(1) La casa di riposo deve avere un proprio direttore tecnico-assistenziale, che risponde del funzionamento dell'istituzione.
(2) Egli controlla l'attività dei servizi interni, sovraintende all'accettazione dei nuovi ospiti, organizza l'attività del personale, cura la realizzazione dei fini generali di ospitalità, assistenza ed attivazione che l'istituto persegue, incoraggia l'aggiornamento culturale del personale e degli ospiti, raccoglie i dati statistici, redige per l'amministrazione il rapporto annuale, propone all'amministrazione la scelta e l'acquisto delle attrezzature e degli arredi tecnicoassistenziali, partecipa con diritto di voto consultivo alle sedute dell'organo amministrativo.
(3) La direzione può essere affidata per incarico a personale religioso attraverso speciali convenzioni, in analogia a quanto previsto dall'articolo 41, ultimo comma del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128.