In vigore al

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In vigore al: 21/11/2014

g) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1 aprile 1996, n. 12881)
Modifica della deliberazione della Giunta provinciale 18 dicembre 1995, n. 6588: Autorizzazione all'assessore provinciale alla sanità dott. Otto Saurer ed all'assessore provinciale all'amministrazione del personale prof. Romano Viola a firmare l'accordo a livello provinciale per il personale del servizio sanitario provinciale - area non medica

Omissis

1)

Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 2 al B.U. 4 giugno 1996, N. 26.

Accordo per il personale dell'area non medica

Art. 1 (Area di applicazione e durata)

(1) L'accordo per il personale dell'area non medica si riferisce al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1996.

(2) Le singole disposizioni del presente accordo si applicano con decorrenza dall'entrata in vigore dello stesso, fatte salve le diverse decorrenze indicate in singole disposizioni.

Art. 2 (Indennità provinciale)

(1) A decorrere dal 1° gennaio 1994 l'indennità di cui al decreto del Presidente della giunta provinciale 13 aprile 1992 n. 172), è corrisposta al personale dell'area non medica delle aziende speciali unità sanitarie locali quale indennità provinciale nella misura del 35%, calcolata sullo stipendio lordo e sul trattamento di anzianità. Il relativo importo ed il trattamento di anzianità sono conglobati nello stipendio mensile lordo.

2)

Riportato al n. XIV - A/s'.

Art. 3 (Aumenti salariali e decorrenze)

(1) A decorrere dal 1° gennaio 1994 lo stipendio lordo comprensivo del trattamento di anzianità del personale delle aziende speciali unità sanitarie locali è aumentato del 3,5%. A decorrere dal 1° gennaio 1995 lo stipendio in godimento comprensivo del trattamento d'anzianità è aumentato del 2,5% e a decorrere dal 1° novembre 1996 lo stipendio in godimento comprensivo del trattamento d'anzianità è aumentato del tasso d'inflazione programmata a livello nazionale.

(2) A decorrere dal 1° gennaio 1995 le indennità fisse di cui all'articolo 55, come modificato dall'articolo 46 comma 2 del D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384, 56 e 57 comma 4 del D.P.R. n. 270/1987 e le indennità fisse e ricorrenti di cui all'articolo 49, commi 1, 2, e 4 e all'articolo 50 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 del D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384, ed esclusa l'indennità integrativa speciale sono aumentate del 6%. A decorrere dal 1° novembre 1996, le stesse, esclusa l'indennità integrativa speciale, sono aumentate del tasso d'inflazione programmata a livello nazionale.

(3) A decorrere dal 1° luglio 1995 l'indennità integrativa speciale è corrisposta nella misura spettante ai dipendenti provinciali nella corrispondente posizione funzionale.

(4) A decorrere dal 1° gennaio 1996 lo stipendio in godimento comprensivo del trattamento di anzianità e le indennità fisse e ricorrenti è aumentato del 3% e a decorrere dal 1° luglio 1996 del 2,5%.

(5) La voce stipendiale prevista dall'articolo 7 del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, è elevata con decorrenza dal 1° gennaio 1996 a lire 53.000, dal 1° luglio 1996 a lire 81.000 e dal 1° novembre 1996 a lire 121.000.

(6) Con l'entrata in vigore del presente accordo viene detratto l'importo già corrisposto dalle aziende speciali unità sanitarie locali a titolo di indennità di vacanza contrattuale.

Art. 4 (Salario di omogenizzazione)

(1) Ai sensi dell'articolo 5, comma 6, lettera e) della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 163), al personale interessato dal presente accordo può essere attribuito, previa verifica della migliorata produttività individuale e di gruppo e dell'aumentata qualificazione professionale, dell'impegno e senso di responsabilità dimostrati, per il biennio di servizio 1° gennaio 1994 - 31 dicembre 1995 e a decorrere dal 1° gennaio 1996 un aumento dello stipendio lordo iniziale del livello di appartenenza, esclusa l'indennità integrativa speciale, nella misura del 3%. Al personale assunto in data intermedia tra il 1° gennaio 1994 ed il 31 dicembre 1995 detta percentuale è corrisposta in proporzione ai mesi di servizio prestato.

(2) Coloro che al 1° gennaio 1994 erano in servizio, nel periodo 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1991, percepiscono con decorrenza 1° novembre 1996 i seguenti importi da conglobare nello stipendio in godimento con decorrenza 1° novembre 1996:

  • 1.  livello retributivo: lire 24.000
  • 2.  livello retributivo: lire 28.000
  • 3.  livello retributivo: lire 32.500
  • 4.  livello retributivo: lire 36.000
  • 5.  livello retributivo: lire 41.500
  • 6.  livello retributivo: lire 45.500
  • 7.  livello retributivo: lire 53.500
  • 8.  livello retributivo: lire 61.000
  • 8/bis. livello retrib.: lire 69.000

Per ogni anno di servizio dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1991 detti importi spettano nella misura di 1/5.

(3) Coloro che al 1° gennaio 1994 erano in servizio da due anni percepiscono, con decorrenza 1° settembre 1995, i seguenti importi da conglobare nello stipendio in godimento:

  • 1.  livello retributivo: lire 24.000
  • 2.  livello retributivo: lire 28.000
  • 3.  livello retributivo: lire 32.500
  • 4.  livello retributivo: lire 36.000
  • 5.  livello retributivo: lire 41.500
  • 6.  livello retributivo: lire 45.500
  • 7.  livello retributivo: lire 53.500
  • 8.  livello retributivo: lire 61.000
  • 8/bis. livello retrib.: lire 69.000

Al personale assunto in data intermedia tra il 1° gennaio 1992 ed il 31 dicembre 1993, detti importi sono corrisposti in proporzione ai mesi di servizio prestato.

(4) L'aumento di cui al comma 1 si applica anche al personale non di ruolo.

(5) In caso di orario di servizio a tempo pieno il servizio precedente ad orario ridotto è riconosciuto, ai fini dell'aumento di cui al comma 1, in proporzione.

(6) Il salario omogeneizzante di cui ai commi 1, 2 e 3 viene concesso al personale che rispetto a quello contemplato nell'accordo intercompartimentale di pari livello retributivo (qualifica funzionale) ed anzianità di servizio percepisce una retribuzione inferiore (stipendio base comprensivo di anzianità e scatti, indennità provinciale, indennità integrativa speciale). Il salario omogeneizzante viene concesso fino alla concorrenza dello stipendio percepito dai dipendenti dell'intercomparto comprensivo dell'anzianità, degli scatti, dell'indennità provinciale e dell'indennità integrativa speciale.

3)

Riportata al n. XXIII - D/s.

Art. 4/bis

(1) Lo stipendio di riferimento di cui alla lettera a), comma 7 dell'articolo 10 del D.P.R. 384/1990 è determinato dai commi 1, 4, escluse le indennità fisse e ricorrenti e 5 dell'articolo 3 e dall'articolo 4 in quanto spettante dell'accordo in oggetto. 4)

4)

L'art. 4/bis è stato inserito dall'art. 1 della D.G.P. 30 giugno 1997, n. 2999.

Art. 5 (Effetti dei nuovi stipendi)

(1) Agli effetti dell'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della giunta provinciale 28 giugno 1994, n. 235), al personale comunque cessato dal servizio nell'anno 1994 con diritto a pensione i benefici economici successivi alla cessazione dal servizio sono attribuiti con i medesimi importi, effetti e scadenze previsti per il personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale dal relativo accordo di comparto fino al 31 dicembre 1995. Al personale cessato dal servizio negli anni 1995 e 1996 con diritto a pensione i benefici economici successivi alla cessazione dal servizio sono attribuiti con i medesimi importi, effetti e scadenze previsti per il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale dal relativo accordo di comparto fino al 31 dicembre 1996.

(2) Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gil scaglionamenti degli aumenti di stipendio maturati alla data di cessazione dal servizio.

5)

Riportato al n. XXIII - E/d.

Art. 6 (Determinazione del tariffario provinciale)

(1) Per la determinazione del tariffario provinciale di cui all'articolo 3 della legge provinciale 23 ottobre 1978, n. 506), e la relativa applicazione dell'istituto dell'incentivazione alla produttività, le tariffe nazionali di cui all'articolo 62 del D.P.R. n. 348/1983 per le visite e le prestazioni ospedaliere e dei servizi in cui operano medici equiparati ai fini dell'applicazione della legge provinciale n. 50/1978 vengono maggiorate con il tasso di inflazione programmata del 3,5% per il periodo 1° gennaio 1994 - 31 dicembre 1994, del 2,5% per il periodo 1° gennaio 1995 - 31 dicembre 1995 e del tasso di inflazione programmata per il periodo 1° gennaio 1996 - 31 dicembre 1996.

6)

Riportata al n. XIV - A/o.

Art. 7 (Orario di lavoro)

(1) L'orario di lavoro del personale dell'area non medica delle aziende speciali delle unità sanitarie locali è fissato in 38 ore settimanali.

Art. 8 (Rapporto di lavoro a tempo parziale)

(1) Al personale dipendente delle aziende speciali unità sanitarie locali della Provincia autonoma di Bolzano può essere applicato il rapporto di lavoro a tempo parziale così articolato:

  • a)  il rapporto di servizio con un orario di lavoro del cinquanta per cento dell' orario previsto per il personale a tempo pieno pari a 19 ore;
  • b)  il rapporto di servizio con un orario di lavoro del settantacinque per cento dell' orario previsto per il personale a tempo pieno pari a 28 ore e 30 minuti.

(2) I termini di presentazione delle domande per un rapporto di lavoro a tempo parziale e le modalità di concessione dello stesso sono stabiliti dal direttore generale, in accordo con le organizzazioni sindacali, tenendo conto per la concessione del rapporto di lavoro a tempo parziale dei criteri di valutazione indicati nell'allegato 1.

(3) La durata del rapporto di lavoro a tempo parziale non può essere comunque inferiore a tre anni.

(4) Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere disdetto dal personale in ogni momento, da parte dell'amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali, solamente per motivate gravi esigenze di servizio, non prima di un anno, con almeno 3 mesi di preavviso. In caso di disdetta da parte del personale l'amministrazione ha l'obbligo di offrire un posto di lavoro a tempo pieno entro un anno dalla disdetta, purché vi sia la disponibilità di posti vacanti e la necessità della relativa copertura.

(5) In caso di gravi ed imprevisti motivi personali, adeguatamente comprovati, al personale a tempo parziale viene comunque garantita la possibilità del rientro a tempo pieno entro un anno, anche su posti di supplenza o in attività compatibili con la formazione e l'esperienza del richiedente.

(6) Il personale che esercita funzioni di direzione è escluso dal rapporto di lavoro a tempo parziale.

(7) L'orario di lavoro a tempo parziale è distribuito in senso orizzontale e/o verticale, tenuto conto delle esigenze di servizio.

(8) Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale può essere autorizzato per motivate esigenze di servizio alla prestazione di lavoro supplementare, e nell'arco degli ultimi 12 mesi non può esserci un residuo di oltre 30 ore per il quale ha diritto al relativo recupero. In caso di impossibilità di recupero, escluse le esigenze di servizio, il lavoro supplementare può essere pagato.

(9) Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto al congedo ordinario in proporzione all'orario di lavoro a tempo parziale.

(10) Il periodo di lavoro a tempo parziale è computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio.

(11) La concessione di congedi straordinari, le assenze per malattia, di congedi, aspettative e permessi di qualsiasi natura non comportano alcuna modifica del rapporto di lavoro a tempo parziale e del relativo trattamento economico.

(12) Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalla prestazione del plus orario, né può fruire di benefici che comunque comportino riduzione dell'orario di lavoro salvo quelli previsti per legge o per contratto.

(13) Il numero delle reperibilità di turno è in proporzione all'orario di lavoro. 7)

7)

L'art. 8 è stato sostituito dall'art. 2 della D.G.P. 30 giugno 1997, n. 2999.

Art. 9 (Brevi permessi per esigenze personali e relativi recuperi)

(1) Al personale possono essere concessi per particolari esigenze personali, a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero, nel limite massimo di 36 ore nel corso dell'anno solare.

(2) Il periodo di assenza di cui al comma 1 va recuperato entro un mese dalla data di concessione. Il periodo di assenze per visite mediche o per effettuare terapie riabilitative debitamente documentate, di norma non dà luogo a recupero.

(3) Qualora per eccezionali motivi o per motivi di servizio non sia possibile effettuare il relativo recupero, l'ente di appartenenza provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione complessiva spettante al dipendente per il numero delle ore non recuperate.

(4) In via eccezionale al personale non di ruolo che opera presso il Servizio Medico Sociale possono essere concesse n. 36 ore di permesso retribuito da non recuperare nel corso dell'anno solare, per attività di formazione ed aggiornamento considerato necessario da parte dell'azienda speciale unità sanitaria locale. Per detta attività di formazione e aggiornamento l'azienda speciale è autorizzata a sostenere in tutto o in parte le relative spese (iscrizione-viaggio-soggiorno), attingendo al "fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga", di cui all'articolo 127 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. In aggiunta ai permessi di cui al presente comma, possono essere utilizzati per le stesse finalità e con gli stessi criteri, anche i permessi di cui al comma 1, qualora non usati per esigenze personali. 8)

8)

Il comma 4 è stato aggiunto dall'art. 7 della D.G.P. 30 giugno 1997, n. 2999.

Art. 10-15.   9)

9)

Abrogati dall'art. 85 del contratto collettivo 29 luglio 1999, riportato al n. XXIII - E/q.

Art. 16 (Aspettativa per la rigenerazione psico-fisica)

(1) I profili professionali del servizio sanitario provinciale, che verranno individuati dalle parti entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo operanti nell'ambito di servizi a favore di persone in gravi condizioni psico-fisiche e a diretto contatto con gli assistiti in analogia al personale di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della giunta provinciale 28 giugno 1994, n. 235), hanno diritto su domanda scritta ai fini della rigenerazione psico-fisica ad un'aspettativa retribuita di tre mesi ogni quattro anni dei servizi sopraindicati effettivamente prestati. In caso d'interruzione del rapporto di servizio di durata non inferiore a sei mesi, inizia a decorrere un nuovo periodo ai fini dell'aspettativa di cui sopra.

(2) L'aspettativa di cui al comma 1 è considerata come servizio a tutti gli effetti. La concessione può essere rinviata per motivate esigenze di servizio su proposta del dirigente superiore del richiedente per non più di tre anni.

(3) Per il periodo di tre anni dall'individuazione delle figure professionali ai sensi del comma 1 le aziende speciali unità sanitarie locali concedono l'aspettativa di cui al comma 1 in conformità alle direttive impartite dall'Assessorato competente in concerto con i direttori generali delle aziende speciali unità sanitarie locali sentite le organizzazioni sindacali.

(4) Le direttive di cui al comma 3 contengono la percentuale del personale al quale può essere concessa l'aspettativa, ed i criteri per la formazione delle graduatorie da applicare nel caso in cui vi siano più domande che non possono essere accolte contemporaneamente per motivate esigenze di servizio. 10)

5)

Riportato al n. XXIII - E/d.

10)

Vedi l'Accordo sull'individuazione dei profili professionali del servizio sanitario provinciale beneficiari dell'aspettativa per la rigenerazione psico-fisica ( D.G.P. 21 luglio 1997, n. 3371):

In attuazione dell'articolo 16 dell'accordo per il personale dell'area non medica e dell'articolo 17 dell'accordo per il personale dell'area della dirigenza sanitaria, amministrativa, tecnica e professionale per il periodo 1994 - 1996, le parti contraenti individuano i seguenti profili professionali aventi diritto all'aspettativa per la rigenerazione psico-fisica: infermiere, operatore tecnico addetto all'assistenza, operatore tecnico addetto all'assistenza psichiatrica, psicologo * e assistente sociale * (* Ai profili professionali psicologo e assistente sociale l'aspettativa per la rigenerazione psico-fisica spetta con i presupposti e le modalità previste nei criteri emanati dall'Assessorato alla Sanità.)

Art. 17 ( Permessi per motivi di studio)

(1) Al fine di garantire il diritto allo studio a determinate categorie di personale possono essere concessi permessi retribuiti fino ad un massimo di centocinquanta ore annue individuali.

(2) Nell'arco dell'anno solare può fruire dei permessi di cui al comma 1 fino al 3% del personale di ruolo e provvisorio in servizio all'inizio dell'anno, con eventuale arrotondamento all'unità superiore.

(3) I permessi retribuiti vengono concessi ai dipendenti frequentanti corsi o scuole, che permettono il conseguimento di titoli o diplomi/attestati riconosciuti dalla Provincia; il richiedente dev'essere in possesso del certificato di iscrizione alla scuola o ad una sessione d'esame di scuola statale o provinciale. Alla fine dell'anno scolastico il dipendente è tenuto a certificare la sua partecipazione all'esame finale.

(4) Il dipendente, per ottenere il permesso delle 150 ore in caso di frequenza di corsi universitari e post universitari deve presentare una certificazione dalla quale risulti che durante l'anno accademico abbia sostenuto almeno 4 esami.

(5) Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale al 75% le 150 ore vengono concesse in proporzione all'orario di lavoro svolto.

(6) Il tempo di durata dell'esame ed il tempo per il viaggio di andata e ritorno è computato nelle ore autorizzate.

(7) La concessione delle 150 ore è subordinata alle esigenze di servizio. Le 150 ore devono comunque essere concesse in altro periodo. Il personale a cui viene concesso il permesso non è obbligato a svolgere lavoro straordinario anche nei giorni festivi o di riposo settimanale.

(8) Nel caso in cui il candidato non si presenti all'esame il permesso delle 150 ore viene convertito in aspettativa, e l'amministrazione deve provvedere al recupero.

Art. 18   9)

9)

Abrogati dall'art. 85 del contratto collettivo 29 luglio 1999, riportato al n. XXIII - E/q.

Art. 19 (Rischio radiologico)

(1) Per la corresponsione dell'indennità di rischio radiologico si applica la disciplina nazionale.

Art. 20 (Progetti obiettivo)

(1) Per la durata del presente accordo vengono determinati, nell'ambito dell'istituto "produttività per obiettivi", i seguenti progetti obiettivo:

  • -  emergenze sanitarie (soccorso in elicottero)
  • -  emergenza infermieristica.

(2) I direttori generali delle aziende speciali unità sanitarie locali determinano progetti obiettivo su indicazione dell'amministrazione provinciale, ed inoltre progetti obiettivo diretti all'attivazione ed al potenziamento dei servizi previsti dal piano sanitario, nonché al conseguimento degli obiettivi dell'azienda stessa.

(3) Agli obiettivi di cui ai commi precedenti può essere assegnato il personale che sia in possesso dei seguenti requisiti:

  • -  personale del III° livello: dipendenti inseriti in turni a copertura nelle 24 ore giornaliere - quota massima 10%
  • -  personale del III° e IV° livello: dipendenti del ruolo tecnico addetti ai servizi diagnostici con funzioni di supporto tecnico-sanitario da almeno 5 anni - quota massima 10%
  • -  personale del ruolo tecnico e del ruolo amministrativo operante agli sportelli/uffici con gestione cassa e riscossione ticket - quota massima 10%
  • -  personale del IV° livello: operatori tecnici addetti alla conduzione dell' impianto ad ossido di etilene della centrale di sterilizzazione ed operatori tecnici operanti nel servizio C.E.D. - quota massima 10%
  • -  personale del IV° e VI° livello: personale amministrativo con 5 anni di servizio, dipendenti inseriti in turni a copertura nelle 24 ore giornaliere nonché operatori tecnici che di fatto svolgono compiti di coordinamento - quota massima 10%
  • -  personale del V° livello: operatori tecnici addetti alle attrezzature elettromedicali con 5 anni di servizio - quota massima 10%; operatori tecnici che svolgono attività di coordinamento - quota massima 15%
  • -  personale del VI° livello: dipendenti con incarico di direttore d' ufficio o di agenzia - quota massima 15% - assistenti tecnici - quota massima 25%
  • -  personale del V°, VI° e VII° livello: personale del ruolo sanitario - quota massima 10%;
    in casi di particolari esigenze dovute all'emergenza infermieristica per il personale infermieristico - quota massima 20%
  • -  personale del VI° e VII° livello: assistenti sociali - quota massima 10%
  • -  personale del VII° livello: assistenti sociali che svolgono effettive funzioni di coordinamento - quota massima 15%
  • -  personale del VII° e VIII° livello: personale del ruolo sanitario che svolge effettive funzioni di coordinamento - quota massima 15%;
    in casi di particolari esigenze dovute all'emergenza infermieristica per il personale infermieristico - quota massima 20%
  • -  personale del VII° e VIII° livello: personale amministrativo con 5 anni di servizio nel VII o VIII livello - quota massima 10%;
  • -  dipendenti con laurea o con incarico di direttore d' ufficio o di agenzia - quota massima 15%

personale delle seguenti posizioni funzionali dirigenziali, comprensivo del personale del ruolo sanitario non medico:

  • -  personale del IX° livello: quota massima 10%; dipendenti con incarico di direttore d' ufficio, di agenzia, di ripartizione o di servizio zonale - quota massima 25%;
  • -  personale del X° livello: quota massima 10%; dipendenti con incarico di direttore di ripartizione o di servizio zonale - quota massima 25%
  • -  personale del XI° livello - quota massima 10%; dipendenti con incarico di direttore di ripartizione o di servizio zonale - quota massima 25%; dirigenti amministrativi dell' ospedale, vicedirettore amministrativo dell'USL - quota massima 30%

(4) Eventuali eccedenze del fondo sub II possono essere assegnate al personale non contemplato nel comma precedente fino ad una quota massima del 5% dello stipendio determinato ai sensi del comma 15, a condizione che gli obiettivi generali dell'istituto della produttività per obiettivi siano stati raggiunti.

(5) I progetti obiettivo da realizzare vengono deliberati dai direttori generali delle aziende speciali unità sanitarie locali, sentite le organizzazioni sindacali e vengono comunicati all'Assessorato competente.

(6) Le suddette delibere devono obbligatoriamente contenere i seguenti punti:

  • -  descrizione dei progetti obiettivo;
  • -  descrizione della situazione iniziale;
  • -  obiettivi concreti da raggiungere entro un determinato periodo;
  • -  indicazione del numero dei dipendenti, suddivisi per profili professionali, da assegnare ai singoli progetti obiettivo;
  • -  indicazione dei criteri per la rilevazione e misurazione dei risultati;
  • -  finanziamento dei progetti obiettivo.

(7) L'istituto della produttività per obiettivi viene finanziato secondo quanto disposto dagli articoli 58, commi 12 e 13, e 124, commi 11 e 12 del D.P.R. 384/90.

(8) I commi sopracitati vengono interpretati nel senso che se i fondi sub II determinati con i criteri del D.P.R. 384/90 dovessero risultare inferiori ai fondi determinati a livello di unità sanitaria locale nell'anno 1990, si continua a prendere a riferimento il fondo definito alla data 31 dicembre 1989. Tale ammontare viene accertato con delibera delle aziende speciali unità sanitarie locali.

(9) Eventuali quote non usufruite dal personale medico vengono assegnate al personale non medico e viceversa.

(10) I direttori generali, sentite le organizzazioni sindacali, determinano i servizi e i dipendenti da ammettere all'istituto produttività per obiettivi. Le ammissioni vanno revisionate almeno una volta all'anno.

(11) La partecipazione a progetti obiettivo non è collegata all'effettuazione di ore di plus-orario.

(12) I direttori generali, sentite le organizzazioni sindacali, con proprio delibera accertano il raggiungimento dei progetti obiettivo.

(13) Le aziende speciali unità sanitarie locali trasmettono all'amministrazione provinciale le relazioni dei capi servizio attestanti il raggiungimento dei progetti obiettivo.

(14) Per quanto riguarda il pagamento di acconti dal fondo sub II, si applica l'articolo 61, comma 10 del D.P.R. 384/90. La quota percentuale viene calcolata sulla base della retribuzione tabellare e cioè:

  • -  stipendio mensile lordo;
  • -  indennità ai sensi degli articoli 44 (indennità di direzione) e 45 (indennità per il personale laureato non medico dei ruoli sanitario, professionale e tecnico) del D.P.R. 384/90;
  • -  indennità specialistica medica e veterinaria;
  • -  indennità tempo pieno medica e veterinaria;
  • -  indennità fisse e ricorrenti previste dagli articoli 49 e 50 del D.P.R. 384/90.

Art. 21 (Incentivazione della produttività e plus-orario)

(1) Gli assistenti tecnici possono essere ammessi fino a due ore di plus-orario, i collaboratori amministrativi, i collaboratori coordinatori con incarico di capoufficio o capo agenzia ed i dirigenti infermieristici possono essere ammessi fino a quattro ore di plus-orario, gli infermieri di I. e II. categoria che espletano la propria attività nelle sale operatorie, in anestesia ed in rianimazione possono essere ammessi fino a tre ore di plus-orario.

(2) Il personale di cui al comma 1 è ammesso al plus-orario con le modalità previste dalla delibera della Giunta provinciale 21 ottobre 1991, n. 6133, e successive modifiche.

(2/bis) Le aziende speciali unità sanitarie locali hanno per gli anni 1997 e 1998 la facoltà nel caso di una insufficiente disponibilità del fondo di incentivazione sub 1 per il pagamento delle quote complessive spettanti al personale per la prestazione delle ore di plus-orario preventivamente autorizzato, di attingere alla quota riservata all'amministrazione. 10/bis)

(3) L'ammissione all'istituto dell'incentivazione alla produttività sub I e l'aumento delle ore di plus-orario vengono concessi dal direttore generale di ogni singola azienda speciale unità sanitaria locale tenuto conto delle effettive esigenze di servizio di ciascun reparto o servizio e sulla base di una relazione dettagliata ed esauriente del dirigente del reparto o servizio, e comunque perseguendo per l'area amministrativa un adeguamento al personale provinciale.

Art. 22   9)

9)

Abrogati dall'art. 85 del contratto collettivo 29 luglio 1999, riportato al n. XXIII - E/q.

Art. 23 (Riconoscimento economico del servizio prestato all'estero)

(1) Ai sensi dell'articolo 26 della legge provinciale 13 novembre 1995, n. 22, viene riconosciuto ai dipendenti di ruolo ed ai dirigenti di secondo livello del ruolo sanitario il servizio a tempo pieno prestato all'estero nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro, equiparato ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735, al servizio prestato nel territorio nazionale viene riconosciuto su domanda ai fini del trattamento economico di anzianità e con decorrenza dal 1° giorno successivo all'entrata in vigore dalla legge provinciale 13 novembre 1995, n. 2211), mediante la corresponsione dello stesso maturato economico di anzianità percepito dal personale del servizio sanitario provinciale nello stesso periodo di riferimento e rapportato alla medesima qualifica. Il servizio prestato all'estero a tempo parziale è computato in misura proporzionale all'orario settimanale di lavoro. 12)

11)

Riportata al n. XIV - A/x'.

12)

L'art. 23 è stato sostituito dall'art. 4 della D.G.P. 30 giugno 1997, n. 2999.

Art. 24 (Permessi sindacali retribuiti)

(1) Per la durata del presente accordo trovano applicazione gli articoli 28 e 29 del D.P.R. n. 384/1990.

Art. 25

(1) Per le materie e gli istituti non ancora disciplinati dal presente accordo rimangono in vigore le norme di cui al D.P.R. n. 348/1983, D.P.R. n. 270/1987 e D.P.R. n. 384/1990, nonché gli accordi integrativi a livello provinciale.

Art. 26 (Destinazione dei residui del fondo D)

(1) Le aziende speciali unità sanitarie locali, informate le organizzazioni sindacali, possono destinare i residui del fondo D, previsti dal punto 16 dell'accordo integrativo su base provinciale della deliberazione della Giunta provinciale 21 ottobre 1991, n. 6133, modificata dalla deliberazione 13 luglio 1993, n. 4099, "Approvazione degli accordi integrativi su base provinciale e incentivazione della produttività e produttività per obiettivi, area negoziale personale non medico e area negoziale personale medico del servizio sanitario provinciale" nell'anno successivo anche per alimentare il fondo C nel caso questo non sia sufficiente a compensare tutte le ore di plus-orario già autorizzate. 13)

13)

L'art. 26 è stato aggiunto dall'art. 5 della D.G.P. 30 giugno 1997, n. 2999.

Art. 27 (Indennità in favore dei dipendenti per l'uso della lingua ladina)

(1) Con l'entrata in vigore del presente accordo integrativo, il personale delle aziende speciali unità sanitarie locali, assegnato a servizi nelle località ladine e ad uffici o servizi che svolgono funzioni esclusivamente o prevalentemente nell'interesse delle popolazioni ladine, anche con sede fuori delle suddette località, percepisce un'indennità mensile pensionabile per l'uso della lingua ladina, che è assoggettata ad ogni effetto alla medesima disciplina dello stipendio, compresa la relativa progressione, riduzione, sospensione o ritardo. Essa ha, inoltre, effetto sulla tredicesima mensilità e su ogni altro istituto collegato allo stipendio. L'indennità spetta nella misura dell'undici per cento sullo stipendio mensile base escluse le indennità fisse e ricorrenti. Eventuali ulteriori servizi che svolgano funzioni esclusivamente o prevalentemente nell'interesse delle popolazioni ladine, sono individuate dall'azienda interessata. Nell'applicazione devono essere seguiti gli stessi criteri di applicazione dell'amministrazione della Provincia. 14)

14)

L'art. 27 è stato aggiunto dall'art. 6 della D.G.P. 30 giugno 1997, n. 2999.

Protocollo aggiuntivo

(1) Le parti si impegnano ad elaborare i criteri per determinare il nuovo tariffario delle prestazioni. Si impegnano altresì a riaprire le trattative e a stipulare un nuovo accordo che regolamenti organicamente tutti gli istituti contrattuali.

(2) Le parti si impegnano inoltre a determinare le modalità per l'esercizio delle funzioni del rappresentante per la sicurezza di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

(3) Le parti si impegnano infine a perseguire la piena omogeneizzazione del trattamento economico e normativo del personale del comparto sanità al personale contemplato nell'intercomparto nel rispetto dei compiti istituzionali propri del servizio sanitario.

Allegato 1 9)

9)

Abrogati dall'art. 85 del contratto collettivo 29 luglio 1999, riportato al n. XXIII - E/q.

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