Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 27 maggio 1997, N. 24.
(1) Il beneficio di cui all'articolo 46/bis della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, introdotto con l'articolo 19 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57, trova applicazione limitatamente al periodo di servizio maturato fino all'entrata in vigore del presente contratto.
(2) La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione per il personale che entro un biennio dalla data di entrata in vigore del presente contratto viene collocato a riposo per raggiunti limiti di età o perché divenuto permanente inabile al servizio o perché deceduto. A quest'ultimo personale viene riconosciuto in sede di collocamento a riposo ai soli fini della buonauscita un'anzianità convenzionale pari a dieci scatti biennali computati sullo stipendio iniziale del livello retributivo superiore.