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In vigore al: 21/11/2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 ottobre 1996, n. 48181)
Ordinamento disciplinare per il personale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige

1)

Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 12 novembre 1996, n. 51.

CAPO I
Ambito di applicazione

Art. 1 (Oggetto)

(1) La presente deliberazione definisce per il personale provinciale la tipologia, l'entità delle infrazioni e delle relative sanzioni disciplinari, compresa la sospensione cautelare dal servizio, nonché il procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16.

CAPO II
Sanzioni discipliari

Art. 2 (Tipologia delle sanzioni disciplinari)

(1) Fino a quando non sarà diversamente disciplinato con contratto collettivo, si applicano le seguenti sanzioni disciplinari:

  • a)  censura;
  • b)  riduzione dello stipendio;
  • c)  sospensione dal servizio;
  • d)  destituzione.

Art. 3 (La censura)

(1) La censura consiste in un rimprovero scritto da parte del diretto superiore e viene irrogata per lievi inosservanze degli obblighi di servizio o di comportamento, sentito l'interessato. L'addebito deve essere contestato per iscritto al dipendente che può presentare entro i 20 giorni successivi le sue controdeduzioni.

(2) Il provvedimento di censura va trasmesso alla Ripartizione Personale e viene inserito nel fascicolo personale. Il direttore della Ripartizione Personale può procedere ai sensi dell'articolo 12 ed applicare una sanzione disciplinare più grave.

Art. 4 (Riduzione dello stipendio)

(1) La riduzione dello stipendio non può essere inferiore ad un decimo né superiore ad un quinto di una mensilità di stipendio, escluso l'assegno familiare, e non può avere durata superiore a sei mesi. Gli oneri previdenziali e sociali sono comunque computati sull'intera retribuzione.

(2) Sempreché l'infrazione non sia di particolare gravità, la riduzione dello stipendio è inflitta per:

  • a)  grave negligenza in servizio;
  • b)  irregolarità nell' ordine di trattazione degli affari;
  • c)  inosservanza degli obblighi di servizio o di comportamento;
  • d)  comportamento scorretto verso i superiori, i colleghi, i dipendenti ed il pubblico;
  • e)  violazione del segreto d' ufficio.

Art. 5 (Sospensione dal servizio)

(1) La sospensione dal servizio consiste nell'allontanamento dal servizio con la privazione dello stipendio per non meno di un mese e non più di sei mesi.

(2) La sospensione dal servizio è inflitta per:

  • a)  infrazioni particolarmente gravi di cui all' articolo 4, comma 2;
  • b)  denigrazione dell' amministrazione o dei superiori, nel rispetto della libertà di pensiero ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
  • c)  uso dell' impiego a fini personali;
  • d)  violazione del segreto d' ufficio che abbia provocato grave danno;
  • e)  comportamento che produca interruzione o turbamento nella regolarità o continuità del servizio.

(3) Il personale sospeso dal servizio, alla prima scadenza successiva, non può ottenere una valutazione positiva ai fini della progressione economica. Il periodo di sospensione è detratto a tutti gli effetti, giuridici, economici e previdenziali, dal computo dell'anzianità. Durante il periodo di sospensione il dipendente non può accedere all'ufficio.

Art. 6 (Destituzione dal servizio)

(1) La destituzione è inflitta per:

  • a)  grave abuso di autorità o di fiducia;
  • b)  violazione dolosa dei doveri d' ufficio che abbia provocato grave giudizio alla Provincia, allo Stato, ad enti pubblici o a privati;
  • c)  uso illecito o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito, o per connivenza di tali abusi commessi da dipendenti;
  • d)  richiesta o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni d' ufficio;
  • e)  istigazione agli atti di cui all' articolo 5, comma 2, lettera e);
  • f)  delitti contro la personalità dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV del titolo I del libro II del codice penale;
  • g)  delitti di peculato, malversazione, concussione o corruzione;
  • h)  delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli previsti dagli articoli 457, 495 e 498 del codice penale;
  • i)  delitti contro la morale pubblica ed il buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521, 531, 533, 534, 535, 536 e 537 del codice penale;
  • j)  delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa e appropriazione indebita;
  • k)  condanne che importino l' interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata.

Art. 7 (Recidiva)

(1) Al personale al quale sia già stata inflitta una sanzione disciplinare e che incorre nuovamente nella stessa infrazione, è, di regola, inflitta una sanzione più grave di quella applicata per la prima infrazione.

Art. 8 (Riduzione di stipendio e decadenza dall'impiego in caso di assenza ingiustificata)

(1) In caso di ingiustificata assenza dal servizio il trattamento economico complessivo è ridotto proporzionalmente, salva l'applicazione di sanzioni disciplinari.

(2) L'ingiustificata assenza dal servizio per un periodo superiore a dieci giorni comporta la decadenza dall'impiego.

CAPO III
Sospensione cautelare dal servizio

Art. 9 (Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare)  delibera sentenza

(1) Il dipendente, al quale siano stati contestati fatti disciplinari punibili con la sanzione della destituzione dal servizio e qualora sussistano indizi sulla sua colpevolezza, può essere sospeso cautelativamente dal servizio per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile di altri sei mesi.

(2) La sospensione cautelare dal servizio per un periodo non superiore a 30 giorni può essere disposta anche prima della contestazione degli addebiti qualora:

  • a)  vi sia la necessità di ulteriori accertamenti,
  • b)  trattasi di fatti punibili con la sanzione della sospensione o della destituzione dal servizio e
  • c)  sussistano indizi di colpevolezza.

(3) In caso di sospensione ai sensi del comma 2 l'amministrazione deve comunicare contestualmente al provvedimento di sospensione l'oggetto degli accertamenti.

(4) Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sospensione dal servizio, il periodo di sospensione cautelare viene computato nella sanzione, fermo restando la privazione dello stipendio limitata agli effettivi giorni di sospensione erogati.

(5) Il periodo trascorso in stato di sospensione cautelare dal servizio, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutato agli effetti dell'anzianità di servizio.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 311 del 05.11.1996 - Sospensione cautelare dal servizio per richiesta di rinvio a giudizio - ammissibilità
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 257 del 30.09.1996 - Sospensione cautelare dal servizio per gravi motivi - ampia e puntuale motivazione

Art. 10 (Organi competenti a disporre la sospensione cautelare)

(1) La sospensione cautelare del personale con funzioni dirigenziali e di quello equiparato è disposta dalla Giunta provinciale, su proposta del membro di Giunta preposto.

(2) La sospensione cautelare del personale senza funzioni dirigenziali è disposta dal direttore della Ripartizione Personale, d'intesa con il direttore di ripartizione preposto o con il diretto preposto di qualifica superiore. Per il personale provinciale che presta servizio presso le scuole di istruzione elementare e secondarie è richiesta l'intesa del preside o direttore della scuola e per quello delle scuole materne dell'ispettore di scuola materna preposto.

Art. 11 (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale)

(1) Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.

(2) Il dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare della destituzione ai sensi dell'articolo 6.

(3) L'amministrazione, cessato lo stato di restrizione della libertà personale di cui al comma 1, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni di cui al comma 2.

(4) La sospensione è obbligatoria nei casi previsti dall'articolo 15, comma 1, della legge statale 19 marzo 1990, n. 55.

(5) Nei casi previsti dai commi 1, 2, 3 e 4 si applica quanto previsto, in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale, dall'articolo 14.

(6) Al dipendente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo può essere corrisposta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione fissa mensile e gli assegni del nucleo familiare, escluso ogni compenso accessorio, comunque denominato, anche se pensionabile.

CAPO IV
Procedimento disciplinare

Art. 12 (Accertamenti, contestazione e decisione)  delibera sentenza

(1) Il diretto superiore che ha notizia di una infrazione disciplinare di gravità tale da comportare una sanzione più grave della censura, deve compiere immediatamente gli accertamenti del caso ed informare il direttore della Ripartizione Personale nonché il proprio superiore. La relativa documentazione è da trasmettere al direttore della Ripartizione Personale, il quale può disporre ulteriori accertamenti.

(2) Entro i 40 giorni successivi alla comunicazione di cui al comma 1 il direttore della Ripartizione Personale provvede alla contestazione scritta dell'addebito al dipendente interessato o alla comunicazione allo stesso che sono in corso degli accertamenti per infrazioni disciplinari, pena la decadenza.

(3) Il dipendente può presentare entro i successivi 20 giorni dalla contestazione dell'addebito le sue controdeduzioni. Allo stesso o, su espressa delega, al suo difensore è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico.

(4) Contestualmente alla contestazione il dipendente viene convocato dal direttore della Ripartizione Personale per essere sentito a sua difesa, con l'eventuale assistenza di una persona di fiducia.

(5) Concluso il contraddittorio innanzi al direttore della Ripartizione Personale, lo stesso irroga la sanzione disciplinare ovvero provvede all'archiviazione, dandone comunicazione all'interessato ed al diretto superiore dello stesso. In caso di mancata comparizione dell'interessato per giustificati motivi, si provvede a nuova convocazione. In tal caso il periodo di un anno di cui al comma 6 è aumentato del corrispondente periodo con decreto del direttore della Ripartizione Personale.

(6) Il procedimento disciplinare deve concludersi, pena l'estinzione, entro un anno dalla data in cui risulta informata la Ripartizione Personale ai sensi del comma 1, salvo che sia sospeso ai sensi dell'articolo 14. Il procedimento può essere inoltre sospeso, con indicazione del relativo termine per consentire all'interessato in particolare condizioni psicofisiche di sottoporsi ad un progetto terapeutico. Qualora il procedimento disciplinare sia stato sospeso, il termine di un anno decorre dalla data di riattivazione dello stesso procedimento.

(7) Contro il provvedimento di irrogazione di una sanzione disciplinare l'interessato può proporre ricorso ai sensi della vigente normativa statale nel termine di 20 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dello stesso, pena la decadenza, alla Commissione di conciliazione di cui al articolo 19 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, che decide entro i successivi 90 giorni. Fino all'esecuzione della decisione da parte dell'amministrazione la sanzione resta sospesa.

(8) In sede di irrogazione delle sanzioni disciplinari vengono rispettati i seguenti criteri generali:

  • a)  intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell' evento;
  • b)  rilevanza degli obblighi violati;
  • c)  responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
  • d)  grado di danno o di pericolo causati all' Amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
  • e)  sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del personale, ai precedenti disciplinari nell' ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
  • f)  concorso dell' infrazione di più dipendenti in accordo tra di loro;
  • g)  gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità dell' infrazione.

(9) Sulla base dei criteri di cui al comma 8 può essere irrogata anche la sanzione disciplinare più grave o meno grave tra quelle previste al capo II.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 304 del 26.10.2000 - Pubblico impiego - "rinnovo" del procedimento disciplinare estinto per decorso del termine - ammissibilità in caso di successivo rinvio a giudizio e condanna penale - rilevanza del giudizio ex art. 444 c.p.p. (patteggiamento) in sede di procedimento disciplinare
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 287 del 19.10.1999 - Procedimento disciplinare - contestazione degli addebiti - rilevanza del giudizio ex art. 444 c.p.p. (patteggiamento)
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 254 vom 30.09.1996 - Disziplinarverfahren - Entscheidungsrahmen der Dienststrafkommission - frühere Urteile

Art. 13 (Procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti con funzioni dirigenziali)

(1) Nei confronti dei direttori d'ufficio, dei direttori delle scuole materne e professionali il direttore della Ripartizione Personale adotta i provvedimenti di sua competenza, sentito il diretto superiore. Nei confronti dei direttori di ripartizione e degli ispettori di scuola materna i provvedimenti sono adottati dal Direttore Generale, sentito il preposto direttore di dipartimento.

(2) I provvedimenti di sospensione dal servizio del personale con funzioni dirigenziali e la loro destituzione dal servizio sono adottati dalla Giunta provinciale. La contestazione e l'audizione del dipendente sono effettuate dal direttore della Ripartizione Personale rispettivamente, per i direttori di ripartizione, dal Direttore generale. Entro 20 giorni dall'avvenuta audizione del dipendente gli atti sono trasmessi al preposto membro di Giunta.

(3) I provvedimenti di revoca o di sospensione dall'incarico dirigenziale non possono essere impugnati innanzi alla Commissione di conciliazione.

Art. 14 (Rapporto fra procedimento disciplinare e procedimento penale)  delibera sentenza

(1) In caso di fatti aventi rilevanza penale, per i quali vi sia l'obbligo di denuncia, oltre alla presentazione della denuncia viene aperto il procedimento disciplinare, che rimane tuttavia sospeso fino alla data di passaggio in giudicato della sentenza definitiva. La sospensione è disposta anche nel caso in cui nel corso del procedimento disciplinare emerga un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile d'ufficio.

(2) Al di fuori dei casi previsti nel comma 1, quando l'amministrazione venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla data di passaggio in giudicato della sentenza definitiva.

(3) Il procedimento disciplinare sospeso ai sensi dei commi 1 e 2 deve essere ripreso, a pena di perenzione, entro 180 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile.

(4) In caso di sentenza irrevocabile di assoluzione o proscioglimento con formula piena, l'indennità corrisposta nel periodo di sospensione cautelare è conguagliata con la retribuzione dovuta al dipendente se fosse rimasto in servizio.

(5) La sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale, conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo di cinque anni. Decorso tale termine, il dipendente è riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane comunque sospeso fino all'esito del procedimento penale.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 304 del 26.10.2000 - Pubblico impiego - "rinnovo" del procedimento disciplinare estinto per decorso del termine - ammissibilità in caso di successivo rinvio a giudizio e condanna penale - rilevanza del giudizio ex art. 444 c.p.p. (patteggiamento) in sede di procedimento disciplinare
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 287 del 19.10.1999 - Procedimento disciplinare - contestazione degli addebiti - rilevanza del giudizio ex art. 444 c.p.p. (patteggiamento)

Art. 15 (Riabilitazione)

(1) Trascorsi due anni dalla data di emissione del provvedimento di irrogazione di una sanzione disciplinare, l'interessato può chiedere la riabilitazione.

(2) La riabilitazione comporta la revoca, senza efficacia retroattiva, degli effetti successivi alla sanzione disciplinare.

(3) La riabilitazione è adottata dall'organo competente per l'irrogazione della relativa sanzione disciplinare, previo parere favorevole del diretto superiore dell'interessato e sempreché quest'ultimo abbia osservato pienamente gli obblighi di servizio e di comportamento in servizio.

Art. 16 (Norma transitoria)

(1) Le disposizioni di cui ai capi II, III e IV trovano applicazione per i procedimenti disciplinari in corso a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 17 (Abrogazione di norme)

(1) Dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione cessano di trovare applicazione:

  • a)  l' articolo 4 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7;
  • b)  l' articolo 60 della legge provinciale 21 maggio 1981, n.11;
  • c)  l' articolo 13, comma 2, lettera d) della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10.
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ActionAction24/07/1996 - Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 432
ActionAction24/07/1996 - Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
ActionAction24/07/1996 - Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 446
ActionAction12/08/1996 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 12 agosto 1996 , n. 24
ActionAction12/08/1996 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 agosto 1996, n. 26
ActionAction23/08/1996 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 agosto 1996, n. 31
ActionAction30/08/1996 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 226 del 30.08.1996
ActionAction11/09/1996 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 settembre 1996, n. 33
ActionAction17/09/1996 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 236 del 17.09.1996
ActionAction18/09/1996 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 241 del 18.09.1996
ActionAction18/09/1996 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 242 del 18.09.1996
ActionAction25/09/1996 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 settembre 1996, n. 34
ActionAction30/09/1996 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 257 del 30.09.1996
ActionAction04/10/1996 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 266 del 04.10.1996
ActionAction07/10/1996 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 ottobre 1996, n. 4817
ActionAction07/10/1996 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 ottobre 1996, n. 4818
ActionAction09/10/1996 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 9 ottobre 1996, n. 35
ActionAction09/10/1996 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 ottobre 1996, n. 36
ActionAction22/10/1996 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 274 del 22.10.1996
ActionAction23/10/1996 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 279 del 23.10.1996
ActionAction24/10/1996 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 ottobre 1996, n. 37
ActionAction04/11/1996 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 309 del 04.11.1996
ActionAction05/11/1996 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 311 del 05.11.1996
ActionAction11/11/1996 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 novembre 1996, n. 38
ActionAction11/11/1996 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 novembre 1996, n. 39
ActionAction18/11/1996 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 18 novembre 1996, n. 42
ActionAction20/11/1996 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 341 del 20.11.1996
ActionAction21/11/1996 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 21 novembre 1996, n. 43
ActionAction21/11/1996 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 21 novembre 1996, n. 44
ActionAction21/11/1996 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 343 del 21.11.1996
ActionAction25/11/1996 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 novembre 1996, n. 45
ActionAction28/11/1996 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 28 novembre 1996, n. 46
ActionAction17/12/1996 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 360 del 17.12.1996
ActionAction18/12/1996 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 362 del 18.12.1996
ActionAction30/12/1996 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 379 del 30.12.1996
ActionAction30/09/1996 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 254 vom 30.09.1996
ActionAction30/08/1996 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 229 vom 30.08.1996
ActionAction09/10/1996 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 270 vom 09.10.1996
ActionAction20/12/1996 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 370 vom 20.12.1996
ActionAction27/08/1996 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale32
ActionAction25/06/1996 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21
ActionAction10/07/1996 - LEGGE PROVINCIALE 10 luglio 1996, n. 15
ActionAction10/07/1996 - LEGGE PROVINCIALE 10 luglio 1996, n. 15
ActionAction14/08/1996 - LEGGE PROVINCIALE 14 agosto 1996, n. 18
ActionAction16/01/1996 - Legge provinciale 16 gennaio 1996, n. 1
ActionAction16/01/1996 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 gennaio 1996, n. 5
ActionAction16/01/1996 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 gennaio 1996, n. 6
ActionAction16/01/1996 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 gennaio 1996, n. 8
ActionAction29/01/1996 - LEGGE PROVINCIALE 29 gennaio 1996, n. 2
ActionAction29/01/1996 - Legge provinciale 29 gennaio 1996, n. 3
ActionAction19/02/1996 - Legge provinciale 19 febbraio 1996, n. 4
ActionAction19/02/1996 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 19 febbraio 1996, n. 9
ActionAction04/03/1996 - Legge provinciale 4 marzo 1996, n. 5
ActionAction03/04/1996 - Legge provinciale 3 aprile 1996, n. 7
ActionAction15/05/1996 - LEGGE PROVINCIALE 15 maggio 1996, n. 9
ActionAction21/05/1996 - Legge provinciale 21 maggio 1996, n. 10
ActionAction21/05/1996 - Legge provinciale 21 maggio 1996, n. 11
ActionAction22/05/1996 - Legge provinciale 22 maggio 1996, n. 12
ActionAction11/06/1996 - LEGGE PROVINCIALE 11 giugno 1996, n. 13
ActionAction10/07/1996 - Legge provinciale 10 luglio 1996 , n. 14
ActionAction10/07/1996 - LEGGE PROVINCIALE 10 luglio 1996, n. 15
ActionAction05/08/1996 - Legge provinciale 5 agosto 1996, n. 16
ActionAction05/08/1996 - Legge provinciale 5 agosto 1996, n. 17
ActionAction14/08/1996 - LEGGE PROVINCIALE 14 agosto 1996, n. 18
ActionAction14/08/1996 - Legge provinciale 14 agosto 1996, n. 18
ActionAction14/08/1996 - Legge provinciale 14 agosto 1996, n. 19
ActionAction02/10/1996 - Legge provinciale 2 ottobre 1996, n. 20
ActionAction06/11/1996 - Legge provinciale 6 novembre 1996, n. 22
ActionAction22/11/1996 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
ActionAction28/11/1996 - Legge provinciale 28 novembre 1996, n. 23
ActionAction04/12/1996 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 dicembre 1996, n. 47
ActionAction04/12/1996 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 4 dicembre 1996, n. 48
ActionAction10/12/1996 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 dicembre 1996, n. 49
ActionAction09/04/1996 - Legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8 
ActionAction04/03/1996 - LEGGE PROVINCIALE 4 marzo 1996, n. 6 —
ActionAction12/12/1996 - Legge provinciale12 dicembre 1996, n. 24 
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