pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 7 ottobre 1997, N. 48
(1) L'assistenza domiciliare programmata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), è svolta assicurando, al domicilio personale del non ambulabile, la presenza effettiva periodica settimanale o quindicinale o mensile del medico in relazione alle eventuali esigenze del paziente per: