Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 27 maggio 1997, N. 24.
(1) In applicazione dell'articolo 20 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, viene determinato nell'allegato 2 al presente contratto il nuovo trattamento giuridico ed economico del personale del Corpo forestale provinciale, con le decorrenze indicate nell'allegato medesimo.
(2) Del Corpo forestale provinciale fa parte, inoltre, anche il personale già inquadrato nei profili professionali di ispettore forestale, di custode forestale e di guardia ittico-venatoria.
(3) Con l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'allegato 2 cessa secondo le decorrenze indicate nell'allegato 2, l'applicazione delle seguenti disposizioni:
(4) Rimane salva la possibilità di integrare con un contratto aggiuntivo, qualora necessario, le norme dell'allegato 2 al fine di completare il passaggio dalla previgente disciplina statale a quella provinciale.