 1967, n. 446. Sui contributi concessi possono essere liquidati acconti in corso d'opera in base a stati di avanzamento che non possono essere inferiori al 25% del totale della spesa ammessa. L'importo complessivo degli acconti non può superare il 90% del contributo concesso.