pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 7 ottobre 1997, N. 48
(1) Al medico di medicina generale, oltre all'ordinario trattamento economico di cui all'articolo 44 è corrisposto un compenso omnicomprensivo per ciascun accesso di lire 50.000 con decorrenza 1.7.1996.
(2) Gli accessi del medico al domicilio del paziente devono essere effettivi e devono rispettare le scadenze stabilite.
(3) Il trattamento economico cessa in caso di ricovero in struttura sanitaria o sociale, o al venir meno delle condizioni cliniche inizialmente valutate.