pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 7 ottobre 1997, N. 48
(1) Le Aziende possono attivare nei maggiori centri turistici nei periodi di maggiore afflusso turistico un servizio stagionale di assistenza medica ai villeggianti, applicando le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 3788 del 20.06.1988 e successive modifiche ed integrazioni.
(2) Ove non in essere il servizio di assistenza medica ai turisti, eventuali prestazioni richieste al medico di medicina generale saranno assoggettate alla regolamentazione delle visite occasionali, se richieste dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e dalle ore 8.00 alle ore 10.00 dei prefestivi infrasettimanali, e a tariffa libero professionale stabilita dall'Ordine dei Medici della Provincia di Bolzano nelle rimanenti fasce orarie.
(3) Le prestazioni effettuate a favore dei cittadini in possesso del "Modulario per l'assistenza sanitaria agli assicurati di istituzioni estere di malattia in temporaneo soggiorno in Italia" devono essere notulate all'azienda territorialmente competente alle tariffe di cui al comma 2.