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In vigore al: 21/11/2014

59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 3541)
Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige recanti integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente proporzionale negli uffici statali siti in provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego

1)

Pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. 20 ottobre 1997, n. 245.

Art. 1

2)

Reca modifiche al D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752.

Art. 2-4.   3)

3)

Recano modifiche al D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752.

Art. 5

(1)  2)

(2) L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è abrogato.

(3) Sino al raggiungimento dell'intesa di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come sostituito dal comma 1 del presente articolo restano in vigore i criteri vigenti alla data del 10 maggio 1997.

2)

Reca modifiche al D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752.

Art. 6-13.   3)

3)

Recano modifiche al D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752.

Art. 14   4)

4)

Integra l'art. 35 del D.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49.

Art. 15

(1)  2)

(2) Gli oneri pregressi per le spese sostenute dalla Provincia e non liquidati dallo Stato sino a tutto il 1996 sono quantificati in lire sette miliardi e liquidati nell'ambito della definizione della quota di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 432.

2)

Reca modifiche al D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752.

Art. 16-21.   3)

3)

Recano modifiche al D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752.

Art. 22

(1)  2)

(2) Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dalla data di entrata in vigore del presente articolo.

2)

Reca modifiche al D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752.

Art. 23   2)

2)

Reca modifiche al D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752.

Art. 24

(1)(2)(3)  3)

(4) Il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto presta servizio presso gli uffici INPDAP in provincia di Bolzano è assimilato a quello indicato dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

3)

Recano modifiche al D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752.

Art. 25   5)

5)

Reca modifiche al D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574.

Art. 26   2)

2)

Reca modifiche al D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752.

Art. 27

(1)  2)

(2) In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 si procede presso il commissariato del Governo alla contrattazione prevista dall'articolo 1, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro approvato il 16 maggio 1995, per i dipendenti dei Ministeri entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2)

Reca modifiche al D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752.

Art. 28   2)

2)

Reca modifiche al D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752.

Art. 29 (Concorsi dirigenziali - Norma transitoria)

(1) I concorsi dirigenziali per i ruoli locali di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, possono essere esperiti anche prima degli adempimenti previsti dall'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

(2) In caso di grave vacanza nelle posizioni dirigenziali e nella nona qualifica funzionale dei ruoli locali di cui all'articolo 8 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, il Commissario del Governo può destinare alle procedure di concorso esterno una quota di posti superiore a quella prevista dal comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439.

Art. 30 (Accesso alla carriera dirigenziale)

(1) In prima applicazione e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il 50% dei posti disponibili nella carriera dirigenziale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, presso le varie amministrazioni dello Stato site in provincia di Bolzano, saranno conferibili mediante concorso per titoli di servizio professionali e culturali, integrato da colloquio.

(2) Al concorso sono ammessi i dipendenti di cui all'articolo 89 dello statuto, in possesso di diploma di laurea e del relativo attestato di conoscenza delle due lingue previsto dall'articolo 4, terzo comma, numero 4) del decreto del Presidente. della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, provenienti dalla ex carriera direttiva ovvero assunti tramite concorso per esami in qualifiche corrispondenti e che abbiano maturato una anzianità di nove anni di effettivo servizio prestato nella predetta carriera o qualifica della stessa amministrazione o ufficio per i quali concorrono.

(3) I vincitori parteciperanno ad un corso di formazione tenuto in ambito locale ed organizzato a cura del commissariato del Governo per la provincia di Bolzano.

Art. 31   6)

6)

Modifica la tabella 1 al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 133.

Art. 32 (Regolarizzazione di posizioni anomale)

(1) È assimilato al personale ad esaurimento, di cui all'articolo 9, primo comma, del decreto del Presidente dalla Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, il personale che alla data del 1° gennaio 1997 risulta in servizio in provincia di Bolzano, appartenente alle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, all'INPS e all'INAIL, nonché agli enti disciolti con propria sede in provincia di Bolzano e che, non appartenendo ai ruoli locali, si trovi in una delle seguenti condizioni:

  • a)  sia stato assunto per effetto di concorso indetto o di provvedimento amministrativo emanati prima del 1° dicembre 1976 ed abbia preso effettivo servizio nella provincia stessa entro il 31 dicembre 1978;
  • b)  sia stato assunto in provincia di Bolzano entro il 1° gennaio 1986 in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285;
  • c)  sia stato inquadrato in ruolo prima del 1° luglio 1980 a seguito di servizio prestato in provincia di Bolzano, in qualità di sostituto portalettere ai sensi dell' articolo 5, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 846;
  • d)  sia stato inquadrato in ruolo o destinato a prestare servizio in provincia di Bolzano dopo il 1° dicembre 1976 ed entro il 9 novembre 1989 a seguito di servizio prestato in provincia di Bolzano come precario ovvero a seguito di assunzione o riassunzione per provvedimento amministrativo o per concorso non locale;
  • e)  abbia prestato servizio per più di sei anni in provincia di Bolzano per effetto dei provvedimenti previsti dall' articolo 14, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

(2) Il personale che ritenga di appartenere ad una delle summenzionate categorie dovrà inoltrare, per via gerarchica, al Commissario del Governo se in servizio presso l'amministrazione statale ovvero al Direttore delle sedi provinciali se in servizio presso l'INPS o alI'INAIL, apposita domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fornendo le notizie di cui all'allegato modello 1.

(3) II commissario del Governo provvederà con propri decreti, previa informazione alle organizzazioni sindacali locali e alla Provincia autonoma di Bolzano. L'emanazione dei predetti decreti avverrà quindici giorni dopo l'invio degli schemi di decreto alla provincia. Analogamente per il personale dell'INPS e dell'INAIL provvederanno i direttori delle rispettive sedi provinciali.

(4) L'assimilazione di cui al comma 1 è subordinata al conseguimento, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come integrato dall'articolo 5/bis, introdotto dall'articolo 4 del presente decreto, corrispondente al titolo di studio che venne richiesto, per l'accesso alla qualifica funzionale rivestita. Coloro, che non acquisiscano tale attestato entro detto termine sono trasferiti, anche in soprannumero, in una sede di gradimento presso altra provincia entro e non oltre sei mesi dalla scadenza del termine di cui sopra.

(5) L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 4 costituisce per il pubblico dipendente grave violazione dei doveri d'ufficio, perseguibile in via disciplinare, fatta salva l'applicazione dell'articolo 328 del codice penale.

(6) Dal conseguimento dell'attestato di cui al comma 4 sono esonerati coloro che rientrano nelle lettere a) e c) di cui al comma 1.

(7) Il personale dell'Ente Poste italiane, già Azienda autonoma della Stato, per il quale sussistono i requisiti di cui al comma 1 e che abbia inoltrato la domanda di cui al comma 2, nonché conseguito l'attestato di cui al comma 4, ha facoltà di rimanere in servizio nella provincia di Bolzano.

(8) Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale delle Ferrovie dello Stato S.p.a.

Art. 33 (Personale traduttore-interprete - Norma transitoria)

(1) Ai primi concorsi pubblici indetti dal Commissario del Governo per la copertura dei posti vacanti delle qualifiche funzionali quarta, sesta e settima negli organici dei ruoli locali del Ministero di Grazia e Giustizia è ammesso a partecipare il personale assunto presso gli uffici periferici di detto Ministero ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103, che abbia prestato servizio per un periodo non inferiore a tre anni. Detto personale, per il quale si prescinde dal limite di età e che deve essere comunque in possesso del titolo di studio, nonché degli attestati di bilinguismo di cui al titolo primo del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, richiesti dalle corrispondenti qualifiche, viene incluso, qualora consegua l'idoneità, nella graduatoria dei vincitori con conseguente cumulo ai fini previdenziali dei periodi di servizio precedentemente prestati.

II presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Tabelle 24, 25 e 26 7)

7)

Riportate al § 25.

Modello 8)

8)

Omissis.

ActionActionNorme costituzionali
ActionAction1) ACCORDO DI PARIGI
ActionAction2) Costituzione della Repubblica Italiana
ActionAction3) Decreto del Presidente della Repubblica31 agosto 1972, n. 670
ActionAction3) Legge 11 marzo 1972, n. 118 
ActionAction4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
ActionAction5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 
ActionAction6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49 
ActionAction7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
ActionAction8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
ActionAction9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
ActionAction10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
ActionAction11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690 
ActionAction12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
ActionAction13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
ActionAction14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 
ActionAction15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
ActionAction16) Decreto del Presidente della Repubblica22 marzo 1974, n. 381
ActionAction17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
ActionAction18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
ActionAction19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
ActionAction20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
ActionAction21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
ActionAction22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
ActionAction23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
ActionAction24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 
ActionAction25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
ActionAction26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
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ActionAction29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
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ActionAction32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197
ActionAction33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
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ActionAction37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
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ActionAction41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
ActionAction42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
ActionAction43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527 
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ActionActionArt. 1
ActionActionArt. 2-4.   
ActionActionArt. 5
ActionActionArt. 6-13.   
ActionActionArt. 14   
ActionActionArt. 15
ActionActionArt. 16-21.   
ActionActionArt. 22
ActionActionArt. 23   
ActionActionArt. 24
ActionActionArt. 25   
ActionActionArt. 26   
ActionActionArt. 27
ActionActionArt. 28   
ActionActionArt. 29 (Concorsi dirigenziali - Norma transitoria)
ActionActionArt. 30 (Accesso alla carriera dirigenziale)
ActionActionArt. 31   
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ActionActionModello
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