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In vigore al: 21/11/2014

50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 2651)
Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in ordine all'insegnamento in lingua tedesca nel conservatorio di musica di Bolzano

1)

Pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. 22 aprile 1992, n. 94.

Art. 1  delibera sentenza

(1) Nel conservatorio di musica di Bolzano l'insegnamento delle materie elencate nella tabella allegata è impartito in lingua italiana ed in lingua tedesca, per classi formate annualmente sulla base delle richieste degli allievi o, se minori di anni quattordici, dei genitori.

(2) L'insegnamento delle materie diverse da quelle di cui al comma 1 è impartito da docenti i quali, nei limiti di quanto occorrente all'insegnamento della disciplina, siano in grado di usare la lingua italiana e quella tedesca.

(3) Se sono introdotte classi di concorso per nuovi insegnamenti, l'inserimento di taluno di essi nella tabella allegata può essere disposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con la provincia autonoma.

massimeDelibera N. 2496 del 14.07.2008 - Conservatorio musicale „Claudio Monteverdi“ - modifica dello Statuto

Art. 2

(1) Alle cattedre per l'insegnamento delle materie di cui all'articolo 1, comma 1, accedono docenti rispettivamente di madre lingua italiana e di madre lingua tedesca mediante concorsi distinti per i candidati di madre lingua tedesca, ovvero mediante graduatorie distinte per il conferimento delle supplenze, ovvero mediante trasferimenti.

(2) Qualora non sia possibile provvedere ai sensi del comma 1, l'insegnamento è impartito da supplenti temporanei, con precedenza per coloro che comprovano la conoscenza delle due lingue, anche in deroga all'articolo 1, comma 1.

(3) Per i docenti di cui all'articolo 1, comma 2, la conoscenza delle lingue italiana e tedesca, nei limiti indicati dal medesimo comma 2 dell'articolo 1 e nei casi previsti dai commi 4 e 5 del presente articolo, è accertata mediante colloquio da una commissione di quattro componenti, nominata dal Ministro della pubblica istruzione, e composta dal direttore del conservatorio che la presiede, dal vicedirettore e da due direttori anche incaricati o docenti di ruolo di altro conservatorio ovvero esperti nelle specifiche discipline musicali, uno dei quali designato dalla provincia autonoma.

(4) Per i docenti che abbiano titolo ad essere nominati in ruolo a seguito di procedure concorsuali e chiedano di essere assegnati al conservatorio di Bolzano e per i docenti di ruolo che aspirino ad essere trasferiti nel predetto conservatorio, il colloquio di cui al comma 3 si svolge prima dell'adozione del provvedimento di destinazione secondo procedure da definire con apposita ordinanza. Con istanza presentata entro dieci giorni successivi all'invito a sostenere il predetto colloquio, il docente può chiedere di sostenere il colloquio stesso nell'ambito del primo anno scolastico per il quale ottiene la nomina o il trasferimento al conservatorio di Bolzano ed entro il termine di presentazione delle domande di trasferimento per l'anno successivo; in tal caso, durante l'anno scolastico il predetto docente può essere utilizzato presso il conservatorio di musica di Bolzano in altri insegnamenti in lingua italiana o, a domanda, presso altri conservatori di musica. Nell'ipotesi di mancato superamento del colloquio il predetto docente, per l'anno scolastico successivo, è trasferito d'ufficio ad altro conservatorio.

(5) Il supplente annuale deve sostenere il colloquio di cui al comma 3 entro l'anno scolastico di insegnamento presso il conservatorio. Nel caso di mancato superamento del colloquio non può ottenere altre supplenze annuali nel conservatorio di Bolzano durante il periodo di validità della graduatoria o per le graduatorie successive se non ha nel frattempo superato il colloquio.

(6) Il consiglio di amministrazione può assumere iniziative per favorire l'acquisizione da parte dei docenti della conoscenza, per quanto occorrente, delle lingue italiana e tedesca.

(7) L'accertamento di cui al comma 3 non è richiesto per i docenti in servizio presso il conservatorio di musica di Bolzano alla data di entrata in vigore del presente decreto.

(8) I cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico ladino possono accedere a tutte le cattedre di cui al comma 1 se in possesso di adeguata conoscenza della lingua d'insegnamento.

Art. 3

(1) Per gli insegnamenti di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, in mancanza di docenti di ruolo il direttore conferisce supplenze annuali sulla base di graduatorie di istituto compilate secondo quanto previsto dalla ordinanza ministeriale sul conferimento delle supplenze nei conservatori di musica.

(2) Con il provvedimento istitutivo dei corsi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, si definisce anche l'eventuale inserimento degli insegnanti svolti nei corsi medesimi nella tabella prevista dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto. A tal fine la disciplina "lied ed oratorio" sarà considerata consona alle tradizioni delle popolazioni locali.

Art. 4  delibera sentenza

(1) Il vicedirettore del conservatorio deve essere un docente di madre lingua diversa da quella del direttore.

(2) Presso il conservatorio di Bolzano prestano servizio due docenti di madre lingua diversa con funzioni di bibliotecario. Il personale predetto presta l'orario di servizio previsto per il personale amministrativo del conservatorio.

(3) Per l'espletamento delle funzioni di direttore del conservatorio di Bolzano è richiesta la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca. Essa è accertata nel modo previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, ovvero mediante esame sostenuto dinanzi ad una commissione presieduta da un magistrato designato dal presidente della sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa, e composta anche dal sovraintendente scolastico e dall'intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca.

(4) L'accertamento di cui al comma 3 è svolto prima dell'adozione del provvedimento di nomina, di trasferimento o di incarico secondo procedure da definire con apposita ordinanza.

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 132 del 04.05.2009 - Docenti bibliotecari del conservatorio musicale di Bolzano - orario di servizio pari a quello previsto per il personale amministrativo del conservatorio - ritenuta disparità di trattamento rispetto ai docenti bibliotecari degli altri conservatori nazionali

Art. 5

(1) Il consiglio di amministrazione del conservatorio è composto dal presidente e da:

  1. il direttore dell'istituto;
  2. due insegnanti dell'istituto, uno dei quali di madre lingua italiana e l'altro di madre lingua tedesca, designati dal collegio dei docenti;
  3. un rappresentante della Provincia di Bolzano, designato dalla Giunta provinciale;
  4. un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

(2) Un docente di ruolo di lingua ladina in servizio presso il conservatorio, designato dal collegio dei docenti, fa parte, con voto consultivo, del consiglio di amministrazione.

(3) Nel caso di parità di voti in seno al consiglio di amministrazione prevale il voto del presidente.

(4) Il collegio dei revisori dei conti è composto da un rappresentante del Ministero del tesoro, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione e da un rappresentante della provincia autonoma designato dal presidente della stessa.

(5) I contributi dello Stato e della provincia autonoma per le spese di funzionamento per il conservatorio sono iscritti nel bilancio del conservatorio medesimo.

Art. 6

(1) Ferme restando le date di inizio e di termine dell'anno scolastico quali stabilite per tutti i conservatori di musica ai fini dei provvedimenti di stato giuridico del personale direttivo e docente, il Ministro della pubblica istruzione stabilisce il calendario scolastico per il conservatorio di musica di Bolzano, previa intesa con il presidente della provincia autonoma. Se l'intesa non è raggiunta, il predetto calendario è stabilito dal Governo della Repubblica.

(2) Il calendario di cui al comma 1 stabilisce le date di inizio e di termine delle attività didattiche, le sospensioni delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, la suddivisione dell'anno medesimo ai fini degli scrutini e le date di svolgimento degli esami.

Art. 7

(1) Il conservatorio continua ad avvalersi di personale non docente fornito dalla provincia autonoma.

Art. 8

(1) I docenti di ruolo in servizio nel conservatorio di Bolzano che dovessero trovarsi in situazione di soprannumero per effetto dell'applicazione dell'articolo 1, comma 1, continuano a prestare insegnamento nel conservatorio medesimo, in utilizzazione, anche nelle cattedre previste nella tabella allegata per non oltre quattro anni scolastici successivi a quello in corso. I predetti docenti hanno titolo ad essere trasferiti a domanda con precedenza assoluta in altra sede da loro prescelta e comunque, allo scadere del quadriennio, sono trasferiti d'ufficio.

(2) Al compimento dell'anno scolastico in corso perdono efficacia le graduatorie dei supplenti formate per il conservatorio di musica di Bolzano anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 9

(1) Se non diversamente disposto dal presente decreto, per il conservatorio di musica "Claudio Monteverdi" di Bolzano si applicano le disposizioni legislative e amministrative da osservarsi per gli altri conservatori di musica.

(2) Resta fermo quanto disposto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116.

(3) Per la scuola media annessa al conservatorio si applicano le norme di attuazione dello statuto speciale in materia di funzionamento delle scuole medie della provincia di Bolzano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

TABELLA
(prevista dall'art. 1)

1.

Cultura musicale generale

2.

Storia della musica e storia ed estetica musicale

3.

Teoria, solfeggio e dettato musicale

4.

Pianoforte complementare

5.

Letteratura poetica e drammatica

6.

Letterature italiana e tedesca

7.

Arte scenica

8.

Organo complementare e canto gregoriano

9.

Accompagnatore al pianoforte

10.

Musica sacra

ActionActionNorme costituzionali
ActionAction1) ACCORDO DI PARIGI
ActionAction2) Costituzione della Repubblica Italiana
ActionAction3) Decreto del Presidente della Repubblica31 agosto 1972, n. 670
ActionAction3) Legge 11 marzo 1972, n. 118 
ActionAction4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
ActionAction5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 
ActionAction6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49 
ActionAction7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
ActionAction8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
ActionAction9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
ActionAction10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
ActionAction11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690 
ActionAction12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
ActionAction13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
ActionAction14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 
ActionAction15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
ActionAction16) Decreto del Presidente della Repubblica22 marzo 1974, n. 381
ActionAction17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
ActionAction18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
ActionAction19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
ActionAction20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
ActionAction21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
ActionAction22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
ActionAction23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
ActionAction24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 
ActionAction25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
ActionAction26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
ActionAction27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
ActionAction28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58 
ActionAction29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
ActionAction30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
ActionAction31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017 
ActionAction32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197
ActionAction33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
ActionAction34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
ActionAction35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
ActionAction36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
ActionAction37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
ActionAction38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
ActionAction39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 
ActionAction40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
ActionAction41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
ActionAction42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
ActionAction43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527 
ActionAction44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301 —
ActionAction45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
ActionAction46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 
ActionAction47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
ActionAction48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
ActionAction49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
ActionAction50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
ActionAction51) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
ActionAction52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267
ActionAction53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
ActionAction54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
ActionAction56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
ActionAction57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
ActionAction58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
ActionAction59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
ActionAction60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495
ActionAction61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
ActionAction63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
ActionAction64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
ActionAction65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
ActionAction66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
ActionAction67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
ActionAction68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
ActionAction69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
ActionAction70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
ActionAction71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
ActionAction72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
ActionAction73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
ActionAction74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
ActionAction75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
ActionAction76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
ActionAction77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
ActionAction78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
ActionAction79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
ActionAction80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
ActionAction81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
ActionAction82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
ActionAction83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
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