pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 7 ottobre 1997, N. 48
(1) Le patologie che consentono l'avvio dell'assistenza sono quelle per le quali l'intervento domiciliare di assistenza integrata si presenta alternativo al ricovero determinabile da ragioni sociali o da motivi di organizzazione sanitaria.
(2) Salva diversa determinazione concordata tra il responsabile della'area funzionale e organizzativa "territorio e servizi zonali" o suo delegato e il medico di medicina generale in relazione alla situazione socio - ambientale e al quadro clinico, le ipotesi di attivazione dell'intervento si riferiscono a:
(3) Il servizio viene iniziato, col consenso del medico di medicina generale scelto dal paziente, a seguito di segnalazione al responsabile dell'area funzionale e organizzativa "territorio e servizi zonali" o suo delegato nel quale ha la residenza l'interessato da parte del:
(4) Entro 24 - 48 ore dalla segnalazione il responsabile dell'area funzionale e organizzativa "territorio e servizi zonali" o suo delegato del distretto autorizza, o meno l'intervento e prende contatto con il medico di medicina generale per attivare l'intervento integrato, dopo aver recepito il consenso del malato o dei suoi familiari.
(5) Il responsabile dell'area funzionale e organizzativa "territorio e servizi zonali" e il medico di medicina generale concordano: