pubblicata nel B.U. 30 settembre 1997, N. 46
(1) L'esercizio finanziario del museo coincide con l'anno solare. Le delibere relative al bilancio di previsione, alle modifiche di bilancio ed al conto consuntivo devono essere presentate alla Giunta provinciale per l'approvazione.
(2) Il bilancio di previsione deve essere approvato entro la fine di settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce ed il conto consuntivo entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Entrambi gli atti devono venire presentati alla Giunta provinciale unitamente alla relazione dei revisori dei conti.
(3) Ove non disposto diversamente si applicano al bilancio ed alla gestione finanziaria del museo le disposizioni vigenti per la provincia in materia di bilancio e contabilità generale.