(1) Previo accordo con le OO.SS. firmatarie della presente convenzione, sentita la commissione di cui all'articolo 12, l'Assessorato alla Sanità della Provincia di Bolzano identifica le prestazioni e le attività aggiuntive a cui i medici di medicina generale possono volontariamente aderire, individuate tra le seguenti:
- - interventi sanitari relativi all' età anziana;
- - assistenza sanitaria ai tossicodipendenti, ai malati di AIDS, ai malati mentali;
- - processi assistenziali riguardanti malattie sociali (diabete, ipertensione, forme invalidanti, broncopneumopatie ostruttive, asma, forme neurologiche ecc.);
- - ssistenza domiciliare ai pazienti oncologici in fase terminale;
- - sperimentazione di iniziative di telemedicina (telesoccorso, cardiotelefono, teleconsulto ecc.);
- - partecipazione alle iniziative sanitarie di carattere nazionale o provinciale;
- - prestazioni aggiuntive ulteriori rispetto a quelle previste dall' accordo prov.le allegato C) parte "A" e "B";
- - iniziative di educazione sanitaria e promozione della salute (attività motoria, incidenti domestici e stradali, rischio alimentare, tabagismo, alcolismo ecc.) nei confronti dei singoli soggetti o gruppi di popolazione;
- - attività di prevenzione individuale e su gruppi di popolazione, in particolare contro i rischi oncologici (utero, seno, colonretto, melanoma ecc.), metabolici e cardiovascolari, anche mediante richiamo periodico delle persone sane;
- - partecipazione a procedure di verifica di qualità;
- - svolgimento di attività di ricerca epidemiologica;
- - attivazione di un sistema informativo integrato tra medici di medicina generale, presidi delle Aziende ed eventuali banche dati, per il collegamento degli studi professionali con i centri unificati di prenotazione;
- - fornitura di dati sanitari ai fini epidemiologici;
- - attività di medicina preventiva in età evolutiva.
(2) Contemporaneamente alla identificazione delle prestazioni e delle attività aggiuntive di cui al comma precedente, l'Assessorato alla Sanità, previo accordo con le OO.SS. firmatarie della presente convenzione, e le Aziende competenti per territorio, definisce gli obiettivi, il budget annuale e le modalità di erogazione dello stesso ai medici di medicina generale partecipanti a tali attività integrative.
(3) La commissione provinciale di cui all'articolo 12 del presente accordo verifica a termine i risultati ottenuti ed emana linee guida di riferimento per il periodo successivo.
(4) Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente convenzione, l'Assessorato alla Sanità, previo accordo con le OO.SS. firmatarie, disciplina l'attività didattica e tutoriale dei medici di medicina generale con particolare riguardo alla formazione specifica in Medicina Generale di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256.