Pubblicata nel B.U. 27 gennaio 2004, n. 4.
(1) L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
(2) Il bilancio di previsione ed il piano di attività per ciascun esercizio finanziario devono essere approvati entro il 30 novembre dell'anno precedente ed inoltrati alla Giunta provinciale. Entro il 31 marzo successivo all'esercizio finanziario concluso devono essere approvati ed inoltrati alla Giunta provinciale il rendiconto e la relazione finale dell'anno precedente.
(3) Per quanto riguarda il bilancio, il conto finanziario ed il rendiconto del museo si applicano le norme della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1 e successive modifiche. Il bilancio deve rispettare il principio del pareggio finanziario.
(4) Il rendiconto generale comprende il conto consuntivo finanziario relativo alla gestione del bilancio ed il conto del patrimonio.
(5) L'avanzo o disavanzo di amministrazione risultante dal conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario deve essere tempestivamente iscritto nel bilancio di previsione del successivo esercizio.