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In vigore al: 21/11/2014

c) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 luglio 1997, n. 33661)
Approvazione dell'accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale

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Per residenze protette si intendono l'infermeria di Sarentino nonché i centri di degenza, le case di riposo con reparti di degenza annessi e le case di riposo di cui all'articolo 22 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 335) e successive modifiche ed integrazioni, che abbiano stipulato con le Aziende una convenzione ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 10 gennaio 1994.

Assistenza medica nell'infermeria di Sarentino:

Al medico che garantisce l'assistenza nell'infermeria di Sarentino, convenzionata con l'Azienda Centro-Sud, spetta la seguente quota giornaliera: lire 70.000 per giorno con decorrenza 1° luglio 1996.

Se l'assistenza medica viene garantita da più medici di medicina generale del distretto, la quota giornaliera va ripartita tra gli stessi secondo gli accordi presi tra di loro e comunicati all'Azienda.

Il medico o i medici, oltre alle urgenze, devono garantire una presenza giornaliera, documentata dall'infermeria.

Nei giorni festivi e prefestivi l'assistenza medica è garantita dal servizio di continuità assistenziale.

La quota di cui sopra spetta al medico che esplica il servizio di continuità assistenziale in forma di disponibilità, garantendo almeno un accesso giornaliero.

Assistenza medica ai pazienti dichiarati non autosufficienti ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 1° marzo 1994, n. 6, ospiti nei centri di degenza, nelle case di riposo con reparti di degenza annessi e nelle case di riposo, convenzionati ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 10 gennaio 1994.

Ai medici di medicina generale che garantiscono l'assistenza medica ai propri iscritti non autosufficienti, ospiti nei centri di degenza, nelle case di riposo con reparti di degenza annessi e nelle case di riposo, convenzionate con le Aziende ai sensi della deliberazione n. 6 del 10 gennaio 1994, spetta una quota aggiuntiva mensile omnicomprensiva pari a lire 50.000, con decorrenza 1.7.1996, per assistito non autosufficiente.

Devono comunque garantire almeno due accessi settimanali, documentati dalla struttura, nonché tutti gli interventi di urgenza.

Nei giorni festivi e prefestivi l'urgenza medica all'interno della struttura è garantita dal servizio di continuità assistenziale. La quota mensile spetta in misura proporzionale ridotta in rapporto ai giorni di degenza.

1)

pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 7 ottobre 1997, N. 48

5)

riportata al n. XIV - D/b

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