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In vigore al: 21/11/2014

a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 luglio 1960, n. 421)
Regolamento di esecuzione dell'articolo 23 n. 1 della legge provinciale 25 dicembre 1959, n. 102), contenente norme sulla compilazione dell'elenco ufficiale degli esperti d'ufficio per la determinazione del prezzo di assunzione dei masi chiusi

1)

Pubblicato nel B.U. 27 settembre 1960, n. 42.

2)

La legge provinciale 25 dicembre 1959, n. 10 è stata abrogata dall'art. 51 della L.P. 28 novembre 2001, n. 17.

Art. 1

(1) Per la compilazione e l'aggiornamento annuo dell'elenco ufficiale degli esperti d'ufficio previsto dall'articolo 23 n. 1 della legge provinciale 25 dicembre 1959, n. 10, l'adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca viene accertata da una apposita commissione in base ad esami.

Art. 2

(1) Sono esentati dagli esami previsti dall'articolo precedente i laureati in materia agraria e forestale, che abbiano conseguito il diploma di laurea in base ad esami presso un'Università italiana, se appartenenti al gruppo linguistico tedesco, oppure presso un'Università austriaca, se appartenenti al gruppo linguistico italiano, e ne facciano apposita domanda alla Giunta provinciale.

Art. 3

(1) La Commissione prevista dall'articolo 1 del presente regolamento viene nominata con decreto del Presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa e dura in carica un biennio.

(2) La Commissione sarà composta da un funzionario dell'Amministrazione provinciale della carriera direttiva con qualifica non inferiore al quarto grado, che la presiede, e da due insegnanti abilitati rispettivamente all'insegnamento della lingua italiana e della lingua tedesca, in qualità di membri, fatta salva la appartenenza di almeno un membro al gruppo linguistico italiano. Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal segretario della Commissione provinciale per i masi chiusi.

Art. 4

(1) La Commissione nominata a sensi dell'articolo precedente ha sede presso la Giunta provinciale e viene convocata dall'Assessore all'Agricoltura e Foreste.

(2) Essa dovrà accertare in base ad esami scritti ed orali l'adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca dei laureati in materia agraria o forestale, le cui adeguate conoscenze linguistiche non siano presunte a sensi dell'articolo 2 di questo regolamento.

(3) Il termine per la presentazione delle domande previste dal sopracitato articolo 2 e della relativa documentazione (iscrizione all'albo, certificato di laurea, dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico), nonché il termine, la data, il luogo ed il programma degli esami da bandirsi ai sensi dell'articolo 1 di questo regolamento verranno fissati dall'Assessore provinciale all'Agricoltura e Foreste, pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e comunicati con lettera raccomandata al Consiglio dell'ordine degli agronomi e periti forestali, nonché ad altri enti o persone che la Provincia ritenga interessati.

Art. 5

(1) Alla prima formazione dell'elenco ufficiale previsto dall'articolo 23 n. 1 della legge provinciale 25 dicembre 1959, n. 10, la Giunta provinciale perverrà compilando fra i laureati in materia agraria o forestale, la cui adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca risulta presunta ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento, un elenco provvisorio che dovrà essere aggiornato in base alle risultanze degli esami previsti dal precedente articolo.

Art. 6

(1) L'aggiornamento annuo dell'elenco ufficiale, redatto dalla Giunta provinciale a sensi dell'articolo 23 n. 1 della legge provinciale 25 dicembre 1959, n. 10, dovrà essere fatto entro il mese di aprile in base all'elenco integrativo, richiesto al Consiglio dell'Ordine degli agronomi e periti forestali, dei laureati in materia agraria o forestale, che alla fine dell'anno precedente siano iscritti da almeno tre anni all'albo professionale della Provincia di Bolzano, ed in base alle risultanze presunte od accertate a sensi degli articoli 2 o 4 di questo regolamento.

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