Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 31 agosto 1999, N. 40.
(1) A decorrere dal 1° luglio 1999 lo stipendio in godimento, l'indennità integrativa speciale, l'elemento retributivo di cui al comma 4 dell'articolo 3 rispettivamente al comma 4 dell'articolo 27 dell'accordo dell'area medica e veterinaria del 10 luglio 1996 nonché le indennità fisse e ricorrenti sono, con esclusione dello specifico trattamento economico di cui all'articolo 15, comma 8 della legge provinciale 9 giugno 1998, n. 5, dell' 1,5% ed a decorrere dal 1° luglio 2000 per tale anno nella misura corrispondente al tasso di inflazione programmato a livello statale per l'anno 2000.
(2) Al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel corso dell'anno 1999 o 2000 l'aumento retributivo previsto dal comma 1 del presente articolo è rideterminato, calcolando l'aumento relativo in dodicesimi, in relazione ai mesi interi di servizio.