Pubblicato nel B.U. 25 febbraio 1969, n. 8.
(1) Nei casi ordinari i cantonieri trasmetteranno i loro rapporti o le loro richieste all'amministrazione, per il tramite del rispettivo capocantoniere o tramite il capozona in occasione delle visite sulla strada da parte di quest'ultimo.
(2) Ai capicantonieri sarà inoltre rimborsata la spesa per l'impianto ed il funzionamento, nella loro abitazione, di un telefono di servizio.
(3) I cantonieri ed i capicantonieri hanno diritto ad ottenere mensilmente il rimborso delle spese per conversazioni telefoniche riguardanti il servizio, consentite nei soli casi di assoluta urgenza.