(1) L'orario di lavoro a tempo pieno è di 38 ore settimanali. Esso è, di norma, articolato su cinque o sei giornate feriali ed è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico.
(2) È garantita, di norma, la copertura del servizio feriale dalle ore 8 alle ore 20. Al di fuori di questo orario la necessaria copertura del servizio è garantita dalla guardia e/o dalla pronta disponbilità.
(3) Nel rispetto delle disposizioni sull'orario di servizio e sull'orario di apertura al pubblico, l'articolazione dell'orario di lavoro del personale della dirigenza sanitaria è definita dall'Azienda, previo confronto con le Organizzazioni sindacali rappresentative.
(4) La durata media dell'orario di lavoro del personale dell dirigenza sanitaria non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 7 giorni, le 48 ore, comprese le ore aggiuntive programmate, le ore della guardia, le ore di lavoro straordinario e le ore di cui all'articolo 52, calcolando la media dell'orario di lavoro settimanale con riferimento ad un periodo di 12 mesi al massimo, da stabilirsi a livello aziendale. In caso di ripetuto superamento a lungo termine delle 42 ore settimanali, le aziende sanitarie si confrontano con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per discutere di possibili soluzioni.
Fino al 30 giugno 2005 tale limite può essere aumentato fino a 56 ore settimanali medie, previo consenso del personale della dirigenza sanitaria interessato, esclusivamente ai fini di garantire i servizi di guardia e comunque nel rispetto della normativa europea. In caso di necessità tale termine viene prorogato una sola volta fino al 31 dicembre 2005.
(5) Il turno di lavoro ordinario programmato del personale della dirigenza sanitaria non può superare, di regola, le tredici ore continuative ogni 24 ore. In caso di effettive esigenze di servizio, il turno di lavoro può protrarsi, previo consenso del personale della dirigenza sanitaria interessato, fino ad un massimo di venti ore consecutive in caso di combinazione del servizio attivo ordinario con il servizio di guardia e, previo consenso del personale della dirigenza sanitaria interessato, fino a ventiquattro ore esclusivamente in caso di servizio di guardia. In tali casi al personale della dirigenza sanitaria spetta la fruizione dei riposi compensativi di cui al comma 6.
(6) Il personale della dirigenza sanitaria fruisce, di regola, di un riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive nell'arco delle 24 ore. Qualora il turno di lavoro programmato continuativo si protrae oltre le tredici ore continuative, il personale della dirigenza sanitaria ha diritto, immediatamente dopo il servizio, ad un periodo di riposo di undici ore maggiorato del numero di ore di riposo compensativo che lo stesso non ha potuto fruire nell'arco delle 24 ore.
(7) L'osservanza dell'orario di lavoro da parte del personale della dirigenza sanitaria è accertata con efficaci controlli di tipo automatico. In casi particolari l'azienda definisce modalità sostitutive e controlli ulteriori in relazione alle oggettive esigenze di servizio delle strutture interessate.
(8) Compatibilmente con le esigenze di servizio il personale della dirigenza sanitaria può godere di una pausa di lavoro nell'arco della giornata lavorativa. Le modalità di applicazione sono stabilite a livello aziendale. Il presente comma si applica anche al personale medico con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale.3)