pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 7 ottobre 1997, N. 48
Le parti convengono di verificare che l'onere contributivo di cui all'articolo 45, comma 1, non darà luogo a maggiori oneri rispetto a quelli risultanti dalla applicazione del precedente regime contributivo, anche agli effetti di eventuali conguagli nei confronti dell'ENPAM.