Pubblicato nel B.U. 12 dicembre 1989, n. 53.
(1) Tenuto conto delle spese stanziate in bilancio e fermo restando la dotazione complessiva della pianta organica generale del personale del Consiglio provinciale, l'Ufficio di presidenza, sentito/a il/la rappresentante del personale, può ascrivere eventuali posti vacanti in singole qualifiche funzionali, in relazione alle esigenze dell'amministrazione, alla dotazione di altre qualifiche inferiori o superiori.
(2) La dotazione organica dei singoli profili professionali, nel rispetto delle dotazioni di ciascuna qualifica funzionale, è determinata, in relazione alle esigenze dell'amministrazione, con deliberazione dell'Ufficio di presidenza, sentito il/sentita la rappresentante del personale.