pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 7 ottobre 1997, N. 48
(1) Per la liquidazione dei compensi il medico segnala al distretto, entro 10 giorni del mese successivo a quello di effettuazione della prestazione, tramite apposito riepilogo, il cognome e nome dell'assistito e il numero degli accessi effettivamente avvenuti sulla base di quanto concordato.
(2) Il numero degli accessi segnalati dal medico deve trovare riscontro nella quantità degli accessi annotati dal medico sulla scheda degli accessi presso il domicilio del paziente.
(3) In caso di discordanza fa fede quanto risulta dalla scheda degli accessi.
(4) La liquidazione deve avvenire nel secondo mese successivo alla effettuazione delle prestazioni, che deve sempre essere documentato alla Azienda nei tempi previsti.