Pubblicato nel B.U. 25 febbraio 1969, n. 8.
(1) Sono di obbligo dei cantonieri tutti i lavori necessari per mantenere costantemente la strada e le sue pertinenze in ottimo stato, i lavori per la provvista dei materiali di rifornimento e loro distribuzione sulla strada, nonché quei lavori di maggiore entità che saranno disposti dall'Ingegnere capo.
(2) I principali lavori cui è tenuto il cantoniere sono perciò i seguenti, secondo che il piano viabile sia bitumato o a macadam:
(2) Nell'esecuzione e circa l'opportunità dell'esecuzione dei lavori qui sopra indicati e in tutti gli altri che potessero occorrere alla conservazione della strada e delle sue pertinenze, i cantonieri debbono inoltre osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni e le istruzioni speciali ed aggiuntive che loro venissero impartite dal capozona o dal capocantoniere.