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In vigore al: 21/11/2014

c) DECRETO DELL'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE 28 maggio 1985 1)
Determinazione dei requisiti sanitari e qualitativi minimi delle piante e parti di piante da frutto destinate alla vendita ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8
Formula inizialeLe sottoindicate piante e parti di piante da frutto destinate alla vendita devono corrispondere ai seguenti requisiti sanitari e qualitativi minimi:

1)

Pubblicato nel B.U. 25 giugno 1985, n. 29.

Art. 1 (Portainnesti di piante da frutto)

I classe: sono compresi quei portainnesti che risultano esenti da tumore batterico e da danni meccanici, parassitari o causati da eventi atmosferici.

Alla cernita i portainnesti di un anno devono presentare un diametro di almeno 6 mm, misurati poco al di sopra del colletto, essere diritti, ben radicati ed avere una lunghezza di almeno 20 cm misurata tra il colletto e la prima ramificazione.

II classe: sono compresi quei portainnesti che alla cernita presentano un diametro da 4 a 6 mm, misurato poco al di sopra del colletto.

Possono mostrare limitati danneggiamenti o un lieve incurvamento, purché siano esenti da danni parassitari e dal tumore batterico.

Art. 2 (Piante innestate di un anno di pomacee)

I classe: le piante innestate di un anno devono possedere un diametro di almeno 11 mm, misurato a 10 cm dal punto d'innesto, e comunque almeno a 25 cm da terra.

Le giovani piante della I classe devono costituire un materiale vegetale perfetto: devono essere radicate tutt'intorno, esenti dal tumore batterico e prive da danni meccanici, parassitari o provenienti da eventi atmosferici. L'astone deve essere diritto e provvisto di gemme mature.

La dicitura "Extra" è riservata a piante innestate di un anno della I classe con un diametro di almeno 13 mm, misurato a 10 cm dal punto d'innesto, e comunque almeno a 25 cm da terra, e con almeno 4 rami anticipati di 20 cm di lunghezza ciascuno ad un'altezza da 40 a 70 cm da terra.

II classe: le piante innestate di un anno devono avere un diametro di almeno 9 mm, misurato a 10 cm dal punto d'innesto, e comunque almeno a 25 cm da terra.

Per le piante giovani della Il classe sono ammessi leggeri danneggiamenti e un lieve incurvamento dell'astone, però devono essere privi da danni parassitari e tumore batterico.

I portainnesti di entrambe le classi devono avere una lunghezza di almeno 25 cm e il punto d'innesto deve trovarsi almeno a 10 cm da terra.

Art. 3 (Frutta minore)

3.1. Ribes ed uva spina

Le barbatelle o talee devono avere almeno un getto, mentre gli arbusti di più anni per lo meno 3 getti robusti di lunghezza di 40 cm. Le radici devono essere ben ramificate.

Gli arbusti vanno confezionati in base al numero dei getti.

3.2. Lamponi e more di rovo

Gli astoni di un anno devono essere ben radicati, presentare un buon numero di gemme radicali ed una lunghezza minima di 1 m.

Gli astoni trapiantati (di 2 anni) devono avere una lunghezza minima di 70 cm ed un buon apparato radicale.

Il precedente decreto del 28 giugno 1982, riguardante i requisiti minimi del materiale vegetativo, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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ActionActiona) Legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8
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ActionActionc) DECRETO DELL'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE 28 maggio 1985
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