pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 7 ottobre 1997, N. 48
Le parti concordano che ai fini del conferimento degli incarichi nelle località carenti di cui all'articolo 18, riguardante l'anno 1997, le Aziende UU.SS.LL. attribuiscono ai medici iscritti nella graduatoria provinciale dei medici di medicina generale per l'anno 1997 in possesso, al 31.12.1996, dell'attestato di formazione in medicina generale di cui alla legge provinciale 26 agosto 1993, n. 142) un punteggio aggiuntivo di 12 punti ed ai medici in possesso, al 31 dicembre 1996, dell'attestato di formazione in medicina generale di cui al decreto del Presidente della giunta provinciale 20 ottobre 1986, n. 208), un punteggio aggiuntivo di 15 punti.
riportata al n. V - E/h
riportato al n. XIV - A/l'