In vigore al

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In vigore al: 21/11/2014

i) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 dicembre 1991, n. 79641)
Edilizia abitativa agevolata: Articolo 26 della legge provinciale 6 maggio 1976, n. 102), e successive modifiche. Adeguamento dei limiti di reddito e delle relative quote di detrazione per l'anno 1991

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1)

pubblicata nel B.U. 28 gennaio 1992, N. 4

2)

riportata al n. XXXVIII - H/f

Art. 0

(1) di adeguare i limiti di reddito per la concessione di agevolazioni per la costruzione, l'acquisto od il recupero di alloggi per il proprio fabbisogno di cui all'articolo 6/bis della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 43), inserito con l'articolo 5 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, e modificato con l'articolo 6 della legge provinciale 16 novembre 1987, n. 47, come segue:

  • a)  il limite di reddito di cui al numero 1) da Lire 21.000.000 a Lire 22.400.000 arrotondate;
  • b)  il limite di reddito di cui al numero 2) da Lire 28.000.000 a Lire 29.800.000 arrotondate;
  • c)  il limite di reddito di cui al numero 3) da Lire 35.100.000 a Lire 37.300.000 arrotondate e per richiedenti coniugati da Lire 42.100.000 a Lire 44.800.000 arrotondate;

(2) di aumentare il limite di reddito per l'assegnazione di alloggi in locazione di cui al comma 1 dell'articolo 44 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 154), modificato dall'articolo 6 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, da Lire 15.900.000 a Lire 16.900.000 arrotondate;

(3) di aumentare il limite di reddito da proprietà di alloggio di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 135), da Lire 2.450.000 a Lire 2.700.000;

(4) di aumentare le quote di detrazione per il coniuge e per i figli a carico di cui al comma 4 dell'articolo 6/bis della legge provinciale 4 aprile 1962, n. 43), inserito con l'articolo 5 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, ed ultimamente modificato con l'articolo 15 della legge provinciale 9 agosto 1990, n. 18, nel seguente modo:

  •   per il coniuge da Lire 2.000.000  a Lire 2.200.000;
  •   per il primo figlio a carico da Lire 2.000.000  a Lire 2.200.000;
  •   per il secondo figlio a carico da Lire 2.000.000  a Lire 2.200.000;
  •   per il terzo figlio a carico da Lire 2.500.00  a Lire 2.800.000;
  •   per il quarto figlio a carico da Lire 3.000.000  a Lire 3.300.000;
  •   e per ogni ulteriore figlio a carico da Lire 3.000.000  a Lire 3.300.000.

(5) di adeguare pure gli importi delle singole classi di reddito di cui alla lettera a) del numero 1) del comma 1 dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione alla legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 15 febbraio 1979, n. 9, in proporzione all'aumento dell'indice del costo della vita dal novembre 1990 al novembre 1991 e di attribuire quindi:

  • a)  per la valutazione delle condizioni economiche ai sensi della lettera d) del comma 1 dell' articolo 2 e dell'articolo 6/bis della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 43), e successive modifiche, per il reddito complessivo della famiglia il seguente punteggio:
    fino a Lire 15.000.000        10 punti
    da Lire 15.000.001 fino a Lire 18.800.000   9 punti
    da Lire 18.800.001 fino a Lire 22.400.000   8 punti
    da Lire 22.400.001 fino a Lire 26.200.000   5 punti
    da Lire 26.200.001 fino a Lire 29.800.000   4 punti
    da Lire 29.800.001 fino a Lire 37.300.000   2 punti
  • b)  per la valutazione delle condizioni economiche ai sensi dell' articolo 44 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 154), e successive modifiche (assegnazione di alloggi in locazione), per il reddito complessivo della famiglia il seguente punteggio:
    fino a Lire 11.400.000         10 punti
    da Lire 11.400.001 fino a Lire 14.200.000   7 punti
    da Lire 14.200.001 fino a Lire 16.900.000   5 punti

(6) di dare atto che i limiti di reddito e le quote di detrazione di cui sopra valgono per i redditi dell'anno 1991 e per le domande presentate tra il 1° maggio 1992 ed il 30 aprile 1993;

(7) di pubblicare la presente deliberazione per notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3)

riportata al n. XXXVIII - D/a

4)

riportata al n. XXXVIII - H/a

5)

riportata al n. XXXVIII - I/a