pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 7 ottobre 1997, N. 48
(1) Al medico di medicina generale oltre all'ordinario trattamento economico è corrisposto un compenso omnicomprensivo nella misura di regola ammontante a lire 50.000 per accesso con decorrenza 1° luglio 1996.
(2) Gli accessi devono essere effettivi e devono rispettare le cadenze previste dal programma concordato.
(3) Il trattamento economico cessa immediatamente in caso di ricovero in strutture sanitarie o sociali, per cambio di medico, cambio di residenza e il venire meno delle condizioni cliniche inizialmente valutate.