In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 21/11/2014

a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 novembre 1968, n. 671)
Regolamento di servizio per i capicantonieri e cantonieri

Visualizza documento intero
1)

Pubblicato nel B.U. 25 febbraio 1969, n. 8.

Art. 8 (Doveri particolari del cantoniere)

(1) Sono di obbligo dei cantonieri tutti i lavori necessari per mantenere costantemente la strada e le sue pertinenze in ottimo stato, i lavori per la provvista dei materiali di rifornimento e loro distribuzione sulla strada, nonché quei lavori di maggiore entità che saranno disposti dall'Ingegnere capo.

(2) I principali lavori cui è tenuto il cantoniere sono perciò i seguenti, secondo che il piano viabile sia bitumato o a macadam:

  • 1)  tenere sgombere le pavimentazioni da materiali sciolti o immondizie di ogni genere;
  • 2)  appianare le solcature e le abrasioni delle strade a macadam e riempirle con ghiaia o pietrisco minuto;
  • 3)  spargere la ghiaia o il pietrisco, sia per parziali e piccoli risarcimenti, sia per più estesi ricarichi, secondo il bisogno ed in conformità degli ordini e delle istruzioni che verranno impartiti.
    I più estesi ricarichi avranno luogo soltanto nei tempi umidi e non mai durante i periodi di gelo o di siccità. In ogni caso, allo spargimento del materiale dovrà precedere la rimozione del fango. Tali operazioni dovranno essere eseguite in modo da conservare al piano stradale la sua sagoma normale.
    È vietato lo spandimento dei materiali non ancora misurati ed accettati dall'ufficio.
  • 4)  tenere ben regolate le banchine in modo che non presentino buche o depressioni ed abbiano il dovuto scolo verso i fossetti o le cunette laterali, tagliando con il falcetto le erbe alte che possono essere d' ingombro al transito ed al libero scolo della acque;
  • 5)  riparare tutte le degradazioni dei cigli e delle scarpate e degli arginelli con terra rivestita, ove occorra, di zolle erbose, utilizzando a tal uopo tutti gli espurghi della strada, restando rigorosamente vietato di addossare alle scarpate stradali in taglio gli espurghi delle banchine e della partita stradale, o di gettarli in rifiuto quando possano venire utilizzati;
  • 6)  rimuovere le materie che per frane o per altra causa venissero ad ingombrare la strada, provvedendo, nel caso di strade pavimentate, al lavaggio del piano viabile da materie argillose e allo spandimento di graniglia o sabbione per rendere tale piano antisdrucciolevole;
  • 7)  tenere costantemente spurgati i tombini ed i ponticelli, le bocchette di scarico delle acque ed i fossetti di scarico e quelli laterali, curando di non approfondirli mai oltre lo stretto necessario;
  • 8)  mantenere continuamente netti dalle erbe e da altre piante i muri appartenenti alla strada;
  • 9)  rompere, specialmente nei tratti in pendenza, il ghiaccio che si formasse sulla strada, ovvero spandervi sopra un leggero strato di sabbia o di altro materiale adatto;
  • 10)  sgomberare dalla neve il piano stradale, nei limiti delle possibilità materiali;
  • 11)  vigilare e curare le piantagioni appartenenti alla strada, avendo somma cura di rivestire, nei periodi opportuni, di talee e di pianticelle arboree le scarpate in rilevato;
  • 12)  spuntare i rami sporgenti dalle siepi e, quando ne sia il caso, informare l' ufficio addetto al servizio delle manutenzioni, per mezzo del capocantoniere, della necessità di intimare ai proprietari il taglio delle siepi all'altezza ed alla distanza regolamentare;
  • 13)  vigilare, per la sicurezza del transito, sui pali e fili del telegrafo, telefono e delle trasmissioni elettriche;
  • 14)  i cantonieri devono vigilare con ogni cura sulla conservazione dei materiali depositati lungo la strada e già misurati ed accettati d' ufficio, ed impedire che vengano dispersi o manomessi.
    Quando il cantoniere si accorga che l'approvvigionamento del materiale non corrisponde per qualità o quantità alle prescrizioni contrattuali, ovvero rilevi irregolarità nel modo di misurazione, e non gli riesca di impedire le predette irregolarità, deve immediatamente riferirne al capocantoniere.
  • 15)  in occasione di qualsiasi straordinario avvenimento lungo la strada od in vicinanza della stessa e che possa interessare il transito, il cantoniere dovrà immediamente avvertirne il capocantoniere, il quale provvederà a sua volta ad informare il capozona ovvero direttamente le competenti autorità;
  • 16)  è stato dovere dei cantonieri di prestare soccorso ai viandanti ed ai veicoli nel caso di intemperie o di disgrazie.

(2) Nell'esecuzione e circa l'opportunità dell'esecuzione dei lavori qui sopra indicati e in tutti gli altri che potessero occorrere alla conservazione della strada e delle sue pertinenze, i cantonieri debbono inoltre osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni e le istruzioni speciali ed aggiuntive che loro venissero impartite dal capozona o dal capocantoniere.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 14 agosto 1963, n. 11
ActionActiona) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 novembre 1968, n. 67
ActionActionArt. 1 (Denominazione del cantone, della sottozona e della zona)
ActionActionArt. 2 (Permanenza sul cantone - Durata del lavoro)
ActionActionArt. 3   
ActionActionArt. 4 (Trasferimento da un cantone all'altro)
ActionActionArt. 5 (Attrezzi e vestiario in consegna ai cantonieri)
ActionActionArt. 6 (Alloggio dei cantonieri)
ActionActionArt. 7 (Libretto di servizio)
ActionActionArt. 8 (Doveri particolari del cantoniere)
ActionActionArt. 9 (Doveri particolari del capocantoniere)
ActionActionArt. 10 (Accertamento delle contravvenzioni)
ActionActionArt. 11 (Inoltro della corrispondenza d'ufficio)
ActionActionArt. 12 (Rinvio all'ordinamento del personale)
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 29 aprile 1975, n. 22
ActionActionc) Legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 24 marzo 1977, n. 11
ActionActione) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 giugno 1978, n. 10
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 30 giugno 1983, n. 20
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 9 agosto 1988, n. 27
ActionActionh) LEGGE PROVINCIALE 27 ottobre 1988, n. 41
ActionActioni) Legge provinciale 19 dicembre 1995, n. 26 
ActionActionj) LEGGE PROVINCIALE 4 maggio 1988, n. 15
ActionActionj) Legge provinciale 22 maggio 1996, n. 12
ActionActionk) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 6 giugno 2001, n. 31
ActionActionl) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 marzo 2004, n. 8
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico