In vigore al

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In vigore al: 21/11/2014

c) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 maggio 1994, n. 28081)
Approvazione del regolamento interno della consulta provinciale dell'assistenza sociale

1)

Pubblicata nel B.U. 21 giugno 1994, N. 28.

Regolamento interno della consulta provinciale dell'assistenza sociale e delle sue sezioni

Art. 1 (Disposizione generale)

(1) Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento della consulta provinciale dell'assistenza sociale, di seguito chiamata semplicemente consulta, e delle sue sezioni, di cui agli articoli 3 e 4 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13. 2)

2)

Riportata al n. X - J/a.

Art. 2 (Convocazione)

(1) La consulta è convocata dal presidente o da chi ne fa le veci e si riunisce in via ordinaria, straordinaria o d'urgenza.

(2) Le adunanze in via ordinaria hanno luogo, di regola, una volta ogni due mesi in un giorno ed ora prestabiliti. L'avviso di convocazione, unitamente all'ordine del giorno, è spedito ai componenti effettivi e supplenti. Sarà cura del componente effettivo avvertire qualora fosse assente o impedito, il proprio componente supplente. Qualora fosse assente o impedito anche il componente supplente, quest'ultimo dovrà avvisare la segreteria della consulta prima dell'inizio dell'adunanza.

(3) L'adunanza in via straordinaria può essere convocata per l'esame di questioni che richiedono una particolare trattazione. La convocazione per l'adunanza in via straordinaria può essere chiesta da ciascun componente effettivo; nella relativa richiesta devono essere indicati gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

(4) La convocazione per l'adunanza d'urgenza può essere disposta per argomenti la cui trattazione non può essere differita all'adunanza ordinaria, senza limiti temporali di preavviso, anche mediante comunicazione orale o telefonica, o altro idoneo mezzo idoneo.

Art. 3 (Luogo delle adunanze)

(1) La consulta si riunisce di regola nella propria sede; su disposizione del presidente o di chi ne fa le veci può riunirsi anche fuora dalla propria sede. La sede viene stabilita dalla Giunta provinciale all'atto della nomina dei componenti effettivi e supplenti della consulta.

Art. 4 (Ordine del giorno)

(1) L'ordine del giorno delle adunanze è formato a cura della segreteria della consulta, secondo le direttive impartite dal presidente.

(2) I documenti di lavoro, gli appunti, le note e i promemoria necessari alla conoscenza e valutazione degli argomenti devono essere di regola trasmessi dalla segreteria entro il quindicesimo giorno antecedente l'adunanza, e vengono distribuiti ai componenti della consulta unitamente all'ordine del giorno.

(3) In caso di convocazione d'urgenza l'ordine del giorno è distribuito in apertura dell'adunanza.

Art. 5 (Direzione dei lavori)

(1) Il presidente o chi ne fa le veci dirige l'attività della consulta ed assicura la regolarità delle adunanze e delle deliberazioni, con la facoltà di sospendere o sciogliere la seduta.

Art. 6 (Adunanze)

(1) Le adunanze della consulta non sono pubbliche. È in facoltà del presidente di far partecipare alle sedute esperti o impiegati, nei limiti strettamente necessari a fornire chiarimenti o delucidazioni di natura tecnica o giuridica sull'argomento in trattazione.

(2) Alle adunanze assiste il segretario che, in caso di assenza o impedimento, può essere sostituito dal vicario, o rispettivamente dal componente del collegio più giovane d'età o da altro impiegato dell'amministrazione, di qualifica funzionale non inferiore alla sesta, designato dal presidente.

Art. 7 (Validità dell'adunanza)

(1) Per la validità dell'adunanza è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del collegio.

Art. 8 (Svolgimento dell'adunanza)

(1) Gli affari sono trattati secondo l'ordine risultante dell'ordine del giorno. È in facoltà del presidente di variare tale ordine.

(2) Ciascun componente della consulta può chiedere motivamente il rinvio della trattazione di un affare compreso nell'ordine del giorno.

(3) Le proposte e gli argomenti, la cui discussione è stata rinviata, sono iscritti, d'ufficio, all'ordine del giorno dell'adunanza successiva.

Art. 9 (Argomenti non compresi nell'ordine del giorno)

(1) Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione della consulta, se non sia stata compresa nell'ordine del giorno e, salvo i casi di urgenza, se gli atti relativi non siano stati resi accessibili ai componenti del colleggio.

(2) Nei casi di motivata urgenza, è in facoltà del presidente, o di almeno un terzo dei componenti del collegio, di sottoporre alla deliberazione dell'organo, seduta stante, affari non inseriti all'ordine del giorno, purché vi sia il consenso di tutti i presenti e di almeno i quattro quinti dei componenti; nei casi di motivata urgenza e qualora la trattazione dell'affare sia condizionata al rispetto di termini, è sufficiente il consenso della maggioranza dei presenti.

Art. 10 (Votazione)

(1) Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese per alzata di mano. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni riguardanti persone, nonché ogni qualvolta ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti presenti. Le schede bianche e le schede non leggibili o nulle si computano per determinare il numero dei votanti.

(2) Terminate le votazioni, il presidente ne accerta e proclama l'esito.

(3) Nella deliberazione viene fatta menzione dell'esito, con indicazione del numero dei voti contrari e delle astensioni.

Art. 11 (Validità delle deliberazioni)

(1) Le deliberazioni della consulta sono adottate a maggioranza dei componenti che partecipano alla votazione. I componenti che si assentano dall'aula al momento della votazione, per incompatibilità, e quanti dichiarano di astenersi dal voto, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

(2) In caso di parità di voti favorevoli e contrari, la proposta si intende non approvata.

Art. 12 (Incompatibilità)

(1) I componenti della consulta devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni:

  • a)  che riguardano liti o contabilità loro proprie verso la provincia, i corpi cui appartengono o verso le aziende od enti dai medesimi amministrati o soggetti alla loro vigilanza o controllo;
  • b)  quando si tratta d' interesse proprio, o d'interesse, liti o contabilità dei loro parenti od affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferire impieghi o incarichi di sorta ai medesimi;
  • c)  quando essi stessi o rispettivi coniugi o discendenti diretti abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con i destinatari del provvedimento;
  • d)  quando abbiano dato consiglio o prestato attività professionale nell' affare in trattazione;
  • e)  quando siano tutori, curatori, procuratori, agenti o datori di lavoro di uno dei destinatari del provvedimento;
  • f)  quando siano amministratori, gerenti o sindaci di un ente, di un' associazione, di un comitato, di una società o azienda che ha interesse al provvedimento.

(2) In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il componente della consulta può richiedere al presidente l'autorizzazione ad astenersi.

(3) Il divieto di cui al comma 1 importa anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala dell'adunanza durante l'intera trattazione dell'affare.

(4) Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche al segretario della consulta.

(5) I componenti della consulta che si astengono dal votare per i motivi di cui ai commi 1 e 2 si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 13 (Verbalizzazione)

(1) I processi verbali delle deliberazioni e delle sedute sono redatte a cura del segretario. Nei processi verbali sono indicati il luogo e la data della seduta, il nominativo del presidente e dei membri presenti e assenti, i punti principali della discussione, i voti espressi, le astensioni nonché le dichiarazioni rese dai componenti nel corso della seduta.

(2) I processi verbali delle deliberazioni e delle sedute sono sottoscritti dal presidente e dal segretario. I processi verbali delle sedute, redatti dal segretario e sottoscritti dal presidente, non necessitano di ulteriore approvazione.

(3) Il processo verbale viene inserito nella relativa raccolta.

(4) È in facoltà di ciascun componente del collegio di prendere visione del verbale delle sedute, di estrarne copia, e di richiedere eventuali correzioni formali o precisazioni delle dichiarazioni da esso rese nel corso della seduta, che vengono apportate al verbale dal segretario, previa approvazione del presidente.

Art. 14 (Sezioni)

(1) La consulta si articola nelle seguenti sezioni:

  • a)  sezione minori;
  • b)  sezione persone anziane;
  • c)  sezione soggetti portatori di handicap;
  • d)  sezione tossicodipendenza;
  • e)  sezione cittadini extracomunitari;
  • f)  sezione ricorsi;
  • g)  famiglia;
  • h)  donne;
  • i)  devianza sociale;
  • j)  formazione ed aggiornamento professionale.

(2) Ciascuna sezione è composta da sette membri, di cui almeno due devono essere parimente membri della consulta. Per ciascun componente effettivo è nominato un membro supplente.

(3) Per le sezioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) della sezione fa in ogni caso parte il direttore dell'ufficio provinciale competente per materia, in qualità di presidente. Il vicepresidente è nominato dalla consulta.

(4) La sezione di cui al comma 1, lettera f), è presieduta dall'assessore, presidente della consulta e fanno in ogni caso parte quattro funzionari di qualifica funzionale non inferiore alla sesta appartenenti ai singoli uffici competenti in materia di assistenza sociale.

(5) Le sezioni riferiscono di norma alla consulta i risultati della propria attività.

(6) Funge da segretario un impiegato dell'amministrazione provinciale, di qualifica non inferiore alla sesta.

(7) La sezione di cui al comma 1, lettera f), in quanto organo collegiale perfetto, è validamente costituita alla presenza di tutti i componenti. Le sue deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti, che non possono avvalersi dell'istituto dell'astensione dal voto.

(8) Salvo che non sia diversamente disposto dal presente articolo, alle sezioni si applicano gli articoli 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 13.

(9) Le sezioni possono riunirsi in riunioni congiunte.

Art. 15 (Compiti delle sezioni)

(1) Le sezioni svolgono i compiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere e) e g), della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 132), per la materia ad essa affidata, ivi compresi i pareri concernenti la concessione di contributi a favore di enti pubblici e privati a sensi degli articoli 9, 19 e 20 della legge provinciale, ove previsti dalla normativa di settore. Le sezioni svolgono altresì, all'interno delle materie di competenza, tutte le funzioni di competenza degli organi collegiali sciolti a sensi dell'articolo 32 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 132), esclusi i compiti riservati alla consulta provinciale sulla base dell'articolo 4 della legge provinciale nonché sulla base di questo regolamento.

(2) Ulteriori compiti potranno essere delegati dalla consulta.

2)

Riportata al n. X - J/a.

Art. 16 (Indagini ispettive)

(1) È in facoltà della consulta o della sezione competente, ad esclusione della sezione ricorsi, delegare le indagini ispettive di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 132), a gruppi di lavoro composti da un numero ristretto dei propri componenti.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

2)

Riportata al n. X - J/a.

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