In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 21/11/2014

l) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1998, n. 5247
Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo intercompartimentale concernente il trattamento economico per il periodo 1997-1998

Omissis

Contratto collettivo intercompartimentale per il periodo 1997-2000: Determinazione del trattamento economico per il periodo 1997-1998 1)
(sottoscritto in data 11 novembre, 19 novembre e 20 novembre 1998 sulla base della deliberazione della Giunta provinciale 9 novembre 1998, n. 5247; il contratto diventa efficace con l'odierna pubblicazione su questo Bollettino Ufficiale; per il personale dei Comuni e delle Case di riposo il contratto diventa efficace dopo il recepimento da parte degli organi competenti degli stessi)

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente contratto collettivo intercompartimentale si applica al personale dei seguenti comparti:

  • a)  comparto del personale dell' Amministrazione provinciale;
  • b)  comparto del personale dei Comuni, delle Case di riposo e delle Comunità comprensoriali;
  • c)  comparto del personale del Servizio sanitario provinciale;
  • d)  comparto del personale dell' Istituto per l'edilizia abitativa agevolata;
  • e)  comparto del personale delle Aziende di soggiorno e turismo di Bolzano e Merano.

(2) Il presente contratto vale anche per il personale dirigenziale, compreso quello dell'area medica e veterinaria.

Art. 2 (Oggetto del contratto e durata)

(1) Il presente contratto riguarda il trattamento economico del personale di cui all'articolo 1 per il periodo 1° gennaio 1997 - 31 dicembre 1998. Esso rimane comunque in vigore fino a quando non sarà sostituito dal contratto collettivo intercompartimentale relativo al trattamento economico per il periodo 1° gennaio 1999 - 31 dicembre 2000. Gli effetti economici del presente contratto decorrono dalle specifiche decorrenze indicate nello stesso. Per il compenso per lavoro straordinario gli effetti economici decorrono invece dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente contratto.

Art. 3 (Aumento stipendiale e corresponsione stipendi)

(1) Gli stipendi mensili lordi iniziali dei livelli retributivi del personale di cui all'articolo 1, escluso il personale del comparto del servizio sanitario provinciale, nonché l'indennità integrativa speciale e l'importo mensile lordo di lire 121.000 di cui all'articolo 2, comma 4, del contratto collettivo intercompartimentale aggiuntivo del 4 gennaio 1996 sono aumentati come segue:

  • a)  a decorrere dal 1° luglio 1997 del 2,7 per cento;
  • b)  a decorrere dal 1° luglio 1998 di un ulteriore 3,3 per cento.

(2) La corresponsione dello stipendio e degli altri assegni fissi e continuativi avviene mensilmente il giorno 27 di ogni mese ovvero qualora questo sia non lavorativo, il giorno precedente lavorativo. La tredicesima mensilità viene corrisposta, unitamente allo stipendio relativo al mese di dicembre, il 18 dicembre ovvero qualora questo sia non lavorativo, il giorno precedente lavorativo.

Art. 4 (Salario di produttività per l'anno 1998)

(1) Gli enti dei comparti di cui all'articolo 1 iscrivono nel bilancio di previsione per l'anno 1998, ovvero nel bilancio dell'anno 1999 quale spesa una tantum con riferimento all'anno 1998, un apposito fondo destinato a premi di produttività per la generalità del personale, salvo quanto previsto all'articolo 5. Tale fondo annuale ammonta al 2,8 % della somma complessivamente stanziata nel bilancio di previsione del singolo ente per il pagamento degli elementi retributivi, esclusi il compenso per lavoro straordinario e l'indennità di missione.

(2) I premi di produttività per l'anno 1998 di cui al comma 1 vengono concessi secondo i criteri da stabilire nel contratto collettivo intercompartimentale per il periodo 1997 - 2000 da stipulare entro il 30 giugno 1999.

(3) Il premio determinato ai sensi del comma 1 è assegnato alle aree di contrattazione in proporzione al monte salario delle aree medesime.

(4) Con il presente contratto le parti contraenti dichiarano soddisfatta, salvo quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo, ogni pretesa economica relativa al periodo 01.01.1997 - 31.12.1998 nonché per i periodi contrattuali precedenti.

Art. 5 (Aumento degli stipendi del personale del comparto del servizio sanitario provinciale)

(1) I seguenti elementi retributivi del personale dell'area non medica del comparto del servizio sanitario provinciale sono aumentati del 2,7 per cento con decorrenza dal 1° luglio 1997 e del 3,3 per cento con decorrenza dal 1° luglio 1998:

  • a)  lo stipendio in godimento;
  • b)  l' indennità integrativa speciale;
  • c)  l' elemento stipendiale di cui al comma 5 dell'articolo 3 dell'accordo del 20 maggio 1996;
  • d)  le indennità fisse e ricorrenti di cui al comma 2 dell' articolo 3 dell'accordo del 20 maggio 1996.

(2) Per il personale dell'area medica e veterinaria gli aumenti di cui al comma 1 trovano applicazione sui seguenti elementi retributivi:

  • a)  lo stipendio in godimento;
  • b)  l' indennità integrativa speciale;
  • c)  l' elemento retributivo di cui al comma 4 dell'articolo 3 rispettivamente al comma 4 dell'articolo 27 dell'accordo del 10 luglio 1996;
  • d)  le indennità fisse e ricorrenti.

(3) Per il personale della dirigenza sanitaria non medica, amministrativa, tecnica e professionale gli aumenti di cui al comma 1 trovano applicazione sui seguenti elementi retributivi:

  • a)  lo stipendio in godimento;
  • b)  il salario di omogeneizzazione di cui all' articolo 4 dell'accordo del 10 luglio 1996;
  • c)  l' indennità integrativa speciale;
  • d)  l' elemento retributivo di cui al comma 6 dell'articolo 3 dell'accordo del 10 luglio 1996;
  • e)  le indennità fisse e ricorrenti (indennità specialistica e professionale, rispettivamente l' indennità dirigenziale).

(4) Al personale del comparto del servizio sanitario provinciale è corrisposto un ulteriore premio di produttività pari al 2 per cento della somma complessivamente stanziata in bilancio di previsione per l'anno 1998 del singolo ente per il pagamento degli elementi retributivi, esclusi il fondo Sub I e Sub II, il compenso per lavoro straordinario e indennità di missione.

(5) Il premio determinato ai sensi del comma 4 è assegnato alle tre aree di contrattazione in proporzione al monte salario delle aree medesime.

(6) Il premio di produttività di cui al comma 4 è utilizzato prioritariamente a copertura di nuove spese conseguenti il riordino degli istituti della guardia e pronta disponibilità. Inoltre è utilizzato per alimentare fondi destinati a premi di produttività i quali vengono attribuiti secondo i criteri da stabilire nel contratto collettivo di comparto.

(7) Con il presente contratto le parti contraenti dichiarano soddisfatta, salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo, ogni pretesa economica relativa al periodo 01.01.1997 - 31.12.1998 nonché per i periodi contrattuali precedenti.

Art. 6 (Aumento del prezzo mensa per il personale del servizio sanitario provinciale)

(1) Nel contratto di comparto per il personale del servizio sanitario provinciale viene previsto un graduale aumento del prezzo mensa per il personale relativo.

Art. 7 (Orario di lavoro e congedo ordinario)

(1) La contrattazione collettiva sull'orario di lavoro del personale interessato dal contratto collettivo intercompartimentale provinciale tiene conto orientativamente delle tendenze generali sull'orario di lavoro, nell'impiego privato come nell'impiego pubblico, a livello nazionale, europeo e locale.

(2) La contrattazione sull'orario di lavoro di cui al punto 1 tiene conto orientativamente

  • a)  delle esigenze di servizio e dell' utenza;
  • b)  della situazione complessiva del mercato locale del lavoro;
  • c)  delle problematiche connesse ai "tempi di vita e di lavoro" del personale e dei cittadini;
  • d)  delle esigenze di efficienza e di produttività dell' amministrazione.

(3) Le parti contrattuali si impegnano a confrontarsi sull'orario di lavoro entro la vigenza del contratto intercompartimentale in corso e comunque non prima del 1° novembre 1999. Nell'ambito di detto confronto le parti si impegnano inoltre di discutere i congedi ordinari attualmente esistenti.

Art. 8 (Omogeneizzazione del trattamento economico tra i singoli comparti)

(1) In sede di omogeneizzazione del trattamento economico tra i singoli comparti da affrontare nell'ambito della vigenza contrattuale si considerano anche, tenuto conto delle specificità funzionali ed organizzative, eventuali squilibri nel trattamento economico complessivo determinati dalla diversa struttura retributiva.

1)

Pubblicato nel B.U. 1° dicembre 1998, N. 50.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1991, n. 10
ActionActionc) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 giugno 1991, n. 18
ActionActiond) Contratto collettivo 4 gennaio 1996
ActionActione) Contratto collettivo 18 dicembre 1998
ActionActione) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 luglio 1995, n. 3729
ActionActionf) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 dicembre 1995, n. 6402
ActionActionf) Contratto collettivo 13 aprile 1999
ActionActiong) Contratto collettivo 23 febbraio 2000
ActionActiong) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1 aprile 1996, n. 1288
ActionActionh) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 giugno 1996, n. 2745
ActionActionh) Contratto di comparto
ActionActioni) Contratto collettivo 28 agosto 2001
ActionActionj) Contratto collettivo 25 marzo 2002
ActionActionj) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 marzo 1997, n. 1235
ActionActionk) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1998, n. 1547
ActionActionk) Contratto di comparto 4 luglio 2002 
ActionActionl) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1998, n. 5247
ActionAction(sottoscritto in data 11 novembre, 19 novembre e 20 novembre 1998 sulla base della deliberazione della Giunta provinciale 9 novembre 1998, n. 5247; il contratto diventa efficace con l'odierna pubblicazione su questo Bollettino Ufficiale; per il personale dei Comuni e delle Case di riposo il contratto diventa efficace dopo il recepimento da parte degli organi competenti degli stessi)
ActionActionl) Contratto collettivo 3 ottobre 2002 —
ActionActionm) Contratto collettivo 9 dicembre 2002
ActionActionm) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5939
ActionActionn) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5941
ActionActionn) Contratto collettivo 13 marzo 2003 
ActionActiono) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
ActionActiono) Testo unico del 23 aprile 2003
ActionActionp) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
ActionActionp) Contratto collettivo 16 maggio 2003 —
ActionActionq) Contratto collettivo 17 settembre 2003 —
ActionActionr) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
ActionActionr) Contratto di comparto 5 novembre 2003 
ActionActions) CONTRATTO COLLETTIVO 15 luglio 1999
ActionActions) Contratto collettivo 13 luglio 2004
ActionActiont) Contratto collettivo 6 dicembre 2004
ActionActiont) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
ActionActionu) CONTRATTO COLLETTIVO 29 luglio 1999
ActionActionu) Contratto collettivo 7 aprile 2005 —
ActionActionv) Contratto collettivo 14 giugno 2005
ActionActionv) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionw) Contratto collettivo 4 agosto 2005
ActionActionw) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionx) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActionx) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActiony) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActiony) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActionz) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionz) Contratto collettivo 8 marzo 2006 
ActionActiona') Contratto collettivo 21 giugno 2006
ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 17 maggio 2007
ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActionc') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActionc') Contratto collettivo 6 ottobre 2006 
ActionActiond') Contratto collettivo 5 luglio 2007
ActionActiond') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActione') CONTRATTO COLLETTIVO 23 febbraio 2000
ActionActione') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionf') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActiong') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionh') Contratto collettivo 8 ottobre 2007
ActionActionh') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActioni') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActioni') Contratto collettivo 23 novembre 2007
ActionActionj') Contratto collettivo 12 febbraio 2008
ActionActionj') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionk') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionk') Contratto collettivo 22 aprile 2008
ActionActionl') Contratto collettivo 8 ottobre 2008
ActionActionm') Contratto collettivo 3 febbraio 2009
ActionActionm') CONTRATTO DI COMPARTO 6 agosto 2001
ActionActionn') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2001
ActionActionn') Contratto collettivo 17 febbraio 2009
ActionActionp') Contratto di comparto 11 novembre 2009
ActionActionq') Contratto di comparto0
ActionActionq') CONTRATTO COLLETTIVO 25 marzo 2002
ActionActionr') Contratto collettivo 24 novembre 2009
ActionActions') Accordo24 novembre 2009
ActionActiont') CONTRATTO DI COMPARTO 4 luglio 2002
ActionActionu') Contratto di comparto 27 giugno 2013
ActionActionv') Contratto collettivo 31 ottobre 2014
ActionActionw') CONTRATTO COLLETTIVO 9 dicembre 2002
ActionActionb'') CONTRATTO COLLETTIVO 16 maggio 2003
ActionActiond'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
ActionActiong'') CONTRATTO COLLETTIVO 17 settembre 2003
ActionActionh'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
ActionActionl'') CONTRATTO COLLETTIVO 21 dicembre 2004
ActionActionn'') CONTRATTO COLLETTIVO 7 aprile 2005
ActionActionw'') CONTRATTO COLLETTIVO 6 ottobre 2006
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico