(1) Al fine di inserire nel lavoro persone in possesso di una qualificazione professionale parziale connessa con una situazione di handicap è consentito in via sperimentale l’accesso all’impiego provinciale anche in deroga ai requisiti professionali previsti dai singoli profili professionali.
(2) Il trattamento giuridico ed economico tiene conto della qualificazione professionale acquisita e è determinato sulla base di criteri da stabilirsi con deliberazione della Giunta provinciale previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di comparto.