Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 31 agosto 1999, N. 40.
(1) In tutti i casi in cui la contrattazione collettiva prevede la risoluzione del rapporto di lavoro con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, rimane in vigore l'attuale disciplina che verrà ridefinita nel contratto di comparto, tenendo conto anche dell'esigenza di garantire la continuità del servizio.