(1) Il sistema di valutazione del personale dirigenziale deve rispettare i seguenti criteri generali:
(2) Il sistema di valutazione di cui al comma 1 trova applicazione anche ai fini del rinnovo e della risoluzione del rapporto di incarico dirigenziale ai sensi della relativa norma provinciale sulla dirigenza, salva la particolare disciplina di tale normativa per i direttori di dipartimento. Il relativo sistema di valutazione ha effetto anche sulla progressione economica prevista dal contratto collettivo intercompartimentale per la generalità del personale.